Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27958 del 13/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27958 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 7972-2013 proposto da:
BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA 03700430238 in persona del
procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3,
presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato TARZIA GIORGIO, giusta procura speciale per
atto notaio Emanuele Caroselli di Novara del 25.3.2013, n. rep. 43.392, che
viene allegata in atti;
– ricorrente contro

OFFICINE PADANE SPA in A.S. in persona dei suoi Commissari liquidatori,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo
studio dell’avv. SARA FIORUCCI, rappresentata e difesa dall’avv. EZIO ZANI,
giusta procura speciale a margine della memoria di costituzione;
Ric. 2013 n. 07972 sez. M1 – ud. 05-11-2013

855G
173

Data pubblicazione: 13/12/2013

- resistente avverso l’ordinanza R.G. 1552/1998 del TRIBUNALE di MODENA del
22.2.2013, depositata il 25/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2013
dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;

Angelis) che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per la resistente l’Avvocato Ezio Zani che si riporta agli scritti.

Con ordinanza 5 Novembre 1999 il Tribunale di Modena
sospendeva l’opposizione allo stato passivo delle Officine Padane s.p.a.
in amministrazione straordinaria promossa dal Banco Popolare Società
Cooperati per ottenere l’ammissione al rango privilegiato rispettivamente ipotecario e pignoratizio – e non chirografario, di propri
crediti da mutuo fondiario e da anticipo su contratto assistito da pegno di
B.O.T., in attesa della definizione di altro giudizio, di natura pregiudiziale,
pendente innanzi al Tribunale di Milano, ove era controversa, tra l’altro, la
validità ed efficacia delle predette garanzie reali.
Il successivo regolamento di competenza avverso il provvedimento
sospensivo era rigettato con sentenza n.15606/2000 di questa Corte.
Il giudizio pregiudiziale veniva deciso in primo grado con sentenza n.
14665/04, dichiarativa della validità del mutuo fondiario e del pegno; ed il
successivo gravame su tali statuizioni era respinto con sentenza n. 2062/2010
della Corte di appello di Milano: sentenza, poi impugnata con ricorso per
cassazione dal solo Banco Popolare.
Quest’ultimo, ritenendo la causa passata in giudicato sui punti
“pregiudicanti”, formulava istanza di riassunzione ai sensi dell’art.297 c.p.c.,
accolta con provvedimento del G.I. in data 25 giugno — 6 luglio 2011.
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Ric. 2013 n. 07972 sez. M1 – ud. 05-11-2013

udito per la ricorrente l’Avvocato Attilio Terzino (per delega avv. Lucio De

Con successiva ordinanza 22 maggio 2013 il Tribunale di Milano, in
composizione collegiale, dichiarava peraltro inammissibile la riassunzione,
motivando che essa era stata attivata ante tempus, in quanto “non tutti i capi
della pronuncia della Corte di Appello sono divenuti irrevocabili”: onde, non

era venuta meno la causa di sospensione.

ricorso per regolamento necessario di competenza, deducendo che la detta
ordinanza era illegittima, in quanto una corretta valutazione degli atti rivelava
per tabulas il “passaggio in giudicato della pronuncia su entrambi i punti
oggetto della sospensione pregiudiziale”.

Le Officine Padane S.p.A. in amministrazione straordinaria non
svolgevano attività difensiva.
li Procuratore generale precisava le proprie conclusioni, chiedendo la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il Banco Popolare Società Cooperativa replicava con memoria illustrativa.

***
Così riassunti i fatti di causa, il ricorso si palesa fondato.
Le questioni che il Tribunale di Modena aveva ritenute di natura
pregiudiziale consistevano nell’accertamento della validità della costituzione di
ipoteca iscritta su immobili delle Officine Padane S.p.A., a garanzia di un mutuo
fondiario, e nella revoca dei due pegni costituiti in favore del Banco Popolare
soc. coop. (già Banco popolare di Verona-Banco San Gimignano e San
Prospero soc. coop. di credito a resp. lim.): questioni, rilevanti nell’ambito
dell’opposizione allo stato passivo svolta dalla banca per ottenere l’ammissione
dei rispettivi crediti al rango privilegiato.
Dall’esame della sentenza della Corte d’appello di Milano – pressoché
integralmente trascritta nel ricorso – che le ha definite, nel contesto di un più
ampio thema decidendum, si evince che entrambe sono state risolte in senso
favorevole al Banco Popolare.
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Ric. 2013 n. 07972 sez. M1 – ud. 05-11-2013

