Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27965 del 13/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27965 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Data pubblicazione: 13/12/2013
CONDONO Art. 9 hí2
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in
persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
AUTOPROMAR SRL con sede a Triggiano, in persona del
legale rappresentante pro tempore
INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.90/05/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Bari – Sezione n. 05, in data 03.05.2010,
depositata il 20 settembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 14 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.25250/2011 è stata
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.90/0512010, pronunziata dalla CTR di Bari Sezione n.
05 il 03.05.2010 e DEPOSITATA il 20 settembre 2010, con
cui la Commissione Tributaria Regionale di Napoli,
Sezione n. 45, ha respinto l’appello dell’Agenzia
Entrate, confermando quella di primo grado, che,
pronunciando sull’originario ricorso della
contribuente, avverso le cartelle di pagamento,
relative ad IRPEF ed IRAP dell’anno 2003, ha ritenuto e
dichiarato operativo ed applicabile il condono ex art.9
bis della Legge n.28912002, ancor quando al versamento
della rata iniziale non sia seguito il pagamento delle
successive. Affida l’impugnazione ad unico mezzo.
2) L’intimata non ha svolto difese in questa sede.
3)
La questione posta dal ricorso, sembra, potersi
risolvere dando applicazione al principio secondo cui
“Il condono previsto all’art.
9 bis della legge
alla
n. 289 del 2002, relativo
possibilita’
definire gli omessi e tardivi versamenti
imposte
e
delle
ritenute
2
emergenti
di
delle
dalle
depositata in cancelleria la seguente relazione:
dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento
dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero
aggravi
sanzioni,
una
costituisce
clemenziale
e non premiale
forma
come,
di
e
condono
invece
deve
ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt.
2002,
7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del
quali
attribuiscono
di
potestativo
contribuente
al
chiedere
il
le
diritto
un accertamento
straordinario, da effettuarsi con regole peculiari
rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che,
nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo
necessaria alcuna attivita’ di liquidazione ex art. 36
bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla
determinazione del
“quantum”, esattamente indicato
nell’importo specificato nella dichiarazione
integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con
gli interessi di cui all’art. 4, il condono e’
condizionato
dovuto
e
dall’integrale pagamento
il
pagamento
di
quanto
rateale determina la
definizione della lite pendente solo se
integrale, essendo insufficiente il solo pagamento
della prima rata cui non segua l’adempimento delle
successive” (Cass. n 20745/2010, n.20966/2010,
n.14708/2010, n 6051/2010,n.18353/2001, n.6370/2006).
3
ritardo, dei soli interessi, senza
4) – Stante la circostanza che, nel caso, non si era
realizzata la condizione del pagamento di tutte le rate
del condono entro le date all’uopo stabilite, si
propone di procedere alla trattazione del ricorso in
cpc, definendolo con l’accoglimento, per manifesta
fondatezza. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Puglia,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Puglia.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013
4
camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis