Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27965 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20629-2018 proposto da:

ORZA MINORE SCUOLA DI VELA SSD, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE FRACASSINI 4,

presso lo studio dell’avvocato ELENA FERRARI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO FACCHINO;

– ricorrente –

contro

ORZA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOL1 20,

presso lo studio dell’avvocato LORENZO ALBANESE GINAMMI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO CESARE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1854/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Orza Minore Scuola di Vela Associazione Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata ha presentato ricorso avverso la sentenza n. 1854/2018 della Corte di Appello di Milano che, accogliendo l’impugnazione proposta dalla società Orza s.r.l., ha riformato la sentenza n. 230/2017 del Tribunale di Lecco, e, per l’effetto, in accoglimento della domanda formulata da Orza S.r.l. in primo grado, ha dichiarato “risolto il contratto di cui è causa per inadempimento di Orza Minore Scuola di Vela Associazione Sportiva Dilettantistica D.L.” ordinando a quest’ultima il rilascio dei beni locati entro il termine di sei mesi.

2. Ha resistito con controricorso la società Orza S.r.l..

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è affidato a due motivi

1.1. Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la Scuola di Vela ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la polizza rischio incendi, da essa stipulata, avrebbe costituito obbligazione essenziale nel sinallagma contrattuale (e, quindi, inadempimento importante ai sensi dell’art. 1455 c.c.). Sostiene che nel contratto di locazione soltanto il mancato pagamento del canone costituisce alterazione del sinallagma contrattuale (e non anche la mancata conclusione del contratto di assicurazione) e che nella specie osterebbe alla qualificazione dell’inadempimento come importante la considerazione che la stipulazione della polizza rischio incendi non solo non può essere il corrispettivo per il godimento dell’immobile ma neppure può rappresentare un corrispettivo dell’ampliamento degli spazi ricettivi, atteso che detto ampliamento aveva recato vantaggi ad entrambe le parti.

1.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, la scuola ricorrente denuncia altresì l’omesso esame del fatto decisivo dell’esistenza (non già di una semplice ampia conoscenza dell’attività della Orza Minore da parte della Orza srl, ma) di un vero e proprio concorso materiale della Orza srl nella gestione dell’attività da essa svolta. Sostiene che tale omesso esame avrebbe influito in modo negativo sulla valutazione della condotta della parte locatrice (che non aveva chiesto per 5 anni la risoluzione del contratto) quale acquiescenza o mera tolleranza di fronte alla mancata stipulazione della polizza rischio incendio.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Giova in primo luogo ripercorrere i presupposti fattuali del ricorso e l’iter argomentativo seguito dalla Corte nel motivare la impugnata sentenza.

A) In data 1 gennaio 2011 è intercorso tra le parti contratto di locazione di immobile adibito non solo a scuola vela (e, quindi, con ricovero di barche e locali in cui si svolgono le lezioni teoriche), ma anche a struttura di ospitalità per “bambini e ragazzi e assistenti” che frequentavano i corsi di vela.

L’art. 14 di detto contratto prevedeva espressamente che: “Il conduttore si obbliga, pena la risoluzione di diritto del contratto, a stipulare, entro 60 giorni dalla firma del presente contratto, polizza assicurativa con primaria compagnia assicuratrice in favore del locatore per incendio e responsabilità civile per tutta la durata contrattuale con congrui massimali indicizzati sia per il rischio locativo sia per il ricorso vicini e danni a terzi; ove il conduttore trascuri di rinnovare la polizza per tutta la durata contrattuale il contratto si risolverà di diritto”; mentre il successivo art. 15 disponeva che “la grave perdurante inadempienza da parte del conduttore di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà, ipso iure, la sua risoluzione”.

