Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27961 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 21/12/2011), n.27961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18181-2007 proposto da:

COMUNE DI PALERMO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MODICA SALVATORE

con studio in PALERMO PIAZZA MARINA 39, (avviso postale), giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ ALBERGHIERA SOLE SPA in persona dell’Amministratore unico,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati CALI’ ROSARIO, CALI’ DOMENICO con studio in PALERMO VIA G.

DI MARZO 11, (avviso postale), giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/2006 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 22/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il resistente l’Avvocato CALI’, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale che non

si oppone alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il Comune di Palermo propone ricorso per cassazione nei confronti della Alberghiera Sole s.p.a. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale – in controversia concernente impugnazione di cartella di pagamento relativa alla Tarsu per l’anno 2004 – la C.T.R. Sicilia confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c., la ricorrente si duole che i giudici d’appello, pronunciandosi sulla entità della Tariffa applicabile agli esercizi alberghieri, abbiano statuito ultra petita, atteso che l’unico motivo di ricorso della contribuente riguardava esclusivamente la natura cogente del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68 – prevedente l’inserimento di abitazioni private e alberghi nello stesso gruppo tariffario) è inammissibile prima che infondato. Dalla sentenza impugnata risulta infatti che la contribuente nel ricorso introduttivo aveva censurato l’operato del Comune anche per contrasto con l’art. 68, D.Lgs. citato, dolendosi sia del fatto che gli alberghi fossero stati inseriti in una categoria tariffaria differente da quella prevista per le abitazioni, sia in ogni caso del fatto che la Tariffa applicata agli alberghi fosse di gran lunga superiore a quella prevista per le abitazioni; risulta altresì che il Comune propose appello avverso la sentenza di primo grado – che aveva accolto il ricorso della società – rilevando che legittimamente era stata prevista per gli esercizi alberghieri una tariffa diversa da quella prevista per le abitazioni giacchè gli alberghi, oltre alla superficie adibita a soggiorno degli ospiti, comprendevano anche locali adibiti a bar, ristoranti e simili, e rilevando inoltre che l’art. 68 citato non può ritenersi norma a carattere vincolante.

Dalla lettura della citata sentenza non risulta pertanto che l’unico tema oggetto del dibattito processuale fosse quello relativo al carattere cogente dell’art. 68 cit., ma risulta che fosse altresì in discussione in ogni caso anche la legittimità e congruità della tariffa prevista per gli esercizi alberghieri. Pertanto, per proporre una interpretazione degli atti processuali in contrasto con quanto emergente dalla sentenza impugnata il ricorrente avrebbe dovuto censurare l’interpretazione di detti atti effettuata dai giudici d’appello, e, in ogni caso, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (applicabile anche nell’ipotesi di denuncia di errores in procedendo), avrebbe dovuto innanzitutto riportare in ricorso il contenuto della sentenza della C.T.P. nonchè degli atti introduttivi del giudizio di primo grado e d’appello.

Anche il secondo motivo di ricorso (col quale la ricorrente deduce violazione degli artt. 14, 15 e 16 del Regolamento Comunale per l’applicazione della Tarsu, nonchè del D.Lgs. n. 507 del 1992, artt. 65 e 68 oltre che vizio di motivazione) presenta diversi profili di inammissibilità.

In particolare, deve innanzitutto rilevarsi – prescindendo da altre possibili considerazioni – che il quesito di diritto (col quale si chiede a questa Corte di dire se l’impugnata sentenza abbia correttamente interpretato e applicato gli artt. 14, 15 e 16 del regolamento comunale nonchè il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 65 e 68) risulta inadeguato a svolgere la funzione propria del quesito di diritto, che è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il motivo che (come nella specie) si concluda con un quesito generico che non risulta autonomo rispetto alla esposizione del motivo, dovendo peraltro evidenziarsi che la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha specificamente escluso che possa ritenersi ammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge – o, come nella specie, se siano state o meno correttamente interpretate alcune norme – (v.

cass. n. 19769 del 2008).

Deve inoltre rilevarsi che, in relazione al dedotto vizio di motivazione, risulta formulato un quesito non richiesto per il vizio denunciato, ma manca l’indicazione prevista dalla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., a norma del quale il motivo di censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 deve contenere una indicazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare nella esposizione chiara e sintetica del fatto controverso e decisivo in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è viziata deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. cass. n. 8897 del 2008).

E’ poi appena il caso di sottolineare che l’indicazione de qua deve sempre avere ad oggetto (non più un “punto” o una questione ma) un fatto preciso, inteso sia in senso naturalistico che normativo, ossia un fatto “principale” o eventualmente anche “secondario”, purchè controverso e decisivo, e che nella specie manca non solo una indicazione costituente un quid pluris rispetto alla illustrazione del motivo, ma manca altresì l’individuazione di un fatto preciso rispetto al quale la motivazione risulti omessa nonchè l’evidenziazione della carattere decisivo e della natura controversa del medesimo.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 800,00 di cui 700,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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