Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27957 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. III, 07/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 07/12/2020), n.27957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 5914 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del rappresentante per procura T.B., rappresentata

e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Roberta

Florio, (C.F.: FLR RRT 63E43 L219W);

– ricorrente –

nei confronti di:

M.E.M., (C.F.: (OMISSIS));

ARTIGIANCASSA S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 2307/2016,

pubblicata in data 19 agosto 2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 29

settembre 2020 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.E.M. ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento ed un preavviso di iscrizione ipotecaria notificatigli dal locale agente della riscossione (Equitalia Nord S.p.A., poi divenuta Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.) per il recupero di un credito di titolarità di Artigiancassa S.p.A. derivante dalla revoca di un contributo pubblico in conto interessi. Ha chiesto l’annullamento della revoca del contributo, nonchè la dichiarazione di nullità della cartella di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria.

La domanda è stata qualificata dal Tribunale di Monza come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, nella parte in cui aveva ad oggetto la contestazione della legittimità della revoca del contributo e la conseguente sussistenza della pretesa creditoria (ed è stata, per tale aspetto, rigettata). E’ stata invece qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 1, nella parte in cui aveva ad oggetto la contestazione della regolare notificazione della cartella di pagamento: per tale ultimo profilo è stata accolta, con conseguente dichiarazione di nullità della cartella di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria. Contro la decisione sulla domanda qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 1, ricorre Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., sulla base di cinque motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “in relazione al capo di motivazione della sentenza sub 1): violazione di legge – D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 – art. 617 c.p.c.; omessa declaratoria di inammissibilità per tardività dell’opposizione avversaria integrante opposizione agli atti esecutivi”.

Il motivo è fondato.

1.1 Va premesso che deve ritenersi coperta da giudicato interno la qualificazione in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 1, della domanda con cui era stata contestata la regolarità degli atti della riscossione e, in particolare, del preavviso di iscrizione ipotecaria. Tale qualificazione è stata infatti espressamente affermata dal tribunale, sulla base di ampia motivazione, e non è oggetto di censura.

1.2 Orbene, dalla sentenza impugnata si evince che il preavviso di iscrizione ipotecaria venne notificato in data 5 marzo 2015, mentre l’opposizione venne notificata solo in data 30 aprile 2015.

1.3 Il tribunale ha ritenuto tempestiva l’opposizione affermando che il termine per la sua proposizione avrebbe potuto decorrere solo dalla data del successivo pignoramento (di fatto mai avvenuto), sulla base di una interpretazione letterale dell’art. 617 c.p.c..

Tale decisione non è però conforme al costante orientamento di questa Corte secondo cui l’opposizione agli atti esecutivi va proposta nei venti giorni dalla conoscenza del successivo atto che presupponga quello che si assume viziato e il quale, quindi, comporti la conoscenza, anche di fatto, dell’atto precedente (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11597 del 13/05/2010, Rv. 612973 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16529 del 28/09/2012, Rv. 623757 – 01).

Poichè l’iscrizione ipotecaria presuppone la avvenuta notifica della cartella di pagamento (e a tale notifica in essa si fa anche riferimento), gli eventuali vizi di notifica della cartella di pagamento avrebbero dovuto essere fatti valere entro venti giorni dalla notificazione del successivo atto della riscossione oggetto di contestazione, e cioè, nel caso di specie, entro venti giorni dalla notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, sulla cui regolarità non erano insorte contestazioni (si veda, in particolare, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7051 del 09/05/2012, Rv. 622630 – 01, che riguarda – come fatto presente dalla ricorrente – una ipotesi analoga a quella in esame, ed in cui si afferma espressamente che con l’iscrizione ipotecaria il debitore acquisisce la conoscenza legale o di fatto della notifica della cartella e, quindi, l’eventuale omessa notifica della cartella come vizio della procedura di riscossione va fatta valere nei venti giorni dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria).

Ciò, come si è visto, non è avvenuto.

In base alla corretta interpretazione dell’art. 617 c.p.c., l’opposizione proposta per far valere l’irregolarità della notificazione della cartella di pagamento (anche ai fini della contestazione del diritto ad iscrivere ipoteca) avrebbe, di conseguenza, dovuto essere ritenuta tardiva.

La decisione impugnata, che l’ha invece ritenuta tempestiva, va sul punto cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, trattandosi di una opposizione agli atti esecutivi proposta tardivamente e, come tale, inammissibile.

2. Con il secondo motivo si denunzia “in relazione al capo di motivazione della sentenza sub 2): violazione di legge D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 – D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) – art. 2700 c.c. – art. 162 c.p.c.”. Con il terzo motivo si denunzia “in relazione al capo di motivazione della sentenza sub 3) con riferimento alla notificazione della cartella di pagamento e in via subordinata all’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo dell’atto; violazione di legge art. 156 c.p.c.”.

Con il quarto motivo si denunzia “in relazione al capo di dispositivo di sentenza sub a) di declaratoria di nullità del preavviso di iscrizione di ipoteca: con riferimento alle eccezioni della scrivente difesa relativamente alla circostanza di quiescenza avversaria alle pretese azionate nella comunicazione preventiva in oggetto diverse da quella di titolarità di Artigiancassa e di carenza di giurisdizione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 2-19 in favore del Giudice Tributario – in relazione al carico tributario, incompetenza per materia del Giudice adito in favore del Giudice di Pace – in relazione alle contravvenzioni cds – e in favore del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro – in relazione al carico Inps; omessa motivazione. violazione di legge artt. 163-164 c.c.; D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2-19 – artt. 409 c.p.c. e ss.; L. n. 689 del 1981 – L. n. 150 del 2011 – art. 7 c.p.c.”.

Con il quinto motivo si denunzia “in relazione al capo di motivazione della sentenza sub 4) con riferimento alla condanna dell’Agente di Riscossione alla refusione delle spese di lite; violazione di legge art. 91”.

I motivi di ricorso in esame restano assorbiti in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo, con decisione nel merito della controversia.

3. E’ accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, l’opposizione agli atti esecutivi proposta da M.E.M. è dichiarata inammissibile.

Per le spese del giudizio si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da M.E.M.;

– condanna M.E.M. a pagare in favore della società ricorrente le spese del giudizio, liquidandole in complessivi Euro 7.254,00 nonchè spese generali ed accessori di legge, per il giudizio di primo grado, ed in complessivi Euro 5.600,00 per il giudizio di legittimità, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

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