Orza Minore in data 28 luglio 2011 ha stipulato con la compagnia assicuratrice Zurich polizza assicurativa per responsabilità civile. La struttura originariamente ospitava sino a 20 ragazzi, ma, a seguito di lavori di sistemazione del sottotetto, ha aumentato la sua recettività. Orza Minore non ha modificato o integrato la polizza originariamente sottoscritta con altra polizza, più completa e relativa a tutti i rischi connessi all’attività svolta, previsti dall’art. 14

B) La Corte territoriale – dopo aver compiutamente esaminato il disposto degli artt. 14 e 15 del contratto di locazione per cui è processo; e dopo aver rilevato che la polizza assicurativa, stipulata da Orza minore con Zurich in data 28/7/2011 (ossia sei mesi dopo la conclusione del contratto di locazione) era esclusivamente una polizza per responsabilità civile, che non copriva tutti i rischi previsti dall’art. 14 del contratto di locazione (e in particolare il rischio di incendio, quanto mai importante in una struttura ricettiva per bambini e ragazzi; il rischio locativo ed il rischio vicini) – ha ritenuto riduttiva la motivazione con la quale il Tribunale aveva rilevato che la stipulazione della polizza assicurativa non aveva costituito un inadempimento contrattuale ed ha ritenuto non corrispondente alla valutazione concreta dei contrapposti interessi delle parti il riferimento ad una “accettazione di fatto come soddisfacente” della polizza assicurativa ricevuta.

Ciò in quanto l’immobile concesso in locazione era pacificamente adibito non soltanto a scuola vela (con ricovero di barche e con locali in cui si svolgono le lezioni teoriche), ma anche a struttura di ospitalità per “bambini e ragazzi e assistenti” (il cui numero, originariamente non superiore a 20, era aumentato a seguito di lavori di sistemazione del sottotetto, noti alle parti), che frequentavano i corsi di vela, ragion per cui l’interesse del locatore era quello di essere completamente garantito da tutti i rischi inerenti e connessi all’immobile di sua proprietà, concesso in locazione, ed all’attività ivi svolta.

In definitiva, secondo la Corte territoriale, anche in relazione alla normativa antincendi (applicabile a strutture come quella per cui era processo), indubbio e rilevante era l’interesse del locatore alla stipula di idonea polizza per il rischio incendi. Con la conseguenza che il comportamento del locatore non poteva essere qualificato come accettazione del mancato adempimento di un obbligo contrattualmente assunto, ma al più come tolleranza. E ha pronunciato la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore agli obblighi contrattualmente assunti (artt. 14 e 15), in quanto quest’ultimo, nonostante l’aumento della recettività della struttura, non aveva integrato la polizza originariamente sottoscritta nel 2011 con una polizza più completa e relativa a tutti i rischi connessi all’attività svolta e contrattualmente previsti.

2.2. Tanto premesso, inammissibile è il primo motivo.

Invero, la scuola ricorrente non considera la complessiva motivazione della sentenza impugnata, che evoca soltanto limitatamente all’inciso finale a pagina 5, dimenticando che detto inciso costituiva l’approdo del complessivo ragionamento argomentativo in precedenza esposto, del quale si disinteressa e nel quale veniva criticata la motivazione del primo giudice ed esaminata la clausola contrattuale n. 15 (nel motivo neppure evocata), che, unitamente alla clausola contrattuale n. 14, veniva posta come giustificativa della risoluzione.

2.3. Infondato è poi il secondo motivo.

La scuola ricorrente ha denunciato che la Corte territoriale ha omesso di considerare che la società Orza non soltanto era a conoscenza dell’attività da essa svolta dalla Scuola, ma anche concorreva anzi nella gestione di detta attività, come risultava da quanto esposto in memoria difensiva del giudizio di secondo grado (riprodotto al punto 9 del ricorso), che sarebbe stato ignorato dalla Corte territoriale.

In realtà, contrariamente a quanto affermato dalla scuola ricorrente, la Corte territoriale ha esaminato, ancorchè in modo implicito, la prospettazione contenuta nella richiamata memoria laddove (p.4), in relazione ai lavori di ampliamento della struttura, ha rilevato che dalla documentazione prodotta da parte resistente risultava “una collaborazione tra le società” e che la società Orza aveva partecipato a delle assemblee in punto di lavori di sistemazione del sottotetto. Inoltre, i fatti indicati nella richiamata memoria si arrestano al 2014 e, dunque, a ben prima della lettera via PEC del 2015, cui fa riferimento la sentenza. Sicchè la valutazione della corte milanese risulta corretta.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, sostenute dalla controparte, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo. Parte resistente ha chiesto anche la liquidazione delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 373 c.p.c., ma detta istanza non è accoglibile, in quanto l’elenco delle relative produzioni non risulta notificato alla controparte, come richiesto dall’art. 372 c.p.c. (si cfr. sent. n. 3341 del 11/2/2009, Rv. 606663-01).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 9.450 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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