Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27964 del 30/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27964
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18825-2018 proposto da:
R.A., G.C., elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e
difesi dall’avvocato VALERIA MONTECASSIANO;
– ricorrenti –
contro
HELVETIA ASSICURAZIONI COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA, in
persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GERMANICO 12, presso lo studio dell’avvocato FRANCO DI
LORENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELO GIUNTA;
– controricorrente –
contro
CALZATURIFICIO MARINI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 54/2018 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il
25/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI
PASQUALE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. R.A. e G.C. hanno presentato ricorso avverso la sentenza n. 54/2018 del Tribunale di Fermo che, respingendo l’appello da essi proposto, ha confermato la sentenza n. 58/2007 del Giudice di Pace di Fermo, con la quale era stata respinta la domanda risarcitoria da essi proposta (nei confronti del Calzaturificio Marini srl, quale proprietario dell’auto Opel Combo targata (OMISSIS) nonchè della compagnia Helvetia Assicurazioni, quale compagnia garante per la responsabilità civile) in relazione ai danni materiali subiti dall’autovettura Opel Vectra (di proprietà della G. e condotto dal R.) nel sinistro stradale occorso in data 28/12/2005.
2. Ha resistito con controricorso la Compagnia Helvetia.
3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
4. In vista dell’odierna adunanza i ricorrenti hanno depositato memoria ed hanno precisato che il nome di Battesimo del R. è A. (e non S., come indicato in ricorso per mero errore materiale).
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 154 C.d.S., nella parte in cui il Tribunale, quale giudice di appello, ignorando il contenuto della deposizione dell’agente di polizia municipale F.M., non ha tenuto conto che il R., per svoltare a sinistra, era posizionato sulla carreggiata nel rispetto del dettato normativo “in prossimità del centro dell’intersezione” e comunque si trovava fermo all’interno della propria semicarreggiata.
1.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, i ricorrenti denunciano altresì l’omesso esame circa il decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla posizione assunta dall’autoveicolo dopo l’urto. In sintesi sostengono che il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto che la posizione raffigurata nello schizzo di campagna fosse quella dell’autovettura prima del sinistro, mentre invece era quella assunta dall’autovettura dopo il sinistro.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. In primo luogo, entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto articolati in assoluta inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Invero, i ricorrenti fondano entrambi i motivi su risultanze probatorie, delle quali non forniscono la riproduzione – nè diretta nè indiretta (con indicazione della parte del documento dell’atto cui l’indiretta riproduzione corrisponderebbe) e nemmeno la localizzazione, siccome imposto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte a partire da Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass., Sez. Un., n. 28547 del 2008.
2.2. Il primo motivo è inammissibile anche perchè non denuncia la violazione o la falsa applicazione della norma evocata, ma sollecita una rivalutazione delle risultanze probatorie all’esito della quale essa dovrebbe emergere, così sollecitando questa Corte ad un controllo della motivazione sulla quaestio facti inammissibile nella vigenza del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c.. D’altronde, la valutazione delle prove e il controllo sull’attendibilità e concludenza delle prove acquisite rientrano nel sindacato del giudice di merito. E nella specie inammissibilmente non sono state neppure trascritte nel ricorso le deposizioni testimoniali che sarebbero state erroneamente valutate.
2.2. Il secondo motivo è inammissibile anche perchè, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la posizione dei veicoli riportata nello schizzo planimetrico allegato al verbale redato dagli agenti intervenuti nell’immediatezza del sinistro ha formato oggetto di disamina da parte di entrambi i giudici di merito. Può essere utile ricordare che le Sezioni Unite, ormai da un quinquennio, hanno precisato (cfr. sent. n. 8053 e 8054/2014) che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.
PQM
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019