Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2796 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22457-2012 proposto da:

B.M.R. (OMISSIS), R.C. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE VASSALLO;

– ricorrenti –

contro

A.S., AL.MA.TE.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 256/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 17.2.1996 L.C.P. e A.S. convenivano davanti al tribunale di Catania C. e R.F. e B.M.R. chiedendo l’annullamento della vendita (OMISSIS) con i convenuti R.C. e B.M.R. per vizio del consenso, estorto sotto la minaccia dell’uso di titoli cambiari in possesso di R.F., frutto di usura, per arrecare grave danno all’attività della L.C., in subordine la rescissione per lesione ultra dimidium ed in ogni caso la restituzione delle somme percepite dai convenuti a seguito di convenzione usuraria.

I convenuti contestavano la domanda ed il Tribunale, previa ctu, dichiarava rescisso per lesione ex art. 1448 c.c., il contratto, rigettando le altre domande.

Proposto appello dai convenuti si costituivano il curatore del fallimento L.C. e A. e la Corte di appello di Catania rigettava l’impugnazione con condanna alle spese statuendo che l’eccezione di prescrizione dell’azione era stata tardivamente sollevata in primo grado con la conclusionale, il ctu aveva attribuito al bene il valore di 281.384,67 Euro, non poteva tenersi conto del valore di Euro 126.000, attribuito da altra ctu in sede di esecuzione immobiliare, non condivisibile perchè chiaramente inferiore ai prezzi di mercato e riferito a periodo in cui l’edificio era molto compromesso ed aveva perso valore commerciale, tanto che gli stessi appellanti l’avevano contestato condividendo le diverse conclusioni della ctu in causa, donde la lesione ultra dimidium mentre, in ordine al requisito dello stato di bisogno, non è necessaria una assoluta indigenza bastando una contingente difficoltà economica per carenza di liquidità.

Ricorrono R.C. e la B. con tre motivi, non svolgono difese le controparti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si denunzia col primo motivo insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ctu evidenziando che nel 2003 il bene fu aggiudicato all’asta per 170.000 Euro per cui deve ritenersi che il prezzo di mercato fosse quest’ultimo.

Col secondo motivo si lamentano violazione dell’art. 1448 c.c. ed omessa motivazione su punti decisivi perchè il Tribunale penale di Catania ha assolto i R. dal reato di usura ed ha escluso lo stato di bisogno degli attori.

Col terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 1448 c.c. perchè la vendita ai pubblici incanti rendeva improcedibile la domanda di rescissione.

Le censure sono infondate.

La sentenza ha accertato la lesione sulla scorta della ctu, che aveva attribuito al bene il valore di 281.384,67 Euro, non poteva tenersi conto del valore di Euro 126.000, attribuito da altra ctu in sede di esecuzione immobiliare, non condivisibile perchè chiaramente inferiore ai prezzi di mercato e riferito a periodo in cui l’edificio era molto compromesso ed aveva perso valore commerciale, tanto che gli stessi appellanti l’avevano contestato condividendo le diverse conclusioni della ctu in causa, donde la lesione ultra dimidium mentre, in ordine al requisito dello stato di bisogno, non è necessaria una assoluta indigenza bastando una contingente difficoltà economica per carenza di liquidità.

Le difficoltà economiche della L.C. risultavano evidentemente dagli atti ed erano ben a conoscenza degli appellanti come emergeva dalle risultanze processuali. In ordine al primo motivo si contrappone una diversa tesi rispetto alla valutazione del prezzo di mercato stabilito dal Tribunale sulla scorta della ctu ed è irrilevante il prezzo di aggiudicazione.

Il motivo difetta anche di autosufficienza non riportando gli atti invocati.

In ordine al secondo è principio consolidato l’autonomia dei giudizi civile e penale e nemmeno si deduce che le controparti si siano costituite parti civili (Cass. 2.8.2016 n. 16080, Cass. 21.4.2016 n. 8035, Cass. 4.4.2016 n. 6510 ord.).

L’assoluzione dal reato di usura non è incompatibile con la lesione ultra dimidium. Parte ricorrente nemmeno riporta la motivazione della sentenza e la formula assolutoria ma è ius receptum che, in materia di rapporti tra giudizio penale e civile, addirittura l’assoluzione dell’imputato secondo la formula – perchè il fatto non sussiste – non preclude la possibilità di pervenire all’affermazione della responsabilità civile considerato il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell’elemento colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità materiale (Cass. 21.4.2016 n. 8035 cit., Cass. n. 4764/2016 Rv. 639372, Cass. n. 9508/2007 Rv. 597536).

Questa Corte ha statuito che il requisito dello stato di bisogno in tema di rescissione per lesione non va inteso come assoluta indigenza essendo sufficiente una contingente difficoltà economica per carenza di liquidità (Cass. 1.2.2010 n. 2328). La terza censura è generica nel riferimento alla circostanza che “gli odierni ricorrenti ebbero a precisare che la vendita… ai pubblici incanti rendeva improcedibile la domanda di rescissione per lesione” ed inammissibile rispetto alla censura dedotta perchè la Corte di appello a pagina nove ha precisato che la domanda non era improcedibile proprio in considerazione delle ragioni di indennità a seguito dell’espropriazione del bene.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di controparte in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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