Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27962 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 30/10/2019), n.27962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29520/2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in Roma presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Stefano Mannironi;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza 719/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

depositata il 2/8/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/07/2019 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.A., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Cagliari, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria decretato in primo grado e ne chiede la cassazione sul base di sette motivi di ricorso illustrati pure con memoria.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione del D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303, art. 4 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10 e violazione di legge per contraddittorietà della motivazione in relazione ad un fatto decisivo.

Il decidente avrebbe invero rigettato il motivo di appello afferente alla mancata traduzione del provvedimento impugnato in una lingua comprensibile al ricorrente, senza avvedersi che in tal modo l’interessato non è stato posto in grado di esercitare i propri diritti di difesa; diversamente dovendo eccepirsi l’illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3,24 e 111 Cost., delle norme in rubrica in relazione alla parallela ipotesi dell’espulsione ovvero la violazione degli artt. 6, 13 e 14 CEDU essendo in tal modo inibito al destinatario di conoscere le motivazioni a sostegno del pronunciato rigetto.

2.2. Il motivo, anche laddove denuncia un preteso vizio di incostituzionalità nell’interpretazione fatta propria dal decidente, non ha fondamento.

Va qui ribadito a conforto della contestata decisione, il convincimento ancora di recente enunciato da questa Corte che ” in materia di protezione internazionale, il ricorso giurisdizionale proposto dal richiedente, all’esito negativo della fase amministrativa – nell’ambito della quale un collegio di esperti esamina la domanda previa sua audizione – non ha per oggetto un giudizio d’impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale, ma il diritto soggettivo dell’istante alla protezione invocata”, sicchè il relativo giudizio non può concludersi con il mero annullamento del diniego amministrativo della protezione, in tesi, illegittimo, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto alla stessa e ciò in quanto la legge stabilisce che la sentenza del Tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, o umanitaria e non prevede il puro e semplice annullamento della decisione della Commissione, neppure quando se ne deduca, come nella specie, la nullità per l’omessa sua comunicazione in lingua comprensibile dall’interessato o, in mancanza in una lingua veicolare. Donde il principio di diritto affermato nell’occasione che “la disposizione di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, oggi D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nel richiedere una statuizione di merito in ordine alla spettanza o meno del diritto alla protezione internazionale senza prevedere una decisione di mero annullamento del provvedimento negativo della Commissione territoriale si giustifica in ragione del fatto che la rimozione di tale atto non è idonea ad incidere sulla situazione giuridica sostanziale del richiedente, intesa ad ottenere la protezione, a differenza di quanto avviene per la statuizione di annullamento del provvedimento di espulsione, che di per sè ripristina il diritto sostanziale dell’espellendo illegittimamente inciso, così realizzando il suo interesse protetto e ponendo termine al processo” (Cass., Sez. I, 21/11/2018, n. 30105).

2.3. Nè, per vero si ha ragione di dubitare della legittimità costituzionale delle norme in indirizzo.

Infondata è la pretesa violazione allegata in relazione all’art. 3 Cost., posto che “la differente rilevanza che va riconnessa ai vizi del provvedimento adottato dalla Commissione territoriale rispetto a quelli che inficiano il provvedimento di espulsione non è, lesiva del principio di uguaglianza, trattandosi di statuizioni incidenti su provvedimenti aventi effetti diversi e non comparabili” (Cass., Sez. I, 21/11/2018, n. 30105). E infondato è pure il richiamo agli artt. 24 e 111 Cost. e alle norme CEDU, (parametro che, peraltro, non è direttamente denunciabile, neppure in riferimento all’art. 10 Cost., trattandosi di norma pattizia), “in quanto il diritto ad un equo processo del richiedente protezione risulta appieno garantito mediante la possibilità di adire del giudice e così dispiegare compiutamente ogni sua difesa nell’ambito del processo” (Cass., Sez. I, 21/11/2018, n. 30105).

3.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. e) e art. 3 e l’omesso esame di un fatto decisivo.

Il decidente avrebbe erroneamente rigettato il motivo di appello afferente al mancato riconoscimento dello status di rifugiato, quantunque il ricorrente fosse stato sottoposto ingiustamente a detenzione dalle autorità del suo paese per un fatto commesso dal proprio datore di lavoro e non potesse godere perciò di alcuna protezione statuale nel paese di provenienza anche in considerazione del livello di corruzione diffuso negli apparati dello stato, e ciò anche con riferimento alla sua permanenza nel paese di transito.

