Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27961 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 30/10/2019), n.27961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29470/2018 proposto da,

D.A., elettivamente domiciliato in Roma presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Giuseppe Lufrano;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza 1498/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA

depositata il 19/9/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/07/2019 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.A., cittadino senegalese, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Ancona, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria decretato nei suo confronti dal giudice di primo grado e ne chiede la cassazione sul rilievo: 1) della violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), essendosi il decidente limitato ad affermare che il ricorrente non avrebbe dedotto “alcun danno grave ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), temendo solamente di essere catturato per un fatto rilevante secondo il codice penale senegalese”, e ciò benchè la decisione sull’istanza postuli in ragione del fatto allegato un accertamento che consenta di escludere che la reazione ordinamentale costituisca una forma di persecuzione riconducibile alle ragioni indicate dalla legge; 2) della motivazione omessa, carente, insufficiente e/o contraddittoria ed “in particolare per aver fornito solo una motivazione apparente relativamente alla richiesta di protezione umanitaria”, dato che nella sentenza non si rinviene al riguardo alcuna argomentazione specifica.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo è inammissibile.

Osservato previamente che la Corte d’Appello ha denegato l’accesso ad entrambe le misure richieste ritenendo che “il riesame delle dichiarazioni consente di evincere che i fatti narrati, oltre ad essere sprovvisti di qualsiasi supporto probatorio, sono vaghi ma soprattutto attengono ad un fatto di reato, della cui illiceità l’istante era consapevole, commesso per protestare contro le mancate promesse del Presidente”, il motivo non contiene l’esposizione di alcuna ragione di critica rispetto all’assunto così formulato; anzi, laddove sottolinea le finalità a cui deve tendere il procedimento di delibazione dell’istanza di protezione, implicitamente ne avvalla la fondatezza, ricordando come questa Corte già in passato abbia rimarcato che una condotta costituente reato non escluda in linea di principio la legittimità di una reazione dell’ordinamento di appartenenza.

Il motivo sollecita perciò solamente una rivisitazione dell’apprezzamento delle circostanze fattuali già oggetto di sfavorevole valutazione da parte del decidente di merito e la sua cognizione sfugge al sindacato di questa Corte.

3. Il secondo motivo è infondato.

Premesso anche al riguardo che la Corte d’Appello si è data cura di precisare, nel respingere l’istanza subordinata, che dal ricorrente “non sono state specificatamente allegate, nè possono ritenersi dimostrate specifiche situazioni soggettive, tali da giustificare la concessione, in quanto l’istante non ha provato di rientrare in categorie soggettive in relazione alle quali siano ravvisabili lesioni di diritti umani di particolare entità”, la censura declinata con il motivo non coglie nel segno.

Come invero ricordato altrove da questa Corte il vizio di motivazione apparente si concreta nell’omessa indicazione da parte del giudice degli elementi da cui abbia tratto il proprio convincimento ovvero nell’indicazione dei medesimi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, risultando in tal modo impedito ogni controllo in ordine alla legittimità della decisione (Cass., Sez. VI-V, 7/04/2017, n. 9105).

Va da sè allora che, tenuto conto della premessa, il provvedimento impugnato è immune dal vizio eccepito, avendo il decidente chiarito con motivazione congrua ed adeguata le ragioni del proprio convincimento onde la denunciata violazione si rivela perciò insussistente.

4. Il ricorso va dunque respinto.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Non ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, godendo il ricorrente del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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