Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27966 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20793-2018 proposto da:

M.D., S.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dagli avvocati MASSIMO PIZZUTI, PATRIZIA COLA;

– ricorrenti –

contro

T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 27,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO BRUNO RUGGERI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, T.M., C.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2870/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. M.D. e S.R. hanno proposto ricorso avverso la sentenza n. 2870/2018 della Corte di Appello di Roma che – rigettando l’appello principale dagli stessi proposto, nonchè l’appello incidentale proposto dalla compagnia Unipol sai (già Milano Assicurazioni spa) nei confronti di T.M., T.L. e C.R. – ha confermato la sentenza n. 5337/2013 del Tribunale di Roma.

Il giudice di primo grado – in accoglimento della domanda risarcitoria proposta dagli eredi della sig.ra L.B., deceduta a seguito del sinistro stradale per cui è causa (occorso nell’anno 2007 sul GRA di Roma tra l’autovettura condotta da M.D. ed il motociclo condotto da T.L., sul quale viaggiava come trasportata la L.) – aveva dichiarato la concorsuale responsabilità dei conducenti (nella misura dell’80% per il M. e nella misura del 20% per il T.), condannando il conducente M., la proprietaria S. e l’assicuratore Milano spa (ora Unipolsai spa) entro il limite del massimale, al risarcimento dei danni in favore di T.L. (che aveva subito una invalidità permanente nella misura del 65%) nell’importo di Euro 854.545,88, oltre interessi, ma aveva rigettato le domande di T.M. (proprietario del motociclo) e di C.M. (madre di T.L., intervenuta).

2. Ha resistito con controricorso T.L., che ha preliminarmente eccepito la improcedibilità del ricorso,

Nessuna attività difensiva è stata svolta dalla compagnia Unipolsai

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno del ricorso nella quale ha anche controdedotto all’eccezione di improcedibilità ex adverso formulata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione sollevata da parte resistente. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 22438/2018 hanno avuto modo di chiarire che il ricorrente può notificare il ricorso anche in forma di nativo analogico. Tanto si è verificato nel caso di specie, nel quale il ricorso (costituito da atto digitale, sottoscritto con firma digitale, notificato a mezzo di posta elettronica certificato) è costituito da un file pdf-immagine (e non da un file pdf-nativo).

2. Passando al merito cassatorio, il ricorso è affidato a quattro motivi, tutti articolati in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè, salvo il secondo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

2.1. Con il primo ed il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2697 c.c., dell’art. 116c.p.c., degli artt. 40 e 41c.p., e degli artt. 80,140,171,175 e 176C.d.S., nonchè omesso esame di fatti controversi e decisivi nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità concorsuale di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro.

Sostengono che la responsabilità del sinistro era da ascriversi esclusivamente alla condotta di guida di T.L., in quanto: a) questi era alla guida di un motociclo di cilindrata pari a 125 c.c. sul tratto autostradale del GRA di Roma, precluso ai motocicli; b) il motociclo era sprovvisto di regolare revisione; c) la foratura del pneumatico del motociclo – causa esclusiva della perdita di controllo della guida del motociclo con spostamento improvviso e repentino verso sinistra sino a porsi dinanzi all’autovettura condotta dal M. – era riconducibile alla mancata manutenzione del mezzo (non revisionato); d) dall’espletata attività istruttoria era emerso che T.L. e la sig.ra L. non indossavano il casco protettivo obbligatorio.

Si dolgono del fatto che la Corte territoriale, senza considerare le suddette circostanze, ha ricostruito la dinamica del sinistro come un semplice tamponamento, omettendo di valutare la condotta di guida di T.L. immediatamente precedente e prossima all’urto ed omettendo di valutare che l’evento, senza lo scoppio del pneumatico, non si sarebbe verificato.

2.2. Con il terzo motivo denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c.; nonchè omesso esame di fatti controversi e decisivi nella parte in cui la Corte territoriale ha liquidato il danno da mora per ritardato adempimento, individuandolo nell’applicazione di un ulteriore 3% annuo e prevedendo anche un adeguamento del valore già rivalutato del capitale (utilizzando i coefficienti Istat relativi a ciascuno dei periodi in questione), senza considerare che, come affermato nella giurisprudenza di legittimità: a) l’obbligo di risarcire il danno biologico da invalidità permanente e la sua personalizzazione, in qualunque modo denominata, comincia a produrre interessi (non dal giorno del sinistro, ma) dalla data di cessazione dell’invalidità temporanea; b) il tasso degli interessi compensativi, equitativamente stabilito dal giudice, va applicato sulla media tra il credito risarcitorio espresso in moneta all’epoca del fatto illecito e lo stesso credito espresso in moneta all’epoca della liquidazione.

