Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27963 del 13/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27963 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Litisconsorzio
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei
relativi uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12,
RICORRENTE
CONTRO
UGO GENNARO residente a Napoli,

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.284/15/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli Sezione n. 15, in data 04.10.2010,
depositata il 29 novembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 28 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

Data pubblicazione: 13/12/2013

Non è presente il P.M..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.887/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:

n.284.15.2010, pronunziata dalla CTR di Napoli

Sezione n. 15, il 04.10.2010, DEPOSITATA il 29 novembre
2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo
grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso
di accertamento, relativo ad IRPEF, IVA ed IRAP
dell’anno 2000, censura l’impugnata decisione, con due
mezzi.
3 – L’intimato contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
3 bis – Con istanza 30.10.2012, l’Agenzia Entrate ha
comunicato l’opposto diniego alla domanda di condono, e
chiesto la trattazione.
4 – In via preliminare, sembra fondata l’eccezione di
non integrità del contraddittorio, sollevata dalla
ricorrente Agenzia con il primo motivo; questione,
peraltro, che la Corte è tenuta a delibare d’ufficio.
Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione,
2

l – E’ chiesta la cassazione della sentenza

secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza,
attiene a reddito di partecipazione in una , e,
d’altronde, che al giudizio di appello ha partecipato
solo il signor Gennaro Ugo, e non anche gli altri soci

in applicazione del principio, da ultimo affermato
dalle sezioni Unite a mente del quale “La unitarietà
dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della
rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società
ed associazioni di cui all’art.5 del TUIR e dei soci
delle stesse (art.40 dpr n.600/1973) e la conseguente
automatica imputazione dei redditi della società a
ciascun socio proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili, indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso
proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso
un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente
la società ed i soci (salvo che questi prospettino
questioni personali), i quali tutti devono essere parte
nello stesso processo, e che la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi
(art.14 comma I ° d.lgs n.54611992), perché non ha ad
oggetto la singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune
a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta
3

e la società partecipata “Genny Ugo SAS”. Ciò stante,

nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi
comuni

della

fattispecie

costitutiva

dell’obbligazione(Cass.SS.UU.n.1052/2007); trattasi
pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario

– il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti interessati, destinatario di un atto
impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente
collettivo e il giudice adito in primo grado deve
ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che
non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
– il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione
del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno
2008 n.14815).
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i
provvedimenti di competenza.
4

originario, con la conseguenza che:

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;

argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
alla relativa stregua,

Considerato che,
preliminare,

deve

essere

rilevata

la

in via
nullità

dell’intero giudizio;
Considerato, infatti, che l’accertamento in questione
attiene al reddito di partecipazione in una SAS e che
al giudizio ha partecipato solo l’intimato e non anche
gli altri soci e la società;
Considerato
litisconsorzio

che

trattasi
necessario

di

fattispecie

originario,

con

di
la

conseguenza che il giudizio celebrato, come nel caso,
senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi
necessari è nullo per violazione del principio del
contraddittorio di cui agli artt.101 cpc e 111 secondo
comma Cost. e trattasi di nullità che può e deve essere
rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche
di ufficio”(Cass. SS.UU.

4 giugno 2008 n.14815), con

la conseguenza che la causa va rimessa al giudice di
primo grado, perché, adottati i provvedimenti sottesi a
5

Considerato che il Collegio condivide tutte le

garantire l’integrità del contraddittorio nei confronti
dei litisconsorzi necessari, decida nel merito;
nsiderato che, conseguendo la presente decisione alla
plicazione di principio affermato da recente

d l presente giudizio di legittimità e delle pregresse
fasi di merito, vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara la nullità degli atti successivi alla
costituzione in giudizio del contribuente in prime cure
e delle sentenze di primo e secondo grado e rimette
alla CTP di Napoli; compensa le spese dell’intero
giudizio.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2013
Il Pres ente

p onuncia delle Sezione Unite di questa Corte, le spese

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