Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27956 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 30/10/2019), n.27956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28593/2018 proposto da:

O.K., elettivamente domiciliato in Roma presso l’avvocato

Giovanni Maria Facilla che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza 1200/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA

depositata il 3/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2019 dal cons. Dott. MARULLI MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.K., cittadino nigeriano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Ancona, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria decretato in primo grado e, previa sospensione dei suoi effetti, ne chiede la cassazione sul rilievo: 1) della “mancata assunzione dell’onere probatorio”, gravando sul ricorrente un onere probatorio attenuato dalla situazione di pericolo; 2) dell'”erronea e parziale valutazione di fatti dichiarati dal ricorrente” in merito ai conflitti interreligiosi e politici esistenti nel paese di provenienza; 3) della “sussistenza del diritto di asilo”, apparendo evidente la fondatezza della richiesta di asilo; 4) dell'”applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 19 e 5 in nessun caso potendo disporsi l’espulsione o il respingimento verso un paese in cui lo straniero possa essere sottoposto a persecuzione.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Premesso che non compete a questa Corte alcuna potestà dispositiva circa l’esecuzione della sentenza impugnata, il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili.

Posto invero che il giudizio di cassazione, veicolato tassitativamente attraverso uno dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., impone che nell’esposizione del motivo trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione, ne discende che difetta manifestamente di specificità, tanto da costituire, come si è detto, un non motivo, il motivo che si astiene dal declinare qualsivoglia ragione di specifica censura riguardo al deliberato impugnato e si limiti, come qui, ad una mera esposizione dei principi informatori della materia senza darsi cura di indicare in che modo essi sarebbero stati violati o malamente applicati dalla sentenza gravata.

3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile poichè esso enuncia una violazione motivazionale estranea all’attuale perimetro di denunciabilità per cassazione del vizio di motivazione, noto essendo, secondo l’esegesi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 compiuta dalle SS.UU., che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico, rilevante in causa, sia stato – come avvenuto appunto qui (la situazione interna della Nigeria è esaminata alle pagg 18 e 19 della sentenza – comunque esaminato dal giudice.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Non ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater godendo il ricorrente del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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