Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27965 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 07/12/2020), n.27965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11854/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

T.S., elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n.

79H, presso lo studio dell’avv. Pio Corti, che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1036/2012 della Commissione tributaria

centrale, sezione di Milano, depositata in data 1 marzo 2012;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Zeno Immacolata che ha concluso per il rigetto dell’istanza

di rinvio e per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;

udito l’avvocato dello Stato Davide Giovanni Pintus per la

ricorrente;

udita l’avv. Raffaella Baccaro, per delega dell’avv. Pio Corti per la

parte controricorrente;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 ottobre

2020 dal Consigliere Paolo Fraulini.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria centrale, sezione di Milano, ha confermato la sentenza con cui la Commissione di secondo grado aveva determinato in Lire 1.800.000.000 la plusvalenza realizzata dal contribuente come conseguenza dell’esercizio della società di fatto Nichelcrom di T.S. & C., come accertata all’esito del conferimento di azienda prima nella Nichelcrom di T.S. s.n.c. & C., e in seguito nella Ripabianca s.r.l.

2. Ha rilevato il giudice di terza istanza che il valore lordo della plusvalenza di Lire. 4.616.000.000, derivante dalla regolarizzazione della società di fatto nella s.n.c., doveva essere ridimensionato in conseguenza tanto dell’ingresso nella società in nome collettivo della moglie e del figlio del contribuente quanto di un condono per Lire 350.000.000. Ne conseguiva che andava confermato l’importo della plusvalenza in Lire 1.800.000.000, così come originariamente accertato dall’Ufficio del Registro competente, sia pure per una diversa imposta, dal quale andava decurtato l’importo già condonato pari a Lire 350.000.000.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso con due motivi; T.S. ha resistito con controricorso.

4. Con atto del 15 settembre 2020, il difensore del controricorrente ha comunicato l’avvenuto decesso del proprio assistito e ha chiesto il rinvio del procedimento onde consentire la costituzione degli eredi.

5. All’udienza di discussione, la parte controricorrente ha depositato le sentenze n. 4120/2013 e 5125/2012, rese dalla Commissione Tributaria Centrale, sezione di Milano, in contenziosi tra l’Agenzia delle Entrate e, rispettivamente, B.V. e T.E..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a) Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 12, lett. A), art. 13 e art. 54, u.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la sentenza erroneamente affermato l’equivalenza dell’imponibile accertato ai fini dell’imposta di registro con quello relativo alle imposte dirette, precludendo illegittimamente all’Amministrazione finanziaria di provare l’effettiva entità della plusvalenza tassabile.

b) Secondo motivo: “Insufficiente motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per avere la sentenza erroneamente omesso di considerare la costituzione della società di fatto e il successivo conferimento di azienda nella Ripabianca s.r.l., entrambe circostanze allegate in atti, da cui emergeva una diversa quantificazione della plusvalenza realizzata.

2. T.S. ha svolto argomentazioni finalizzate a dimostrare l’infondatezza del ricorso avversario, che ha chiesto di respingere.

3. Preliminarmente deve respingersi l’istanza di rinvio dell’udienza di discussione, stante l’irrilevanza della morte della parte nel processo di cassazione, il cui impulso è, come è ben noto, officioso. Nè può ritenersi accoglibile la prospettazione volta a consentire agli eredi di costituirsi in giudizio, posto che tra la data della morte del controricorrente (8 settembre 2013, come documentato in atti) e l’odierna udienza sono trascorsi più di sette anni, tempo all’evidenza più che congruo per consentire la costituzione in giudizio degli aventi causa del controricorrente.

4. Ancora in via preliminare va rilevata l’inutilizzabilità della documentazione (le due sentenze della CTC di Milano), depositate all’odierna udienza dalla parte controricorrente, sia perchè il deposito è avvenuto senza il rispetto delle prescrizioni previste dall’art. 372 c.p.c, comma 2, sia perchè trattasi di semplici copie fotostatiche delle sentenze, prive di alcuna attestazione di conformità all’originale e della attestazione di passaggio in giudicato, di talchè risultano in ogni caso inidonee e documentare il formarsi del giudicato esterno, come invece sostenuto nella odierna discussione orale dal patrono del contribuente.

5. Nel merito, il ricorso va accolto.

6. Le due censure, che possono essere congiuntamente esaminate, sono complessivamente fondate, giusta gli argomenti che seguono.

7. In tema di determinazione dell’imposta diretta da plusvalenza derivante da reddito di impresa, questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 4209 del 13/02/2019) ha espresso il condivisibile principio, che va ribadito, secondo cui non è utilizzabile il criterio per la determinazione dell’imposta di registro, che si basa sul valore di mercato dei beni oggetto di imposizione, dovendo farsi riferimento alla situazione reddituale dell’impresa, come evincibile dalle appostazioni nelle scritture contabili o da altri elementi presuntivi idonei a dimostrare la maggior pretesa fiscale. Una distinzione tipologica ribadita anche, sebbene in riferimento a una legge sopravvenuta, anche da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12131 del 08/05/2019 e, specificamente in tema di cessione di azienda, da Sez. 5, Sentenza n. 12131 del 08/05/2019.

8. Con tali premesse va rilevato che la sentenza impugnata appare erronea, poichè dalla pretesa idoneità ed esaustività della determinazione dell’imposta di registro, ha dedotto la legittimità della quantificazione della plusvalenza tassabile, omettendo di prendere in considerazione le allegazioni probatorie dell’Ufficio finalizzate a dimostrare la diversa quantificazione dell’importo come derivante dall’esame delle prove in atti e segnatamente delle scritture contabili dell’impresa.

9. La sentenza va, pertanto cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 75 e 76, laddove stabiliscono che, in ipotesi di cassazione di decisione della Commissione tributaria centrale, il giudizio di rinvio va demandato alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente, che provvederà altresì a regolare le spese della presente fase di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

 

 

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