Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27960 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 31/10/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 31/10/2018), n.27960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17779-2017 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL

POPOLO, 18, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO COLONNA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3873/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/05/2017 R.G.N. 4567/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2018 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per inammissibilità, in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato NUNZIO RIZZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva intimato a C.A., in servizio presso la Motorizzazione Civile di Napoli, in data 26.11.2014 un primo licenziamento disciplinare e in data 8.1.2015 un secondo licenziamento disciplinare, condizionandolo all’eventuale annullamento del primo.

2. Il primo licenziamento faceva seguito a contestazioni disciplinari (in data 19.5.2014, 26.5.2014, 12.6.2014, 8.7.2014, 8.8.2014) che avevano ad oggetto l’inserimento nel sistema informatico dell’Amministrazione, per il tramite delle credenziali di accesso della C., di revisioni di veicoli con esito positivo mai avvenute nella realtà. Il secondo licenziamento aveva ad oggetto contestazione di analogo tenore effettuata in data 23.9.2014.

3. La Corte di Appello di Napoli, adita ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, in via principale dalla C. ed in via incidentale dal Ministero, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, ha rigettato le domande proposte dalla C. volte alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato il 26.11.2014 ed alle conseguenti pronunzie restitutorie economiche e reali.

4. La Corte territoriale, quanto al licenziamento intimato il 26.11.2014, dopo avere rilevato che in data 7.4.2014 la Procura della Repubblica di Avellino, nell’ambito delle indagini relative al grave incidente stradale del 28.7.2013, nel quale era rimasto coinvolto l’autobus Volvo tg. (OMISSIS), aveva richiesto alla Motorizzazione Civile la trasmissione degli accertamenti sulle revisioni effettuate nella giornata del 26.3.2013, data in cui l’autobus risultava formalmente “revisionato” con esito positivo, ha rigettato l’eccezione di tardività delle contestazioni disciplinari.

5. A siffatta conclusione la Corte territoriale è pervenuta avendo accertato che le indagini che l’Amministrazione aveva dovuto effettuare, per verificare l’esistenza di ulteriori episodi di false attestazioni di revisioni effettuate, erano connotate dal fatto di richiedere verifiche complesse (correlazione tra l’elevato numero degli inserimenti e la documentazione cartacea) sia in relazione al numero delle revisioni positive da esaminare sia in relazione all’elemento soggettivo che aveva ispirato la falsa registrazione informatica.

6. La Corte territoriale, ricostruito il sistema e le modalità di inserimento nel sistema informatico dei dati relativi alle revisioni dei veicoli, ha riferito alla C. la registrazione informatica delle revisioni mai avvenute oggetto delle contestazioni disciplinari poste a base del licenziamento del 26.11.2014.

7. Essa ha, poi, ritenuto che la condotta addebitata, ispirata dalla piena consapevolezza dell’inserimento di dati non veritieri e di rilievo penale, in quanto compendiatasi, false attestazioni nell’esercizio delle sue funzioni (art. 481 c.p.) era idonea a ledere in maniera irreparabile il vincolo fiduciario.

8. Ha osservato, infine, che non poteva attribuirsi alcun rilievo al fatto che l’Amministrazione avesse sanzionato in maniera meno rigorosa condotte analoghe a quelle addebitate e poste a base del licenziamento, in quanto la deduzione, generica sia in termini fattuali che temporali, non consentiva, in via ipotetica, una valutazione di irragionevolezza del licenziamento

9. Avverso questa sentenza C.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria, al quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi di ricorso.

10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e L. n. 604 del 1966, artt. 7 e 3, per avere la Corte territoriale ritenuto la tempestività del licenziamento.

11. La ricorrente assume che i fatti oggetto di contestazione disciplinare avrebbero potuto essere accertati nella immediatezza della loro commissione in quanto le anomalie erano riscontrabili già nel giorno successivo all’inserimento nel sistema della revisione anomala del 26.3.2013 e dal giorno successivo all’incidente del 28.7.2013.