Avverso la decisione il Banco Popolare Società Cooperativa proponeva

La relativa decisione non è stata impugnata, in parte qua, con ricorso per
cassazione dalle Officine padane S.p.A. in amministrazione straordinaria, parte
soccombente su tali punti, ed è dunque passata in giudicato.
Ne consegue che è venuta meno la causa di sospensione necessaria ex
art. 295 cod. proc. civile: restando irrilevante, per contro, che ulteriori capi della

dal solo Banco Popolare.
L’istanza di riassunzione dell’opposizione allo stato passivo era quindi
legittima; ed anzi doverosa, per prevenire la possibile causa di estinzione per
decorso del termine di cui all’art. 297 cod. proc. civile.
Al riguardo, non si potrebbe negare, in limine, l’ammissibilità del
regolamento di competenza, in ragione della riconosciuta asimmetria tra la
disciplina positiva della sospensione – espressamente soggetta al regolamento
necessario cd. improprio di competenza (art.42 cod. proc. civ.) — ed il silenzio
normativo sulla fattispecie speculare del rigetto dell’istanza di riassunzione, una
volta definito il processo pregiudiziale: tesi, che si vorrebbe formalmente
ancorata, in sede dogmatica, al consolidato indirizzo negativo in tema di
impugnazione dell’ordinanza che abbia negato la sospensione e disposto la
prosecuzione del processo asseritamente dipendente ( Cass., sez.1, 24 luglio
2012 n.12963; Cass., sez.1, 3 aprile 2007 n.8354).
L’affinità tra le due ipotesi che si intenderebbe accomunare è, infatti, solo
apparente.
La specialità della norma processuale ammissiva del regolamento
necessario di competenza — che la giurisprudenza citata ritiene insuscettibile di
applicazione analogica oltre i limiti testuali, in una fattispecie connotata da
margini di discrezionalità del giudice – non ne preclude simmetricamente
l’applicazione estensiva ad una diversa ipotesi, connotata invece dal vincolo
di necessità della tempestiva riassunzione: cui fa riscontro il diritto della parte a
non subire un’irreparabile effetto estintivo del giudizio.
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Ric. 2013 n. 07972 sez. M1 – ud. 05-11-2013

sentenza, estranei al giudizio dipendente, siano stati poi impugnati, e per di più

Non senza aggiungere l’ulteriore rilievo della rispondenza della soluzione
positiva con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo
(art. 111, secondo comma, Cost.), che impone il ricorso ad un rimedio
processuale avverso un’ipotesi di abnorme quiescenza (al limite, sine die) del
processo, non più giustificata dall’esigenza di un accertamento pregiudiziale.

Procuratore generale (Cass., sez.3, 20 maggio 2002, n. 7393), non è, in realtà,
in termini.
La relativa massima, prima facie univoca nel negare l’accesso al
regolamento di competenza, non dà conto degli elementi costitutivi della
fattispecie concreta sub judice.
Si trattava, ivi, di un ricorso per cassazione avverso un’ordinanza che
negava la riattivazione del processo sospeso, richiesta dalla parte
originariamente resistente sull’avversa istanza di sospensione all’effettivo
scopo di riaprire il termine perentorio di 30 giorni, per prospettarne ulteriori
ragioni di contrasto non tempestivamente dedotte con regolamento di
competenza (ad. 47 cod. proc. civile): onde, la citata sanzione di
inammissibilità si pone in linea, de plano, con il principio consolidato di diritto
che la mera riconferma di un provvedimento non può valere a riaprirne i termini
di impugnazione.
Il ricorso deve essere dunque accolto e per l’effetto cassata l’ordinanza
impugnata; con rimessione della causa al Tribunale di Modena per la
prosecuzione del giudizio.

P.Q.M.

Cassa l’ordinanza impugnata e rimette la causa al Tribunale di
Modena per la prosecuzione del giudizio.

Roma, 5 nov mbre 2013
P
Ric. 2013 n. 07972 s

– ud. 5-1 -2013

IL REL. EST. .

_

5

Il precedente di legittimità, apparentemente contrario, citato dal

fl Funzionario Giudiziario
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA

i. 3 DICI 2G13

Roma,

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