Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27957 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 30/10/2019), n.27957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28655/2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Giulio Cesare Pascali;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza 186/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA

depositata il 14/2/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/07/2019 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.A., cittadino bengalese, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Ancona, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria decretato nei suo confronti dal giudice di primo grado e ne chiede la cassazione sul rilievo, tra l’altro della “mancanza o quantomeno apparente motivazione”, con cui il decidente avrebbe confermato la decisione impugnata denegando il riconoscimento delle misure richieste sul rilievo dell'”asserita genericità e scarsa credibilità del racconto del ricorrente”.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. L’illustrato motivo è fondato e va perciò accolto, con conseguente assorbimento di ogni residua ragione di doglianza.

Vale osservare, con la giurisprudenza di questa Corte, che, dovendo l’obbligo motivazionale ritenersi compiutamente adempiuto allorchè per mezzo della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione venga ad essere illustrato il percorso motivazionale che ha indotto il giudice a regolare la fattispecie al suo esame mediante la norma di diritto applicata, viene al contrario meno all’obbligo in parola – e si mostra perciò viziata dal difetto di motivazione apparente o peggio di mancanza della motivazione – la decisione nella quale “il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass., Sez. VI-V, 7/04/2017, n. 9015).

3. Orbene, nella specie, l’impugnata decisione si mostra palesamente afflitta dal vizio qui lamentato, poichè essa ha inteso respingere le dispiegate doglianze senza illustrare debitamente il percorso logico-argomentativo che ha portato il decidente a rigettare le tesi dell’odierno ricorrente.

In particolare, allorchè ha voluto condividere l’assunto del primo giudice circa “la vaghezza e la genericità” del racconto reso dal ricorrente, il decidente si è astenuto dal dare di esse una più precisa caratterizzazione, limitandosi ad ostendere un giudizio privo delle necessaria conferenza con l’oggetto del suo esame; tanto meno, laddove ha ribadito che il ricorrente non avrebbe “giustificato le omissioni e le contraddizioni” rilevate dalla Commissione territoriale, ha assolto al conseguente impegno cui lo conduceva il rilievo indicando di quali omissioni e contraddizioni concretamente si trattasse; analogamente è incorso nella stessa manchevolezza anche laddove ha reiterato il giudizio circa le dichiarazioni rese dal ricorrente, ritenuto “intrinsecamente contraddittorie e prive di dettagli tali da palesare la mancanza di credibilità del racconto”; così come da ultimo ha omesso di indicare gli “elementi stereotipati e ripetitivi del racconto”.

Si tratta di elementi del complessivo giudizio di sfavore che, essendo funzionali all’economia complessiva del decisum, non possono non essere oggetto di doverosa ponderazione ed, insieme, di analitica e motivata esposizione, tanto più se di essi, tenendo, segnatamente, conto anche dei compiti istruttori officiosi demandati al decidente dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, nel quadro dell’esame individuale cui deve essere sottoposta la delibazione di ogni domanda, si intenda apprezzarne la pertinenza in rapporto agli antefatti di causa descritti dal ricorrente, che non collocano la vicenda narrata del medesimo in una cornice pregiudizialmente viziata da intrinseca inattendibilità.

4. La decisione così impugnata va perciò cassata e la causa rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti di quanto deciso e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Ancona che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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