Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27956 del 23/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27956 Anno 2017
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso 20533-2011 proposto da:
I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA
29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,
CARLA D’ALOISIO, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO,
2017

giusta delega in atti;
– ricorrente –

3364
contro

SCHIAVETTA BRUNA;
– intimata –

Data pubblicazione: 23/11/2017

avverso la sentenza n. 432/2011 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 13/04/2011 R.G.N. 687/10;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

:

RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 13.4.2011, la Corte d’appello di Torino
ha confermato la statuizione di primo grado che aveva condannato
l’INPS a restituire a Bruna Schiavetta, n.q. di titolare dell’omonima
impresa individuale, il 90% dei contributi versati nel triennio 1994-1997,
ex art. 4, comma 90, I. n. 350/2003;

che contro tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS,
articolando due motivi di censura;
che l’azienda non ha svolto in questa sede attività difensiva, nemmeno a
seguito della rinnovazione della notifica disposta giusta ordinanza
interlocutoria n. 2248 del 2017;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE e degli artt. 9,
comma 17, I. n. 289/2002, 4, comma 90, I. n. 350/2003, e 3-quater,
comma 1, d.l. n. 300/2006 (conv. con I. n. 17/2007), per avere la Corte
di merito riconosciuto la spettanza del beneficio nonostante fosse stato
istituito da disposizioni di legge adottate in contrasto con il divieto di
aiuti di Stato stabilito dall’ordinamento comunitario;
che, con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente lamenta violazione e
falsa applicazione dell’art. 3-quater, comma 1, d.l. n. 300/2006 (conv.
con I. n. 17/2007) per non avere la Corte territoriale ritenuto la
decadenza dal diritto al rimborso nonostante che la domanda ex art. 4,
comma 90, I. n. 350/2003, fosse pervenuta all’INPS solo in data
2.8.2007;
che l’esame di tale ultimo motivo, involgendo la possibilità per l’azienda
di accedere al beneficio secondo le disposizioni del diritto interno, è
logicamente preliminare rispetto al primo, in cui viceversa si controverte
della compatibilità con il diritto comunitario del beneficio che sia stato
eventualmente riconosciuto;
che, al riguardo, questa Corte ha già posto il principio secondo cui, al
fine di verificare l’osservanza del termine di decadenza fissato per
l’istanza di sgravio dei soggetti danneggiati dall’alluvione del Piemonte
del 1994, vale il principio secondo il quale, nell’ambito dei rapporti con
la p.a., l’istanza è tempestiva qualora venga presentata all’ufficio postale
per la spedizione entro il termine, non rilevando che essa sia pervenuta

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_

all’ente dopo la scadenza del termine medesimo (Cass. n. 10768 del
2012), di talché, essendo nella specie documentale che la domanda sia
stata presentata in data 30.7.2007 (cfr. ricorso per cassazione, pag. 9),
nessuna censura merita la sentenza impugnata, solo dovendosene
integrare in tal senso la motivazione;

reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui le agevolazioni
previste ex art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, pur realizzando, sec,ondo
la decisione della Commissione Europea n. 195/2016 del 14.8.2015,
aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, TFUE, possono essere
ugualmente concesse qualora l’aiuto individuale rientri nei limiti del
regolamento UE de minimis applicabile oppure possa beneficiare della
deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 2, TFUE (Cass. n. 13458 del
2016; più di recente, nello stesso senso, Cass. n. 21897 del 2016);
che, peraltro, superando il precedente e più restrittivo orientamento, la
Corte di giustizia dell’Unione Europea ha affermato che la decisione della
Commissione circa la compatibilità dell’aiuto non ne inibisce la
concessione ancorché l’aiuto medesimo sia stato (come nella specie)
istituito in violazione degli obblighi di comunicazione preventiva e di c.d.
standstill, solo dovendo ordinarsi al beneficiario dell’aiuto il pagamento
degli interessi per il periodo della illegalità (CGUE, 12.2.2008 n. 199, C199/06);
che, pertanto, tenuto conto che la citata decisione della Commissione
europea costituisce ius superveniens che impone di accertare in fatto se
l’azienda possieda o meno i requisiti per accedere al beneficio (cfr.
ancora Cass. n. 21897 del 2016, cit.), la sentenza impugnata va cassata
e la causa rinviata per il consequenziale esame alla Corte d’appello di
Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del
giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.7.2017.
IL PRESIDENTE

che, con riguardo al primo motivo, va ribadito il principio già

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