3.2. Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, poi, hanno escluso la sussistenza di un pericolo persecutorio legittimante il riconoscimento dello status di rifugiato affermando che nel racconto del ricorrente non sono ravvisabili atti persecutori motivati da ragioni di razza, di nazionalità, di religione e di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.

Il motivo, senza offrire argomenti che facciano decampare la vicenda personale dal ricorrente dal quadro di una questione che, pur con significative implicazioni esteriori, resta comunque confinata in un ambito privato, non si confronta con le ragioni della decisione ed in particolare non ne censura la ratio, dato che omette di indicare quale delle diverse motivazioni persecutorie previste dall’art. 2, lett. e) siano ravvisabili nel caso specifico, in tal senso rivelandosi del tutto inconferente il fatto allegato dal ricorrente di essere stato detenuto per un debito altrui ed irrilevante ai fini de quibus la permanenza in Libia perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al paese di origine (Cass., Sez. I, 6/12/2018, n. 31676).

4.1. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 5 e 13 e all’art. 6 Dir. CEE n. 115/2008 e l’omesso esame di un fatto decisivo afferente al mancato riconoscimento del diritto d’asilo, denegato dal decidente sul presupposto che nessuna domanda era stata al riguardo sottoposta al giudice di merito e che nel merito la doglianza risultava infondata essendo il diritto di asilo positivamente regolamento a mezzo delle misure previste dalla legislazione di protezione. E ciò malgrado in contrario non possa non vedersi come anche la fattispecie del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, rientri nell’alveo della fattispecie dell’art. 10 Cost..

4.2. Il motivo non ha pregio.

Ribadita in principio, come ancora di recente affermato (Cass., Sez. VI-I, 19/04/2019, n. 11110), la fondatezza del convincimento esternato dal decidente del grado pronunciandosi nel merito ovvero che “il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3″ e fermo, per contro, che le disposizioni Eurounitarie invocate sono prive di contenuto precettivo immediatamente esecutive, la lagnanza è, per il resto, manifestamente pleonastica onde il ricorrente è privo di interesse a farsene scudo – giacchè è priva di contenuto critico, non evidenziando alcun profilo di contrasto in parte qua con la decisione impugnata dato che questa non ha affatto negato che la misura prevista dall’art. 19 rientri a pieno titolo nell’alveo delle misure a protezione dei richiedenti asilo (“è ben vero che detta norma attiene alla protezione internazionale”), ma ha inteso solo rimarcarne la diversa cornice in cui essa opera (“ma nel senso che si inibisce l’esecuzione di un provvedimento di espulsione per le ragioni di tale natura in esso indicate, da far valere in sede di opposizione al decreto di espulsione adottato, semprechè che siano sorte dopo il loro diniego, passato il giudicato, nel giudizio volto ad ottenere la protezione internazionale”).

5.1. Con il quarto motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e l’omesso esame di un fatto decisivo afferente al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, quantunque sia evidente la sua esposizione, in relazione alla vicenda narrata, al rischio di una carcerazione ingiusta subita nel paese di origine e durante la sua permanenza in Libia e sia in atto nel paese di origine un fenomeno di forte radicalizzazione, specie tra le fasce giovanili della popolazione, di impronta islamista.

5.1. Il motivo è nel suo complesso inammissibile.

La prima allegazione, che secondo la prospettazione ricorrente integrerebbe i casi regolati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) e dei quali la Corte d’Appello ha escluso la ricorrenza nella specie in ragione della non credibilità dei fatti narrati dal ricorrente (“il C. ha narrato una storia del tutto generica, non suffragata in nessun modo ed egli stesso non sapeva neppure se la polizia lo stesse cercando; non solo davanti alla Commissione il C. aveva affermato di essere figlio unico ed invece davanti al Tribunale aveva dichiarato che la polizia, non trovandolo a casa, aveva arrestato suo fratello”) -, non si accorda con le ragioni della decisione, non censurandosi per vero l’impugnata statuizione sotto il profilo da essa esplicitamente valorizzato ai fini del rigetto pronunciato nell’occasione, ma ne sollecita una mera rivisitazione, peraltro patrocinando un’interpretazione delle norme asseritamente violate nella specie palesemente inconciliabile con il dettato testuale delle medesime.

La seconda allegazione – richiamato, per quanto occorrer possa, ciò che per l’innanzi si è già detto riguardo al paese di transito integrante il caso regolato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) – di cui la Corte d’Appello ha escluso la sussistenza nella specie, corroborando il proprio giudizio a mezzo della consultazione di fonti informative specifiche, porta a rinnovare il sindacato di fatto condotto dal decidente di merito al riguardo. E’ noto infatti che “l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito” (Cass., Sez. I, 21/11/2018, n. 30105), mentre la residuale censurabilità per cassazione sotto il profilo motivazionale va qui esclusa non concretando l’illustrazione del motivo l’enunciazione di un “fatto” di cui sia stato omesso l’esame.