12. Essa richiama le circolari del 13 e del 19 febbraio 2013, con le quali la datrice di lavoro aveva segnalato che durante le operazioni tecniche di revisione condotte all’interno dell’Ufficio e nelle sedi autorizzate ex L. n. 870 del 1986 devono essere verificati soltanto i veicoli prenotati per la data e per la località in cui si svolgono le operazioni”, e le dichiarazioni rese dal Direttore della Motorizzazione al Tribunale del Riesame.

13. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 343 c.p.c. per avere la Corte territoriale, in accoglimento del reclamo incidentale proposto dal Ministero, ritenuto la natura dolosa e non colposa degli addebiti disciplinari. Sostiene che il Ministero non aveva individuato nel reclamo incidentale le parti della sentenza che intendeva impugnare e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto del giudice di primo grado.

14. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1m n. 3 e n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 5 per avere la Corte territoriale fatto ricorso a presunzioni e a valutazioni di verosimiglianza ignorando “qualunque ulteriore elemento di prova”.

15. La ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere violato i principi in tema di riparto dell’onere della prova, di avere ignorato le emergenze istruttorie acquisite agli atti e di avere effettuato un indebito ed erroneo uso del ragionamento presuntivo per non avere tenuto conto dell’assenza di conseguenzialità tra fatto noto e fatto ignoto.

16. Essa, inoltre, deduce che: mancavano elementi fattuali gravi, precisi e concordanti per affermare che le registrazioni fossero state effettuate da essa ricorrente o da terzi ai quali essa ricorrente aveva fornito le credenziali di accesso; il fatto che la sua attività venisse svolta anche fuori dall’Ufficio dimostrava che la password poteva essere agevolmente carpita; la pluralità di postazioni informatiche presso terzi permetteva il furto delle sue credenziali; l’inserimento dei dati attraverso il sistema SIMOT, che la Corte aveva rilevato essere stato utilizzato raramente, dimostrava che essa ricorrente non era in grado di rilevare anomali accessi e di segnalarli; successivamente all’11 marzo 2014 erano stati effettuati due falsi inserimenti; se davvero essa ricorrente fosse stata l’autrice degli inserimenti oggetto di contestazione disciplinare avrebbe smesso di compiere tali attività nel 2013 e non avrebbe continuato ad inserire dati non veritieri nel 2014.

Esame dei motivi di ricorso.

17. Il primo motivo è inammissibile.

18. La ricorrente, in violazione dell’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 4 (Cass. 24298/2016, 87/2016, 3010/2012, 5353/2007; Ord. 187/2014, 16308/2013), si è limitata a indicare le norme che assume violate ma non ha svolto alcuna argomentazione per spiegare le ragioni per le quali si sarebbe consumato il vizio di violazione e di falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2119 c.c. e di cui alla L. n. 604 del 1966, artt. 7 e 3, disposizioni che nulla hanno a che fare con il principio di immediatezza della contestazione disciplinare, invocato nelle prospettazioni difensive. Principio questo, che nell’ambito del rapporto di impiego pubblico, quale è quello dedotto in giudizio, trova attuazione e specifica disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, nel testo applicabile “ratione temporis”, antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75 del 2017.

19. Il secondo motivo è inammissibile perchè la ricorrente, in contrasto con i principi sanciti dall’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4, che impongono alla parte ricorrente, ove siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un “error in procedendo”, ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, non ha riprodotto nel ricorso, nelle parti rilevanti ed essenziali, il contenuto della sentenza di primo grado, indispensabile per misurare il grado di specificità dei motivi di gravame incidentale, sentenza che non risulta allegata al ricorso e nemmeno ne risulta indicata l’esatta allocazione processuale (Cass. SS.UU 8077/2012 e 22726/2011; Cass. 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010).

20. Il terzo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

21. E’ infondata la censura che addebita alla sentenza la violazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 604 del 1996, art. 5 perchè non è risultato in alcun modo contestato che la Corte territoriale abbia fondato la sua decisione sul materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio, nei termini offerti dalle parti.