2.3. Con il quarto ed ultimo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,2043,2056 e 2697 c.c., nonchè omesso esame del fatto controverso e decisivo nella parte in cui la Corte territoriale ha riconosciuto a T.L. la liquidazione del danno da capacità lavorativa specifica in difetto assoluto di prova ovvero nella parte in cui ha riconosciuto la risarcibilità del danno patrimoniale futuro (cd lucro cessante) con particolare riferimento al danno conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica.

Sostengono che era onere di T.L. provare la pregressa attività lavorativa ovvero il possesso di una qualificazione, professionale acquisita o il grado di istruzione che aveva conseguito o che stava conseguendo al fine di una futura attività lavorativa; e che, poichè tale prova non era stata data, la richiesta risarcitoria in esame avrebbe dovuto essere respinta.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Inammissibili sono il primo ed il secondo motivo, che, in quanto entrambi articolati in punto di an debeatur, sono qui trattati congiuntamente. Con essi i ricorrenti inammissibilmente sollecitano un nuovo esame della dinamica del fatto, come ricostruito in maniera conforme da entrambi i giudici di merito sulla base dei rilievi del personale della Polizia Stradale e del verbale dalla stessa redatto, nonchè sulla base della relazione peritale, svolta in sede penale ed acquisita dal giudice di primo grado. D’altronde lo scoppio del pneumatico e l’uso dei caschi sono elementi istruttori che hanno entrambi formato oggetto di specifica disamina da parte della Corte territoriale ed il cui riesame è precluso in questa sede. In definitiva: la congiunta illustrazione dei primi due motivi non contiene la deduzione della violazione delle norme indicate nel primo motivo ma sollecita una rivalutazione della quaestio facti attraverso il commento ad una serie di risultanze probatorie, così collocandosi al di fuori dei limiti del controllo della motivazione consentiti dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, siccome precisato dalle note Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014.

3.2. Inammissibile è anche il terzo motivo.

Invero, il ricorrente indica il contenuto della sentenza del primo giudice, avallato dalla sentenza impugnata, ma, da un lato, premette inammissibilmente un riferimento al 3%, che non spiega e che resta del tutto incomprensibile, e, dall’altro, omette (sempre inammissibilmente) di indicare se e dove la sentenza richiamata sia stata prodotta in questo giudizio di legittimità. In tali condizioni il senso della censura è incomprensibile, specie se si considera ciò che la Corte territoriale ha premesso al passo evocato (e cioè che non vi è stata una duplicazione della rivalutazione monetaria concessa, essendo stata liquidata detta voce di danno applicando le tabelle in uso al momento della liquidazione; e che cosa ben diversa era l’aver riconosciuto gli interessi per ritardato pagamento).

3.3. Inammissibile è infine il quarto motivo.

La Corte, pur dando atto dell’assenza di elementi dai quali desumere l’incidenza dei danni subiti sulla capacità di guadagno del T., ha confermato la sentenza di primo grado osservando che la stessa aveva fatto corretto ricorso alla prova presuntiva facendo riferimento all’entità delle lesioni subite (65%), all’età del danneggiato al momento del sinistro (23 anni) ed alla qualità delle lesioni che avevano inciso sulla capacità deambulatoria, sulla forza delle braccia e sulla resistenza anche respiratoria, cioè ad aspetti di disabilità che, come rilevato dal c.t.u., incidevano indubbiamente ed in concreto sul possibile inserimento futuro del T. in ambito lavorativo specie per attività di ordine manuale.

L’inammissibilità del motivo consegue alla circostanza che la sentenza impugnata ha condiviso la sentenza di primo grado, ma parte ricorrente non riproduce la motivazione di quella sentenza condivisa dal giudice d’appello e nemmeno riferisce se e dove sia stata prodotta per essere esaminabile.

3.4. L’inammissibilità dei motivi rende irrilevante il fatto che dalla documentazione prodotta non risulta il perfezionamento della notifica del ricorso alla C..

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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