6.1. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e dell’art. 6, comma 4, Dir CEE 115/2008 e l’omesso esame di un fatto decisivo afferente al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, quantunque sia evidente che il respingimento e l’espulsione, nel caso del ricorrente, lo renderebbero oggetto di persecuzione e lo esporrebbero a trattamenti umani e degradanti e non sia perciò condivisibile l’assunto enunciato dal decidente che l’art. 19 citato opera solo al momento di dare attuazione al provvedimento di espulsione.

6.2. Il motivo non ha fondamento.

Esso intende caldeggiare, riproponendo sotto un diversa angolazione la medesima doglianza fatta valere con il secondo motivo di ricorso, una “lettura” del quadro di riferimento che non si allinea con il diritto vivente, essendo fermo convincimento di questa Corte, come già detto, che il sistema delle quarantigie a mezzo del quale la legislazione ordinaria ha dato attuazione all’art. 10 Cost., si articola in modo esaustivo nelle due misure tipiche dello stato di rifugiato e della protezione sussidiaria e, per quanto qui rileva temporalmente, nella misura atipiche della protezione umanitaria che costituisce, nel contesto temporale praticato, un catalogo aperto in cui far confluire, in consonanza con il sistema valoriale avente rango costituzionale, tutte le diverse ragioni di protezione che non trovano riconoscimento nelle forme titolate.

Rettamente la Corte d’Appello condividendo questo scenario interpretativo ha perciò escluso che l’art. 19 citato configuri una misura ultronea rispetto alle misure della protezione internazionale, rimarcandone semmai il diverso contesto operativo. E del resto, anche a credere il contrario, non potrebbe non condividersi l’assunto eletto dal decidente, che ha respinto le doglianze più specificatamente afferenti alle misure della protezione internazionale non ravvisandone nella specie i presupposti costitutivi.

7.1. Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, e l’omesso esame di un fatto decisivo afferente al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, quantunque sia evidente il rischio di essere sottoposto ad un ingiusta detenzione carceraria in caso di rimpatrio, non diversamente del resto da quanto si era parimente allegato in relazione alla permanenza del ricorrente in Libia, paese in cui la violenza si era scatenata in danno dei lavoratori stranieri in un clima di totale anarchia.

7.2. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’Appello ha escluso la sussistenza nella specie delle condizioni per far luogo alla misura qui reclamata rilevando la genericità delle deduzioni del ricorrente sul punto, limitatosi a richiamare la normativa in materia, senza omettere di rilevare, riguardo alla Libia che le situazioni tutelabili sono solo quelle del paese di origine.

Anche al riguardo si impone perciò di osservare che il motivo manca di confrontarsi con le ragioni della decisione, non formulando riguardo ad esse censure di carattere specifico in grado di incrinare il rilievo ostativo operato dal decidente, onde esso si risolve in una laconica perorazione a rinnovare il giudizio di fatto già sfavorevolmente operato dal decidente a supporto del rigetto pronunciato al riguardo.

Nè per vero si rivela condivisibile – stante il difetto nella specie di allegazioni pertinenti al riguardo – la doglianza riguardo alla Libia, posto che, seppure il riconoscimento della misura non possa ignorare anche la situazione del paese di transito, nondimeno occorre pur sempre evidenziare, ai fini di imporne la valutazione quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, diversamente derivandone l’inconferenza della relativa allegazione (Cass., Sez. VI-I, 20/11/2018, n. 29875).

8.1. Con il settimo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 136, comma 2 e della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 e l’omesso esame di un fatto decisivo afferente alla pronunciata revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, motivato dal decidente sul presupposto della pretestuosità dell’iniziativa processuale dispiegata nella specie dal ricorrente, quantunque ciò dovesse escludersi alla luce delle vicende narrate dal medesimo e la statuizione fosse volta a scoraggiare la tutela giurisdizionale in favore dei meno abbienti.

8.2. Il motivo è inammissibile.

Ed invero, come ancora di recente statuito “la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 della stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del D.P.R. citato” (Cass., Sez. III, 8/02/2018, n. 3028).

9. Il ricorso va dunque respinto.

10. Non si fa luogo alla liquidazione delle spese non avendo l’amministrazione intimata svolto attività processuale.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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