22. Va anche rilevato che la ricorrente, in violazione degli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, non ha chiarito perchè la Corte territoriale ha violato i principi in tema di riparto di onere probatorio (Cass. 24298/2016, 87/2016, 3010/2012, 5353/2007; Ord. 187/2014, 16308/2013).

23. E’ infondata la denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c..

24. In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che siano ritenuti non rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360 c.p.c., n. 3 (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360 c.p.c.), competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (ex multis Cass. 17535/2008).

25. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale in tema di prova per presunzioni, è compito del giudice del merito valutare in concreto l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva e che il suo apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se sostenuto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass., 12678/2016, 3281/2012, 24134/2009,12980/2002).

26. Tanto precisato, va rilevato che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte.

27. Essa ha evidenziato, con argomentazioni puntuali, esaustive e lineari, non inficiate da alcun vizio di violazione di legge, che le circostanze emerse dalla istruttoria costituivano indizi seri precisi e concordanti per ritenere che gli inserimenti dei dati falsi erano stati effettuati direttamente dalla ricorrente ovvero da persone alle quali essa aveva ceduto le sue credenziali di accesso.

28. La Corte territoriale ha, infatti, evidenziato che: la dedotta vulnerabilità del sistema informatico era rimasta priva di riscontri probatori; era incontroverso che il sistema SIMOT, accessibile da qualsiasi postazione collegata ad internet da parte di soggetti di una specifica connessione autorizzata (VPN), permetteva di individuare il titolare della password con cui vengono inseriti i dati, la data e l’ora dell’inserimento; il fatto che il sistema non registrasse la postazione utilizzata per l’inserimento dei dati doveva essere valutato in una alla circostanza che la maggior parte di inserimenti falsi risultava essere stata effettuata quando la C. era in servizio presso agenzie e officine autorizzate per l’attività di collaudo, dotate della connessione VPN, nessuna delle quali aveva mai denunciato anomalie o forzature nella postazione dedicata; la sottrazione della password da parte di terzi non era verosimile in quanto la stessa C. aveva allegato di avere provveduto mensilmente a cambiare le credenziali di accesso, e, d’altra parte, gli inserimenti falsi erano stati effettuati in numero considerevole e per un lungo lasso di tempo; la lavoratrice era in grado di avvedersi di eventuali inserimenti nel sistema SIMOT effettuati da terzi con le sue credenziali al momento del suo accesso e di segnalarli alla Amministrazione, segnalazione mai effettuata dalla lavoratrice; non trovava alcuna spiegazione il fatto che l’eventuale autore del furto delle credenziali avesse inserito dati per centinaia di veicoli riconducibili a titolari diversi; l’ultimo inserimento (marzo 2014) con le credenziali della reclamante risultava effettuato in prossimità temporale con la convocazione in data dell’ 11 marzo 2014 per essere ascoltata dagli agenti della Polizia Giudiziaria in relazione alle revisioni del 26.3.2013; la deduzione della lavoratrice di essersi collegata, per ragioni di servizio, solo raramente al sistema SIMOT era rimasta priva di prova ed era rimasta non chiarita l’affermazione della lavoratrice dell’utilizzo del “portale dell’automobilista”, che, a dire della medesima, non consentiva di esaminare l’ora e la data dell’ultimo inserimento, posto che le false registrazioni erano state effettuate attraverso il sistema SIMOT.

29. Con siffatte argomentazioni motivazionali la ricorrente non si è confrontata e, attraverso l’apparente denuncia di violazione delle regole del ragionamento presuntivo ha mirato, in realtà a sollecitare una nuova lettura del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità (Cass. SSUU 24148/ 2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208 /2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005).

30. La censura di mancata valutazione “di tutte le altre emergenze istruttorie acquisite agli atti” è inammissibile in quanto estranea al perimetro dei mezzi impugnatori di denuncia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4).

31. Sulla scorta delle conclusioni svolte il ricorso va rigettato.

32. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

33. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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