Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27963 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18522-2018 proposto da:

M.F., F.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell’avvocato CATIA DI

CESARE, rappresentati e difesi dall’avvocato SANTO REALE;

– ricorrenti –

contro

ADIGE SPV SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 19, presso

lo studio dell’avvocato ANTONINA ACCARDI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CLAUDIO RONCHIETTO;

– controricorrente –

contro

BANCO CREDITO COOPERATIVO CREDITO ARETUSEO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2334/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. M.F. e F.C. hanno presentato ricorso avverso la sentenza n. 2334/2017 della Corte di Appello di Catania che – rigettando l’appello proposto da loro, nonchè da F.R. e F.T. – ha confermato la sentenza n. 218/2011 con la quale il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato inefficace nei confronti della Banca di Credito Cooperativo “Credito Aretuseo” l’atto di donazione 17 giugno 2008 con il quale la M. aveva trasferito ai suoi figli F.T., F.R. e F.C., un fabbricato su due piani ed un appartamento.

2. Ha resistito con controricorso la Società Prelios Credit Servicing s.p.a., quale mandataria della società ADIGE S.r.l. (intervenuta nel giudizio di appello, quale cessionaria del diritto dell’Istituto di credito) che ha insistito per la conferma della sentenza impugnata.

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza, non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è affidato a due motivi, entrambi articolati in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

1.1. Il primo motivo contiene due censure.

Con la prima i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. e dell’art. 2719 c.c. Rilevano che il Credito Aretuseo si era costituito nel giudizio di primo grado senza produrre i documenti elencati nell’atto di citazione. Sostengono che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che essi avevano implicitamente accettato il deposito della documentazione ex adverso effettuato senza considerare che essi si erano lamentati della mancata produzione dei contratti di conto corrente e che i relativi estratti conto erano stati indicati, unitamente ai suddetti contratti, come unico documento in atto di citazione, con la conseguenza che gli stessi erano stati illegittimamente inseriti nel fascicolo di parte e che degli stessi la Corte territoriale non avrebbe dovuto tener conto.

In via subordinata fanno presente che il credito della Banca al momento della stipula dell’atto di donazione era pari ad Euro 77 mila e che entrambi i giudici hanno erroneamente tenuto conto anche di circostanze successive alla data di stipula dell’atto di donazione.

Con la seconda censura i ricorrenti si dolgono del fatto che entrambi i giudici di merito non hanno tenuto conto dei documenti da essi prodotti in sede di memoria istruttoria, dai quali risultavano circostanze rilevanti (e in particolare il fatto che il credito dell’istituto era garantito da ipoteca di primo grado su un edificio).

1.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 215 c.p.c., nonchè dell’art. 2719 c.c.. Rilevano che nel giudizio di primo grado l’Istituto aveva prodotto soltanto copia fotostatica dei contratti di conto corrente della società Meridionale Costruzioni a r.l. e delle fideiussioni rilasciate dalla M. alla Meridionale Costruzioni e che essi all’udienza immediatamente successiva alla produzione avevano disconosciuto la conformità delle copie prodotte agli originali nonchè l’autenticità della firma della M.. Deducono che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto assorbita la disciplina prevista dall’art. 216 c.p.c. in quella prevista dall’art. 183 c.p.c., comma 6.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. La Corte territoriale – dopo aver premesso che la banca, con elencazione contenuta in calce allo stesso atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha affermato di produrre non soltanto le copie dei contratti di conto corrente e delle lettere di fideiussione (rilasciate dalla M.), ma anche gli estratti conto dei tre correnti rilevanti ai fini di causa; e che, tuttavia, l’indice dei documenti prodotti non era sottoscritto dal cancelliere, come la banca avrebbe dovuto curare che avvenisse in osservanza dell’art. 74 disp. att. c.p.c. – ha ritenuto utilizzabili le risultanze degli estratti conto sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) gli appellanti, già convenuti nel giudizio di primo grado, nel costituirsi in giudizio, avevano contestato la qualità della M. di fideiussore delle due società ed avevano aggiunto che la banca non aveva prodotto nè la copia dei contratti di conto corrente e neppure quella degli atti di fideiussione, ma non avevano sollecitato alcuna specifica contestazione circa l’irritualità delle modalità di esecuzione della menzionata produzione (e neppure avevano contestato l’effettuazione di quest’ultima);

b) come risultava dal relativo verbale ed era pacifico tra le parti, la banca aveva prodotto la copia dei contratti di conto corrente e la copia degli atti di fideiussione alla prima udienza del 29/1/2010;

c) per constante giurisprudenza, ex artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., gli atti e i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell’indice del fascicolo sottoscritto dal cancelliere, ma la inosservanza di tali inadempimenti rende irrituale la compiuta produzione (precludendone alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova e al giudice di esaminarli) soltanto nel caso in cui la controparte, legittimata a far valere le suddette irregolarità, pur avendone preso conoscenza, non abbia accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione (ciò in quanto, ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale, da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all’atto o alla notizia di esso, non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le suddette norme sono dirette ad assicurare);

d) il contenuto della comparsa di costituzione depositata in primo grado dagli appellanti non soltanto evidenziava che nulla era stato eccepito per la irregolarità commessa dalla banca in relazione alla produzione documentale ma anche confermava che oggetto di contestazione, in ordine alla effettiva produzione, erano stati soltanto i contratti di conto corrente e le lettere di fideiussione (poi prodotti dalla banca in udienza), ma non anche gli estratti conto (ai quali la banca aveva fatto riferimento nell’atto di citazione).

2.2. Tanto premesso, il primo motivo, quanto alla dedotta violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., è inammissibile per aspecificità. Invero, il ricorrente afferma che nella lamentela in ordine alla mancata produzione dei contratti e delle lettere di fideiussione sarebbe stata compresa pure quella relativa agli estratti conto, ma non spiega come e perchè la contestazione si dovesse intendere con la postulata estensione.

Inammissibile è anche la censura relativa all’omessa valutazione di documenti decisivi prodotti in giudizio, in quanto detta censura, non integrando il vizio di violazione di legge, neppure integra quello di omesso esame di fatti controversi e rilevanti, previsto dal vigente art. 360 c.p.c., n. 5 nel cui novero non rientrano gli elementi istruttori, come precisato dalle Sezioni Unita da ormai un quinquennio con sentenze nn. 8053 e 8054/2014.

2.3. Infondato è infine il secondo motivo.

Invero, essendo state le scritture depositate all’udienza del 29 gennaio 2010, i ricorrenti avrebbero dovuto procedere al disconoscimento in quella stessa udienza ovvero nella prima memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c. il 30 ottobre 2010. Con la conseguenza che i giudici di merito, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, avendo correttamente ritenuto quale prima difesa alla produzione delle scritture la memoria istruttoria depositata ex art. 183 c.p.c. (nella quale non risulta alcun disconoscimento), hanno parimenti correttamente ritenuto tardivo il disconoscimento successivamente effettuato.

D’altronde, il momento di tempestività del disconoscimento è disciplinato dall’art. 215 c.p.c., n. 2, in termini generali, di talchè del tutto infondato si palesa l’argomento circa la mancata sua previsione nel disposto di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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