Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27967 del 13/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27967 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Utili extrabilancio.
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona

del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
VITALE ROTONDA residente a Teverola,

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.299/46/2010 della Commissione Tributaria
Re g ionale di Napoli Sezione n. 46, in data
23.03.2010, depositata il 22 settembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 14 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

Data pubblicazione: 13/12/2013

Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.26487/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.299/46/2010, pronunziata dalla CTR di Napoli Sezione
n. 46 il 23.03.2010 e DEPOSITATA il 22 settembre 2010.
Con tale decisione la CTR, ha accolto l’appello della
contribuente ed annullato gli impugnati avvisi di
accertamento, relativi ad IRPEF dell’anno 2002.
2 – Con il ricorso di che trattasi, l’Agenzia Entrate
ha chiesto la cassazione della decisione impugnata,
sulla base di un mezzo.
3 – L’intimata contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
4 – La decisione impugnata, ha dichiarato infondata la
pretesa fiscale, nella considerazione che la
presunzione di avvenuta distribuzione ai soci pro
quota, degli utili extrabilancio accertati nei
confronti della società partecipata, presupponga “la
reale esistenza dell’utile di impresa e la ristrettezza
della base familiare” e che, nel caso, difettava la
prova che i maggiori utili accertati nei confronti
della società erano stati ripartiti tra i soci.
5 – Sembra che statuendo ed argomentando nei precitati
2

l

termini, i Giudici di appello non si siano attenuti ad
un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.
E’

stato affermato,

infatti,

che

\N

in tema di

accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di

di accertamento di utili non contabilizzati, opera la
presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli
utili

salva

stessi,

la prova

contraria

e

la

dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati
accantonati

o

reinvestiti”

(Cass.

n.16885/03,

n.10951/02, n.7174/02), e pure che, sempre in tema di
accertamento delle imposte sui redditi, ” è legittima
la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel
corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra
bilancio prodotti da società di capitali a ristretta
base azionaria e tale presunzione – fondata sul
disposto dell’art.39, primo comma, lett.d), del dpr 29
settembre 1973 n.600 – induce inversione dell’onere
della

prova

a

carico

del

contribuente”

(Cass.n.21415/2007,n.20851/05,n.6780/03,n.18640/08).
6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
relativa definizione con l’accoglimento, per manifesta
fondatezza, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
3

società di capitali a ristretta base azionaria, in caso

La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni

Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Campania,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma

DEPOSITATO

il 14 novembre 2013

IN CANCELIERIA

svolte in relazione e dei richiamati principi, che il

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