Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27959 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. III, 07/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 07/12/2020), n.27959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 4104 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

C.M., (C.F.: (OMISSIS)), ASSOCIAZIONE GINNASTICA FORUM

JULII, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, C.M., rappresentati e difesi, giusta procura in

calce al ricorso, dall’avvocato Luciano Sandrini, (C.F.: SND LCN

69L02);

– ricorrente –

nei confronti di:

GRAFFITI PUBBLICITA’ S.a.s. di B.I. & C., (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

B.I., rappresentato e difeso, giusta procura allegata al

controricorso, dall’avvocato Federica Donda, (C.F.: DND FRC 72E62

G284F);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Udine n. 984/2017,

pubblicata in data 13 luglio 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 29

settembre 2020 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Graffiti Pubblicità S.a.s. ha proceduto all’espropriazione di crediti di C.M., sulla base di un titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell’Associazione Ginnastica Forum Julii.

Il C. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, unitamente all’Associazione Ginnastica Forum Julii (la quale ha peraltro esclusivamente contestato, in subordine e per il caso di rigetto dell’opposizione del C., gli importi oggetto di intimazione).

Il Giudice di Pace di Udine ha dichiarato la propria incompetenza per materia.

Il Tribunale di Udine, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto parzialmente l’opposizione, limitando l’efficacia del precetto e del pignoramento all’importo di Euro 2.175,18.

Ricorrono il C. e l’Associazione Ginnastica Forum Julii, sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso Graffiti Pubblicità S.a.s..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione della norma di cui all’art. 12 preleggi”.

Con il secondo motivo si denunzia “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – in via gradata – per violazione o falsa applicazione delle norme di cui all’art. 474 c.p.c., arttt. 2909 e 38 c.c.”.

I primi due motivi del ricorso, proposti da C.M. (in proprio), sono connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.

Il ricorrente aveva contestato l’efficacia del titolo esecutivo nei suoi confronti, in quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso esclusivamente nei confronti dell’associazione ed egli non aveva neanche partecipato al relativo procedimento giudiziario.

Il tribunale ha ritenuto efficace il titolo esecutivo nei suoi confronti, in quanto presidente e legale rappresentante dell’associazione debitrice, ed in quanto egli avrebbe effettuato “l’ordine dal quale era poi sorto il credito azionato in via monitoria”, ai sensi dell’art. 38 c.c., sebbene non avesse partecipato al giudizio all’esito del quale si era formato il titolo esecutivo stesso (e in effetti non fosse neanche nominato nel ricorso monitorio e nel conseguente decreto ingiuntivo).

Tale decisione si pone, in effetti, in palese contrasto con l’indirizzo di questa Corte secondo cui “l’efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l’eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell’art. 38 c.c., al fine di ottenere l’accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell’ente stesso, non si estende automaticamente al predetto soggetto” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 14/05/2019, Rv. 653783 – 01, sentenza di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata, cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonchè Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019).

Il precetto non avrebbe potuto essere intimato ed il pignoramento non avrebbe potuto essere effettuato, quindi, direttamente nei confronti del C., la cui opposizione, sotto il profilo in esame, avrebbe dovuto trovare accoglimento, con assorbimento di ogni altra questione.

La decisione impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’opposizione del C. e la conseguente dichiarazione di inesistenza del diritto di Graffiti Pubblicità S.a.s. di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti sulla base del titolo esecutivo posto a base del precetto opposto.

2. Con il terzo motivo si denunzia “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione delle norme di cui agli artt. 95,610 e 632 c.p.c., art. 480 c.p.c.”.

Con il quarto motivo si denunzia “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione della norma di cui all’art. 95 c.p.c. in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto)”.

I motivi di ricorso in esame (aventi ad oggetto il quantum precettato) restano assorbiti, in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo e della decisione della controversia nel merito, con l’accoglimento dell’opposizione del C..

E’ opportuno sottolineare in proposito che il pignoramento è stato effettuato esclusivamente nei confronti del C., onde l’associazione dallo stesso rappresentata non ha alcun interesse ad opporsi ad esso.

D’altra parte la predetta associazione ha espressamente dichiarato di proporre l’opposizione (in relazione al quantum precettato) solo in via gradata, per il solo caso di rigetto dell’opposizione del C., ed altrettanto ha fatto con riguardo ai motivi di ricorso successivi ai primi due.

3. Con il quinto motivo si denunzia “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione della norma di cui all’art. 91-92 c.p.c.”.

Con il sesto motivo si denunzia “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione delle norme di cui al D.M. Giustizia n. 140 del 2012 e segnatamente dei valori del 1 scaglione per compensi relativi all’esecuzione mobiliare o presso terzi”.

Anche questi motivi, che hanno ad oggetto le spese del giudizio di opposizione, restano assorbiti, in quanto le spese del giudizio vanno nuovamente liquidate all’esito dell’accoglimento dell’opposizione stessa.

4. Sono accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, l’opposizione proposta dal C. è accolta.

Le spese del giudizio si liquidano in virtù del principio di soccombenza a carico della società opposta ed a favore dell’opponente C., come in dispositivo.

PQM

La Corte:

accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione all’esecuzione del C., dichiarando l’inesistenza del diritto di Graffiti Pubblicità S.a.s. di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti sulla base del titolo esecutivo posto a base del precetto opposto;

condanna la società controricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente C. (in proprio), liquidandole come segue: per il primo grado, complessivi Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; per il secondo grado, complessivi Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; per il giudizio di legittimità, complessivi Euro 2.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

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