Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27957 del 13/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27957 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA

sul ricorso 11991-2012 proposto da:
FORTINI FRANCESCO titolare dell’omonima ditta, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PRISCILLA 35, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO
GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE DI PLATACI;

– intimato avverso la sentenza n. 339/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del
12.3.2011, depositata il 28/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2013 dal
so,

Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Marcello Gianfranco che si riporta agli scritti.

1

Data pubblicazione: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione
dell’art. 380-bis cod. proc. civile:
“Con atto di citazione notificato il 22 dicembre 1999 il comune di Plataci

dal presidente del Tribunale di Castrovillari su ricorso di Fortini Francesco, a
titolo di corrispettivo de lavori in appalto.
Resisteva all’opposizione il Fortini.
Con sentenza 27 maggio 2004 il Tribunale di Castrovillari rigettava
l’opposizione, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
In accoglimento del successivo gravame, la Corte d’appello di
Catanzaro revocava il decreto ingiuntivo e condannava il Fortini alla rifusione
delle spese del doppio grado di giudizio.
Motivava, per quanto ancora rilevante in questa sede, che del credito
non era stato fornita altra prova che le fatture commerciali e gli estratti
autentici delle scritture contabili: documentazione, idonea all’emissione del
provvedimento monitorio, ma priva di valore probatorio nel giudizio di
opposizione a cognizione piena.
Avverso la sentenza, non notificata, il Fortini proponeva ricorso per
cassazione articolato in due motivi e notificato il 28 marzo 2011.
Il comune di Plataci non svolgeva attività difensiva.
***

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie,
inammissibile,
Con il primo motivo il ricorrente deduce la carenza di motivazione in
ordine alla mancata prova del credito delle somme trattenute a titolo di
penale per il ritardo nel ultimazione dei lavori.

2

proponeva opposizione al decreto ingiuntivo di lire 79.000.537 816 emesso

Il motivo è inammissibile perché pone a base della censura una
circostanza di fatto che non risulta dalla sentenza impugnata: e cioè,
l’omissione da parte del Comune committente del verbale di consegna
definitivo dal quale sarebbe dovuto decorrere il termine di ultimazione dei
lavori. Nella motivazione della sentenza non v’è traccia, infatti, della

autosufficienza, indica con esattezza in quale atto processuale delle fasi di
merito abbia allegato la circostanza, per contrastare il ritardo colpevole
imputatogli nell’esecuzione dell’opera.
Con il secondo motivo si censura la carenza di motivazione nel
mancato apprezzamento delle riserve iscritte nei documenti contabili
ufficiali.
Il motivo è infondato, dal momento che correttamente la corte
territoriale ha escluso il valore probatorio di fatture – atti postnegoziali, a
formazione unilaterale – ai fini della dimostrazione, in sede di cognizione
piena, del credito vantato. La stessa corte ha escluso, motivatamente, che
potesse ravvisarsi nella specie un’accettazione implicita delle riserve ex
art. 31 bis (Norme acceleratorie in materia di contenzioso) della legge 11
febbraio 1994, n. 109 ( Legge-quadro in materia di lavori pubblici), a titolo
di silenzio-assenso, posto che dal verbale di collaudo del 30 aprile 1996
emergeva che la direzione dei lavori, nel registro di contabilità, aveva
respinto come infondate le predette riserve ritenendo infondate.
Le contrarie argomentazioni difensive sul punto si risolvono in una difforme
valutazione delle risultanze istruttorie, avente natura di merito, che non può
trovare ingresso in questa sede.”
– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e
notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie;
3

predetta eccezione; né il ricorrente, in ossequio al principio di

- che all’udienza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la
conferma della relazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione
– che il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile.

P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 5 Novembre 2013

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prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

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