Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27956 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 27956 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso 12357-2010 proposto da:
DI CHIARA NICOLA DCHNCL79T17D390D, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio
dell’avvocato BENEDETTO GIUSEPPE, rappresentato e difeso
dall’avvocato PASTORINO MARIO, giusta procura speciale che viene
allegata in atti;

– ricorrentecontro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580;

– intimato –

8535
J3

Data pubblicazione: 13/12/2013

avverso il decreto nel procedimento R.G. 3756/09 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI del 22.2.2010, depositato 1’8/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/11/2013

dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

PIERFELICE PRATIS che ha concluso per raccoglimento del
ricorso.

In fatto e in diritto
Rilevato che Nicola Di Chiara ha proposto ricorso per cassazione
avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli, in epigrafe indicato,
che ha rigettato la sua domanda di equa riparazione per la durata
irragionevole di un procedimento penale -del quale aveva avuto la
prima notizia con la citazione a giudizio nel luglio 2004- dinanzi al
Tribunale di Salerno che, nel febbraio 2009, aveva dichiarato
l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione; la Corte di merito ha
ritenuto che della durata irragionevole il signor Di Chiara non possa
dolersi perché —in difetto di prova di una sofferenza patita- del tempo
trascorso egli si era comunque giovato ottenendo la estinzione per
prescrizione del reato ascrittogli, alla quale non aveva rinunciato;
che il Ministero della giustizia -nei confronti del quale è stata disposta
la notifica in rinnovazione, eseguita il 27 febbraio 2013- non ha svolto
difese;
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione
semplificata;
Rilevato che il ricorrente censura il decreto impugnato, sotto il profilo
della violazione dell’art. 2 legge n.89/2001, perché avrebbe
erroneamente ritenuto necessaria la prova del danno non patrimoniale
Ric. 2010 n. 12357 sez. M1 – ud. 05-11-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

(incombendo invece al convenuto provare che nella specie,
diversamente dalla normalità dei casi, non vi sarebbe stata sofferenza),
e perché avrebbe erroneamente ritenuto che la prescrizione del reato
valga di per sé ad elidere gli effetti negativi del protrarsi eccessivo del
processo;

l’argomento di per sé decisivo posto a base del provvedimento
impugnato), che rettamente la Corte di merito ha evidenziato la
rilevanza del dato costituito dalla conclusione del procedimento
presupposto con la dichiarazione della estinzione del reato per
prescrizione, previo accertamento del difetto delle condizioni per
un’assoluzione nel merito; che tale ratio decidendi trova conforto nella
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale, con
la sentenza della II Sezione 6 marzo 2012 resa nel caso Gagliano
Giorgi c. Italia, divenuta definitiva il 24 settembre 2012, ha escluso la
configurabilità di pregiudizi importanti derivanti dalla durata eccessiva
del procedimento in considerazione della significativa riduzione della
pena ottenuta in appello dall’imputato, in conseguenza, appunto, della
maturazione dei termini di prescrizione per una parte dei reati ascritti,
prescrizione a cui l’imputato non aveva —come nella specie si evincerinunciato; che nello stesso senso (quello cioè di ritenere compatibile
con la Convenzione Europea la esclusione di ogni indennizzo nel caso
in cui il procedimento penale irragionevolmente protrattosi si conclude
con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione) risulta
orientata la giurisprudenza recente di questa Corte di Cassazione
(cfr.n.21051/12; n.21699/12; n.21700/12; n.14777/13);
che il rigetto del ricorso si impone dunque, senza provvedere sulle
spese di questo giudizio di cassazione, non avendo l’intimata
Amministrazione svolto difese;
Ric. 2010 n. 12357 sez. M1 – ud. 05-11-2013
-3-

Ritenuto, in relazione al secondo profilo (con il quale si critica

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-1 Sezione civile
della Corte suprema di Cassazione, il 5 novembre 2 3•

L’estensore

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