Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27958 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. III, 07/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 07/12/2020), n.27958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 10615 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

S.E., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta

procura in calce al ricorso, dagli avvocati Marco Salvaterra, (C.F.:

SLV MRC 78P07 L174X), Marco Fusaro, (C.F.: FSR MRC 78R13 Z348B), e

Gabriele Pafundi, (C.F.: PFN GRL 57B09 H501K);

– ricorrente –

nei confronti di:

P.M., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce allegata al controricorso, dagli avvocati Roberto

Ceola, (C.F.: CLE RRT 67E19 H612U) e Carlo Lepore (C.F.: LPR CRL

71M29 H501X);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trento n.

268/2016, pubblicata in data 25 ottobre 2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 29

settembre 2020 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.E. ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, al precetto di pagamento della somma di Euro 9.206,31 intimatole da P.M., sulla base di verbale di conciliazione sottoscritto all’esito di procedimento di mediazione e dichiarato esecutivo.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Rovereto.

La Corte di Appello di Trento ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la S., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso il P..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Risulta regolare la procura speciale rilasciata dalla ricorrente S. al proprio difensore per il presente giudizio.

Dall’esame degli atti del fascicolo di ufficio emerge infatti che l’avvocato Gabriele Pafundi (iscritto nell’apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, come è del resto pacifico tra le stesse parti) ha sottoscritto sia l’originale del ricorso ed ha anche sottoscritto, per autentica, la procura speciale rilasciata dalla parte per il giudizio di legittimità, allegata al predetto originale del ricorso.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nonchè agli artt. 1362, 1803 e 1453 c.c.”.

Il motivo è fondato.

Secondo la corte di appello la S. non aveva specificamente censurato la ratio decidendi della sentenza di primo grado, in cui si affermava che l’obbligazione di restituire l’immobile sito in (OMISSIS) era stata assunta esclusivamente dalla nipote G. e non anche dal P., in base all’accordo transattivo stipulato all’esito della mediazione (al quale aveva in realtà partecipato anche la stessa G.).

Orbene, per quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata, la controversia oggetto del procedimento di mediazione era insorta tra le parti della precedente donazione, cioè tra donante e donatario ( S. e P.), solo questi ultimi avevano avviato il predetto procedimento ed erano, quindi, legittimati alla stipula della transazione, mediante reciproche concessioni.

Non emerge in alcun modo, d’altra parte, l’oggetto di una eventuale potenziale controversia tra la G. e la S. (o il P.), che avrebbe formato oggetto di transazione, nè le relative pretese su cui sarebbero state effettuate reciproche concessioni delle parti, onde – diversamente da quanto ritenuto dalla corte di appello – non era possibile ritenere la G. parte dell’accordo transattivo.

Assume, di conseguenza, carattere decisivo la circostanza che, nella transazione, l’obbligazione avente ad oggetto il rilascio dell’immobile sito in (OMISSIS) era riferita alle “parti” dell’accordo stesso (cioè la S. ed il P.), per escludere che essa potesse in realtà gravare esclusivamente sulla G..

La ricostruzione operata in diritto dalla corte di appello, secondo la quale la G. sarebbe stata parte dell’accordo transattivo e, nell’ambito di tale accordo, sarebbe stata l’unica ad assumere l’obbligo di restituzione dell’immobile sito in (OMISSIS), non solo, quindi, è del tutto illogica, ma non è compatibile con i principi di diritto in materia di transazione, in base ai quali per stipulare un contratto di transazione occorre una potenziale controversia da risolvere sulla base di reciproche concessioni tra le parti.

Sulla base di quanto emerge dagli atti, l’accordo transattivo può ritenersi intercorso esclusivamente tra la S. ed il P., il quale aveva assunto l’obbligazione di restituzione dell’immobile sito in (OMISSIS) detenuto dalla G., promettendo il fatto del terzo, mentre quest’ultima era intervenuta nell’atto al solo scopo di assumere anche in proprio la relativa obbligazione, ma senza essere coinvolta nella potenziale lite oggetto della mediazione (e del conseguente accordo transattivo), senza effettuare e ricevere concessioni, e quindi senza divenire parte della transazione.

D’altra parte la S., appellante, nel sostenere che la transazione era intervenuta solo tra lei ed il P. e nel sostenere che questi si era obbligato a garantire il rilascio dell’immobile anche da parte della G. (che si era obbligata in proprio solo per maggiore garanzia della S.), aveva adeguatamente censurato la decisione di primo grado, richiamando correttamente, a sostegno del gravame, gli indicati principi in materia di transazione.

Di conseguenza, l’argomentazione posta dalla corte di appello a fondamento della decisione impugnata, secondo la quale non era stata formulata una specifica e adeguata censura avverso la sentenza del tribunale, è erronea onde la decisione stessa va cassata.

In sede di rinvio sarà necessario rivalutare la questione della titolarità passiva dell’obbligazione di rilascio dell’immobile sito in (OMISSIS), alla luce dei principi in materia di transazione fin qui indicati e tenendo conto dell’effettivo contenuto del gravame della S..

2. Con il secondo motivo si denunzia “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento agli artt. 183,189 e 281-sexies c.p.c.”.

Con il terzo motivo si denunzia “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 1243 c.c.”.

Con il quarto motivo si denunzia “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c.”.

I motivi in esame restano assorbiti in virtù dell’accoglimento del primo, che comporta la necessaria rivalutazione del merito della controversia e della regolamentazione delle relative spese.

3. E’ accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il primo motivo del ricorso assorbiti gli altri; cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

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