Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27958 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 30/10/2019), n.27958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29233/2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

Cristina Perozzi;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza 310/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA

depositata il 5/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/07/2019 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.A., cittadino del Gambia, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Ancona, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria decretato nei suo confronti dal giudice di primo grado e ne chiede la cassazione sul rilievo: 1) della violazione dell’art. 112 (c.p.c.) e D.Lgs. n. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10, comma 4, lamentandosi “la mancata traduzione della decisione della Commissione territoriale e della sentenza della Corte d’Appello”, le cui determinazioni risultano perciò incomprensibili, ed ancora la violazione del principio del “non refoulement, oltre che alla violazione delle norme costituzionali e CEDU in ordine ad un processo giusto ed effettivo”; 2) della violazione dell’art. 112 (c.p.c.), D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 11 e 17 e degli artt. 2 e 10 Cost., lamentandosi, riguardo al denegato riconoscimento della protezione sussidiaria, la “nullità del provvedimento impugnato per omessa pronuncia ed ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente motivazione, attesa la natura apparente e tautologica di cuella versata nel provvedimento impugnato”; 3) della violazione degli artt. 353 e 112 c.p.c., D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 11 e 17 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, lamentandosi, riguardo al denegato riconoscimento della protezione umanitaria, “erroneamente la Corte di merito ha ritenuto insussistenti le condizioni per la concessione del permesso umanitario”.

Non si è costituita l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo è affetto da palese inammissibilità perchè, in difetto di ogni ulteriore illustrazione del suo contenuto (le successive pagine del ricorso sono un mero riepilogo di brani e passaggi motivazionali tratti dalla giurisprudenza in materia che non offrono alcun ragguaglio aggiuntivo), la pretesa doglianza, nei ridotti limiti compendiati in narrativa, non è scrutinabile, posto che, da un lato, quanto in essa si lamenta non si accorda con le norme asseritamente violate indicate in rubrica, dall’altro manca di conferenza rispetto al decisum, non constando dalla decisione impugnata che questa si sia pronunciata sulle questioni che vi sono accennate, sicchè il motivo risulta nel suo complesso privo della doverosa specificità per gli effetti preclusivi segnati dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile poichè opera, a fronte della considerazione che il provvedimento impugnato non omette di illustrare, con riguardo a tutte le misure richieste, le ragioni che hanno indotto il decidente a rigettare il gravame, un’impropria mescolanza di censure non altrimenti scindibili, posto che, come per il precedente, alla vista rappresentazione delle doglianze non fa seguito una coerente esposizione argomentativa, ma una mera riepilogazione di stralci motivazionali della giurisprudenza in materia. Onde il motivo, incorrendo nel medesimo vizio di cui sopra, non è perciò scrutinabile.

4. Il terzo motivo è ancora inammissibile poichè, alla pur sommarietà del dictum enunciato sul punto dal decidente, non segue una critica pertinente e la doglianza si risolve nella mera postulazione di un rinnovato apprezzamento del sottostante quadro fattuale.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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