Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27965 del 21/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/12/2011), n.27965
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16523-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
BAI SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 16/2006 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,
depositata il 12/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/10/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;
Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione
ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. L’ Agenzia delle Entrate propone, nei confronti della s.r.l. Bai (che non ha resistito), ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Veneto dichiarava inammissibile l’appello per mancanza di prova della relativa notifica effettuata a mezzo del servizio postale, non costituendo prova certa di essa la ricevuta di ritorno – sulla quale risultava apposto “un nome illeggibile” – siccome prodotta in copia senza prova della conformità all’originale ex art. 2719 c.c..
2. L’unico motivo di ricorso (col quale la ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, si duole che i giudici della C.T.R. abbiano ritenuto inammissibile l’appello per difetto di notifica a causa dell’illeggibilità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno, ed in ogni caso del fatto che, ritenuta la mancanza di prova dell’avvenuta notifica, i predetti giudici non abbiano disposto la rinnovazione della medesima) è inammissibile.
A tale ultimo proposito è sufficiente evidenziare che la censura proposta e il relativo quesito non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata: la ragione della dichiarata inammissibilità dell’appello viene infatti esclusivamente identificata nella “illeggibilità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno da parte del destinatario dell’atto d’appello notificato mediante servizio postale” (in tal senso interpretando il riferimento in sentenza al fatto che nella fotocopia della ricevuta allegata figurava un “nome” – non una firma, peraltro – illeggibile), con la conseguenza che non risulta in alcun modo censurato il nucleo della ratio decidendi esposta nella sentenza impugnata, incentrata non (o comunque di certo non solo) sulla illeggibilità della firma, bensì sul fatto che l’avviso era stato prodotto in fotocopia e mancava ogni prova che tale fotocopia fosse conforme all’originale.
Quanto al fatto che, in ipotesi di mancanza di prova dell’avvenuta notifica, sia configurabile una ipotesi di nullità sanabile mediante rinnovazione, è appena il caso di evidenziare che la mancanza di prova della (esistenza della) notifica equivale ad inesistenza della medesima, che pertanto non può essere in alcun modo sanata (v., tra numerose altre, cass. n. 13639 del 2010, secondo la quale la notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita, con la conseguenza che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento – per essere stata nella specie prodotta una fotocopia in assenza di prova della sua conformità all’originale – comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione – della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. – e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo). Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011