Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27959 del 13/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27959 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 12037-2013 proposto da:
COIN COSTRUZIONI E INIZIATIVE SRL 00810900991, in
persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 17,
presso lo studio dell’avvocato SANTUCCI ROBERTO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato TIRELLI TEO giusta
procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
PESCE PIETRO SPA, in persona del suo amministratore delegato,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 32,
presso lo studio dell’avvocato ALBERTO CAVALIERE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BETTINI ANDREA
giusta mandato in calce al controricorso;

853

Data pubblicazione: 13/12/2013

-resistente avverso l’ordinanza n. cron. 2508/13 del TRIBUNALE di GENOVA
del 4/4/2013, depositata il 08/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

SCALDAFERRI.

In fatto e in diritto
Rilevato che CO.IN s.r.1., il cui reclamo avverso la sentenza di rigetto
della sua istanza per declaratoria di fallimento della Pesce Pietro s.p.a.
era stato accolto dalla Corte di appello di Genova che aveva rimesso gli
atti al Tribunale di Genova per la dichiarazione stessa, ha proposto
ricorso per regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza
del Tribunale di Genova in data 4.4/8.4.2013 che ha sospeso la
suddetta procedura prefallimentare in considerazione del fatto che la
Pesce Pietro s.p.a. aveva nel frattempo chiesto di essere ammessa alla
procedura di concordato preventivo con riserva di presentazione dei
documenti indicati dall’art.161 comma 6 1.fall.;
che la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.168
comma 1 1.fall. nonchè degli artt.295 cod.proc.civ. e 111 Cost., e
chiede quindi l’annullamento o la riforma dell’ordinanza impugnata
con la rimessione degli atti al Tribunale di Genova per la dichiarazione
di fallimento della Pesce Pietro s.p.a.;
che la Pesce Pietro s.p.a. non ha svolto difese;
che il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto
accogliersi il ricorso e disporsi quindi la prosecuzione del
procedimento prefallimentare;

Ric. 2013 n. 12037 sez. MI – ud. 05-11-2013
-2-

05/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

che, nel termine previsto dall’art.380 bis c.p.c., la ricorrente ha
depositato memoria nella quale, dato atto che il Tribunale di Genova,
con sentenza depositata il 4 ottobre 2013 (prodotta in allegato), ha
dichiarato —a seguito di istanza in proprio della debitrice- il fallimento

ritenuto, all’esito della adunanza odierna in camera di consiglio, che
con la sopravvenuta emissione della sentenza di fallimento sia venuto
meno l’interesse della ricorrente alla decisione sul proprio ricorso,
diretto alla prosecuzione del procedimento prefallimentare onde
pervenire ad una declaratoria di fallimento che nel frattempo è
intervenuta, i cui effetti -contrariamente a quanto dedotto dalla
ricorrente in memoria- non differiscono (se non in melius) da quelli che
si produrrebbero in caso di declaratoria di fallimento successiva al
richiesto annullamento della ordinanza di sospensione;
ritenuto quindi che il ricorso per regolamento di competenza deve
dichiararsi inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse;
che le spese di questo procedimento restano a carico della ricorrente,
considerata, da un lato, la infondatezza della sua richiesta di decisione
dopo la emissione della sentenza di fallimento, dall’altro la obiettiva
controvertibilità della tesi esposta nel ricorso, sulla quale allo stato si
registrano pronunce contrastanti di questa Corte (cfr.Sez.1
n.14684/13; n.3059/11);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di
competenza, per sopravvenuta carenza di interesse, e dichiara
irripetibili dalla ricorrente le spese di questo proced . to.
Il presi e

Roma, 5 novembre 2013

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ep-\
Ric. 2013 n. 12037 sez. M1 – ud. 05-11-2013
-3-

/

della Pesce Pietro s.p.a., insiste nel ricorso per regolamento;

Il Funzionario Giudiziario
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Roma,

13 oic 2013._

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