Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27960 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/10/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 14/10/2021), n.27960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorsi n. 8590/2015 R.G., n. 8592/2015 R.G. (già riuniti) e n.

8593/2015 R.G. (riunito in limine ai primi due) proposti tutti da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, in. 12;

– ricorrente –

contro

EDILBUDONI DI M.G. & C. S.N.C. (n. 8592/2015) e

M.G. (n. 8590/2015), rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio

Vittucci (pec: (OMISSIS)) presso il cui studio sito in Roma, via

Monte Zebio, n. 40, sono domiciliati;

– controricorrenti –

e

G.G. (n. 8593/2015)

– intimato –

avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale della

Sardegna

– n. 56/04/14, pronunciata il 17.1.2014 e depositata il 14.2.2014

(nei confronti di Edilbudoni di M.G. & C. s.n.c.

– n. 57/04/14, pronunciata il 17.1.2014 e depositata il 14.2.2014

(nei confronti di G.G.

– n. 59/04/14, pronunciata il 17.1.2014 e depositata il 14.2.2014

(nei confronti di M.G.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 giugno 2021

dal consigliere Dott. Giuseppe Saieva.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenze n. 56/4/2014, n. 57/4/2014 e n. 59/4/2014, depositate il 14.2.2014, la Commissione tributaria regionale della Sardegna rigettava gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate avverso le sentenze con cui la Commissione tributaria provinciale di Nuoro aveva respinto i ricorsi proposti dalla Società in nome collettivo (esercente l’attività di impresa edile) Edil Budoni di M.G. & C. e dai soci M.G. e G.G., contro gli avvisi di accertamento con cui l’Ufficio di Nuoro aveva rettificato, ai fini IVA ed IRAP, i redditi dichiarati dalla società per l’anno 2008 ed i rispettivi redditi di partecipazione dei singoli soci. Sulla base di una verifica della Guardia di Finanza l’Agenzia delle Entrate aveva infatti rilevato i maggiori ricavi derivanti dalla vendita, non dichiarata, di un immobile, ed il consequenziale reddito IRPEF in capo ai soci della società; accertamenti che i giudici avevano ritenuto nulli in quanto privi di motivazione per avere l’Ufficio acriticamente recepito i risultati del processo verbale di constatazione emesso a seguito della verifica fiscale.

2. Contro le sentenze anzidette l’Agenzia delle Entrate ha proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato a due motivi, con cui ha, preliminarmente, rilevato che la C.T.R. della Sardegna, respingendo la richiesta di riunione presentata dalla Agenzia in grado di appello, aveva deciso separatamente gli appelli relativi alla società di persone ed al socio M., rigettando altresì l’istanza di riunione con l’appello proposto da altro socio, G.G., definito con la separata sentenza n. 57/4/2014, ugualmente impugnata dalla Agenzia con separato ricorso per cassazione; che inoltre, sussistendo una ipotesi di litisconsorzio necessario fra la società di persone ed i soci, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado e nella specie rilevato comunque dalla Agenzia, le sentenze di merito erano nulle poiché i giudici tributari avrebbero dovuto trattare unitariamente le cause proposte dalla società e dai soci M. e G., nonché integrare il contraddittorio nei confronti del terzo socio P.A..

3. Avverso tali ricorsi hanno resistito con controricorso la società ed il socio M., rilevando che tali censure avrebbero dovuto essere proposte in sede di appello, mentre il socio G. è rimasto intimato.

4. I ricorsi sono stati fissati nell’adunanza camerale del 22 giugno 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1, c.p.c..

Diritto

RITENUTO

che:

1. In via preliminare si osserva che dalle sentenze impugnate non risulta la partecipazione al giudizio di tutti i soci, essendo rimasto escluso P.A.. Conseguentemente, poiché nella specie si tratta di determinazione del reddito di una società di persone, sussiste il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci.

2. In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento è infatti alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario, proposto avverso un avviso di rettifica da uno solo dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. La presente controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria di singoli ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, talché ricorre un caso di litisconsorzio necessario originario.

3. Il ricorso proposto dalla società o uno soltanto dei soggetti interessati impone pertanto l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), mentre il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (cfr. Sez. U, sentenza n. 14815 del 4 giugno 2008; e più recentemente Cass. Sez. 6, ordinanza n. 25300 del 28/11/2014; Sez. 6, ordinanza n. 7789 del 20/04/2016; Sez. 6, ordinanza n. 16730 del 25/06/2018; Sez. 5, ordinanza n. 15423 del 03/06/2021).

4. Le sentenze impugnate vanno quindi cassate e dichiarata la nullità dei giudizi, con rinvio degli atti alla C.T.P. di Nuoro, in diversa composizione, per il nuovo esame delle impugnazioni originarie, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del socio P.A., ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rileva il difetto di contraddittorio; dichiara la nullità degli interi giudizi di merito; cassa le sentenze impugnate e rimette gli atti alla Commissione tributaria provinciale di Nuoro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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