Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27959 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 21/12/2011), n.27959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15896-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 14/2006 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 11/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’ Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di C. O. (che non ha resistito), ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione dell’avviso di diniego di rimborso Irap in relazione agli anni 1998/2000, la C.T.R. Piemonte, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso introduttivo. Deve preliminarmente rilevarsi che agli atti non risulta depositato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale nè tale avviso è stato prodotto in udienza nè all’udienza il difensore del ricorrente ha proposto una motivata richiesta di rimessione in termini per la suddetta produzione.

In proposito, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che la suddetta produzione è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione – prima che abbia inizio la relazione -, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, ma, in caso di mancata produzione ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., pur potendo il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato del medesimo, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (v. SU n. 627 del 2008). Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In assenza di attività difensiva nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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