Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27960 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 21/12/2011), n.27960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16383-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

MEDIOCREVAL SPA (già CASSA SAN GIORGIO SPA) in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo

studio dell’avvocato CASTELLUCCI IGNAZIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LEONARDI ANTONIO, con procura speciale notarile del

Not. Dr. SURACE FRANCESCO in SONDRIO, rep. n. 186607 del 20/06/2007;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO COCIM SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 49/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 28/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’ Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti del Fallimento COCIM s.p.a. e della Cassa San Giacomo s.p.a. (ora Mediocreval s.p.a., resistente con controricorso successivamente illustrato da memoria) per la cassazione della sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni emesso dall’Ufficio del Registro di Ragusa, la C.T.R. Sicilia confermava la sentenza di primo grado, la quale aveva ritenuto che la sentenza pronunciata a seguito di revocatola fallimentare dovesse essere registrata a tassa fissa ai sensi dell’art. 8, lett. e) della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

2. Con un unico motivo, deducendo violazione di legge, l’Agenzia ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello abbiano ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 8, lett. e della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 anzichè la lett. b) del medesimo articolo. La censura è manifestamente fondata, alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene), secondo la quale la sentenza che accoglie l’azione revocatoria fallimentare e dispone le conseguenti restituzioni, producendo l’effetto giuridico del recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza assenti e realizzando un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, è soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), della prima parte della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, il quale assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori (comportanti, quindi, un trasferimento di ricchezza), mentre la lett. c) del medesimo articolo, norma speciale e di stretta interpretazione, determina l’imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorchè portanti condanna alla restituzione di denaro o di beni ovvero la risoluzione di un contratto – dunque, in funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore – (v. tra le altre Cass. n. 4537 del 2009 e n. 21160 del 2005).

3. Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo. Considerato che il consolidamento giurisprudenziale del principio sopra richiamato è intervenuto in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, si ritiene di compensare le spese dei gradi di merito e condannare i soccombenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna i soccombenti alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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