Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27963 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/12/2011), n.27963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10366-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.F.;

– intimato –

sul ricorso 14165-2007 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CAPODISTRIA 18, presso lo studio dell’avvocato MICELI SERENA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SIRACUSA VINCENZO, giusta delega

in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 79/2005 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 11/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di A.F. (che resiste con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef e sanzioni relativo all’anno 1996 con determinazione dell’imponibile mediante l’applicazione di parametri, la C.T.R. Sicilia confermava la sentenza di primo grado – che aveva accolto il ricorso introduttivo -, tra l’altro evidenziando che nella specie era mancato il contraddittorio col contribuente, non risultando espletate tutte le formalità previste dalla legge per la notifica al suddetto contribuente dell’invito a contraddire.

2. Deve essere innanzitutto disposta la riunione dei due ricorsi siccome proposti avverso la medesima sentenza.

Col primo motivo del ricorso principale, deducendo violazione di legge, premesso che la notifica dell’invito al contraddittorio era nella specie correttamente avvenuta a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 146 del 1998, la ricorrente chiede a questo giudice di dire “se ai fini della validità dell’avviso di accertamento sintetico IRPEF ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 sia essenziale la preventiva comunicazione al contribuente dell’invito a contraddire in base alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7”.

Pertanto, considerato che va esaminata solo la denuncia di violazione di legge in relazione alla quale si riscontra corrispondenza nel quesito proposto (e che peraltro neppure risulta censurato per vizio di motivazione l’accertamento in fatto compiuto dai giudici d’appello circa il mancato espletamento di tutte le formalità previste dalla legge per la notifica dell’invito al contraddittorio), e anche volendo prescindere dalla astrattezza della formulazione del suddetto quesito, è in ogni caso da rilevare che la censura risulta manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (v. SU n. 26635 del 2009).

Il primo motivo del ricorso principale deve essere pertanto rigettato con conseguente assorbimento del secondo, posto che, ove anche tale ultimo motivo risultasse fondato, la decisione impugnata resterebbe pur sempre sostenuta dalla ratio decidendi non (ovvero non fondatamente) censurata in questa sede.

Alla luce di quanto sopra esposto, anche il ricorso incidentale del contribuente totalmente vittorioso in appello deve ritenersi assorbito (v. SU n. 5456 del 2009).

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Rigetta il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il secondo motivo e il ricorso incidentale.

Condanna la soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.600,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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