Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27960 del 13/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27960 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 7917-2013 proposto da:
AETAS SPA 07537440013, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA
ADELAIDE 8, presso lo studio dell’avvocato CAU ANDREA,
rappresentata e difesa dall’avvocato TRINCHERA ANDREA giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
CORAMELLI LILIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MUZIO CLEMENTI, 51, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO
AMELIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO OLIVIERI
giusta procura in calce alla memoria;

– resistente –

856(4

Data pubblicazione: 13/12/2013

avverso l’ordinanza n. 1245/2013 del TRIBUNALE di TORINO,
depositata il 19/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

In fatto e in diritto
Rilevato che, con sentenza depositata il 21 febbraio 2013, il Tribunale
di Torino, che era stato adito da Lilia Coramelli in opposizione avverso
il decreto ingiuntivo emesso il 22 giugno 2010 dal Tribunale stesso nei
suoi confronti su istanza di Aetas s.p.a. per il pagamento di € 550.000 a
titolo di restituzione della caparra confirmaioria versata a garanzia di
un contratto di cessione di quote societarie, ha dichiarato la propria
incompetenza (e quindi dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo
opposto) in favore del Tribunale di Bologna-Sezione distaccata di
Porretta Terme, ravvisando un rapporto di continenza tra tale azione
per ingiunzione instaurata dalla Aetas s.p.a. in Torino e la causa tra le
stesse parti, che il tribunale ha ritenuto preventivamente instaurata
(con istanza di sequestro conservativo ante causam) dalla medesima
Aetas s.p.a., dinanzi al Tribunale di Bologna-Sezione di Porretta Terme
per la condanna della Coramelli al pagamento del doppio della caparra
confirmatoria anzidetta;
che Aetas s.p.a. ha proposto regolamento di competenza avverso tale
provvedimento, affidato a due motivi; che l’intimata Lilia Coramelli
resiste con memoria ex art.47 cod.proc.civ.;
che il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto
accogliersi il ricorso;
considerato che con il primo motivo si censura, sotto il profilo della
violazione o falsa applicazione dell’art.39 cod.proc.civ., la omessa
Ric. 2013 n. 07917 sez. M1 – ud. 05-11-2013
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SCALDAFERRI.

considerazione del fatto che il giudizio bolognese non era più pendente
al momento della decisione sulla continenza; con il secondo motivo si
censura, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione dell’art.39
e degli artt.669 octies e novies, 675 cod.proc.civ., l’errata

ritenuto che la prima doglianza è fondata, in quanto risulta dagli atti
che, con ordinanza del 6 novembre 2011, il Tribunale di BolognaSezione distaccata di Porretta Terme, dato atto in premessa che la
causa instaurata dinanzi a sé con atto di citazione notificato il 22
settembre 2010 non costituiva prosecuzione in sede di merito del
procedimento cautelare ante causam, ha dichiarato la continenza di tale
causa in quella pendente dinanzi al Tribunale di Torino, con termine di
tre mesi per la riassunzione, non risultante peraltro attuata dalle parti;
che, pertanto, la situazione processuale esistente al momento della
successiva statuizione sulla continenza effettuata dal Tribunale di
Torino (è a tale momento che deve invero considerarsi la sussistenza o
non della relazione di continenza:cfr.tra molte: Cass.n.8170/13;
n.19165/05) era nel senso che la causa pretesa contenente non era più
pendente a seguito della suddetta ordinanza declinatoria della
competenza (e della mancata riassunzione con conseguente estinzione,
che ben poteva essere accertata incidentalmente dal giudice torinese:
cfr.S.U.n.398/1999), sì che era venuta meno l’esigenza, sottesa alle
disposizioni dell’art.39 cod.proc.civ., di assicurare la simultanea
trattazione delle due cause mediante riunione (cfr.Cass.n.16446/09);
che la falsa applicazione dell’art.39 comma 2 cod.proc.civ., derivante
dalla omessa considerazione di tale situazione processuale impeditiva
della declaratoria della continenza, impone l’accoglimento del ricorso e
l’annullamento della sentenza impugnata -restando assorbita l’ulteriore
doglianza relativa alla errata individuazione del giudice
Ric. 2013 n. 07917 sez. M1 – ud. 05-11-2013
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individuazione del giudice preventivamente adito;

preventivamente adito- con la declaratoria della competenza del
Tribunale di Torino dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per
la liquidazione delle spese di questo regolamento;
P.Q.M.

Torino; annulla pertanto la sentenza impugnata e rimette le parti
dinanzi al suddetto Ufficio, anche per le spese di questo regolamento.
Roma, 5 novembre 2013.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di

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