Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27966 del 21/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/12/2011), n.27966
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19115-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
S.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.
RICCI CURBASTRO 56, presso lo studio dell’avvocato POLANO PAOLA,
rappresentato e difeso dall’avvocato FAEDDA MARIA CRISTINA, giusta
delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4455/2006 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di
ROMA, depositata il 15/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/10/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;
Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione
ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di S.A.G. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento per Irpef e Ilor relativi agli anni 1984 e 1985, la C.T.C, confermava la sentenza della C.T. di secondo grado di Sassari che aveva ritenuto l’illegittimità degli accertamenti induttivi opposti.
2. L’unico motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione di norme di diritto, la ricorrente chiede a questo giudice di dire se la C.T.C., “abbia fatto corretta applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 ritenendo che non possano essere considerati ai fini dell’accertamento sintetico di cui alla medesima norma anche gli oneri deducibili, nonchè la macchina di servizio utilizzata anche per uso personale”) è inammissibile per inadeguatezza del relativo quesito di diritto, che non si presta ad una lettura autonoma, presuppone l’accertamento di una quaestio facti non risultante dalla sentenza impugnata (utilizzo dell’autovettura di servizio anche per uso personale) ed espone la decisione della CTC in ordine agli oneri deducibili in maniera assolutamente generica ed inidonea a consentire a questa Corte di comprendere la ratio decidendi espressa nella pronuncia impugnata e di dare al quesito proposto una risposta suscettibile di risolvere la presente controversia e di trovare applicazione in controversie successive.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.100,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011