Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27956 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. III, 07/12/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 07/12/2020), n.27956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al R.G.n. 5918-2018 proposto da:

SAN MATTIA DI S.C. & C. S.A.AS., in persona del legale

rappresentante p.t., S.C., rappresentata e difesa

dall’AVV. ANTONIO AMATUCCI ed elettivamente domiciliata in Roma

presso lo studio dell’AVV. ANNUNZIATA ABBINENTE, piazza San Bernardo

n. 101;

– ricorrente –

contro

ST.NI., titolare dell’omonima ditta individuale,

rappresentata e difesa dall’AVV. SIMONA DEL BUONO, elettivamente

domiciliata in Roma presso lo Studio dell’AVV. PAOLO MORANO, via

Bertoloni, n. 44;

– controricorrente –

Per la cassazione della sentenza n. 1688 del 19 luglio 2017 della

Corte d’Appello di Firenze, pubblicata il 25 luglio 2017;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 25 settembre

2020 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

San Mattia di S.C. & c. s.a.s. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1688/2017, emessa dalla Corte d’Appello di Firenze, resa pubblica il 25 luglio 2017, articolando sei motivi corredati di memoria.

Resiste con controricorso St.Ni..

La società ricorrente aveva concesso in locazione, con contratto del 12 novembre 2003, a St.Ni. un locale commerciale ubicato in (OMISSIS), e aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Montepulciano un decreto ingiuntivo con cui era stato intimato alla conduttrice il pagamento della somma di Euro 25.929,82 per canoni non corrisposti.

St.Ni. si opponeva, adducendo di avere versato alcuni acconti e di avere eseguito dei lavori sull’immobile locato per il rifacimento dell’impianto elettrico e per ottenere il certificato di agibilità mancante.

L’odierna ricorrente proponeva domanda riconvenzionale per contestare che l’immobile non fosse a norma e che non lo fosse l’impianto elettrico) e per chiedere che la conduttrice fosse condannata al pagamento anche dei canoni di locazione relativi alle mensilità di ottobre e novembre 2012, essendo stato l’immobile restituito a fine novembre, ed il ripristino dello stato dei luoghi o” in alternativa, il maggior valore delle vetrine esistenti all’atto della sottoscrizione del contratto rispetto a quelle sostituite dalla conduttrice.

La Corte d’Appello di Firenze riformava parzialmente la sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo, rideterminava il credito della locatrice in Euro 21.780,12, riconosceva come di manutenzione straordinaria i lavori eseguiti da St.Ni., compensava gli importi versati dalla conduttrice, riformava le domande riconvenzionali, assumendo che la prima rientrasse nel primo motivo e la seconda dovesse essere respinta.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1575,1576,1577 e 1609 c.c.

Oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte d’Appello ha riconosciuto alla conduttrice gli importi per il rifacimento dell’impianto elettrico e per le spese tecniche, ritenendoli corrispondenti alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di cui avrebbe dovuto farsi carico la locatrice; statuizione reputata errata perchè, oltre ad essere basata sulle fatture di una ditta di impianti e su una CTP, sarebbe stata omessa ogni considerazione per l’art. 7 del contratto di locazione che descriveva le condizioni dell’immobile accettate e riconosciute come buone dalla conduttrice, la quale mai aveva comunicato o richiesto la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria.

Quanto all’importo di Euro 3723,46, riferito dalla ricorrente alle spese tecniche per la richiesta del certificato di abitabilità-agibilità, la prospettazione è tutta volta a dimostrare che l’immobile era dotato di tutti i certificati richiesti dalla legge, tant’è che era stato utilizzato per ben nove anni dalla conduttrice, e che la dedotta mancanza dell’agibilità sarebbe smentita dalla conduttrice stessa che con raccomandata riferiva di essere stata costretta ad istruire uno studio tecnico per ottenere l’autorizzazione da parte degli enti preposti all’apertura dell’attività commerciale; inoltre, il costo relativo al rilascio del certificato non avrebbe dovuto essere posto a carico della locatrice, perchè la giurisprudenza di legittimità fa gravare sul conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento della specifica attività che egli esercita o che intende esercitarvi; ragione per cui nessuna responsabilità potrebbe gravare sul locatore per violazione dell’art. 1575 c.c., n. 1, quando risulti che il conduttore, pur conoscendo la inettitudine dell’oggetto della prestazione, avesse accettato il rischio economico rientrante nella normalità dell’esecuzione della prestazione.

In altri termini, non sarebbe onere del locatore conseguire le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività commerciale per cui era stato locato l’immobile e ove il conduttore non riesca ad ottenerle non sarebbe configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al proprietario, quand’anche il diniego di autorizzazione fosse dipeso da caratteristiche proprie del bene locato, a meno che la destinazione particolare dell’immobile, tale da richiedere una particolare conformazione dello stesso, nonchè il rilascio di specifiche licenze amministrative avessero costituito una condizione di efficacia del contratto o il contenuto di un obbligo assunto dal locatore.

2. Con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di aver violato l’art. 2697 c.c., gravandola di un onere probatorio inesistente relativamente ai presunti lavori straordinari eseguiti sull’immobile.

La tesi rappresentata è che sei fatture commerciali prodotte dalla conduttrice da una ditta di elettroimpianti non avessero efficacia probatoria quanto al fondamento della pretesa azionata opponendosi al decreto ingiuntivo, perchè il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di somme sopportate per l’esecuzione di lavori spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, che è titolo idoneo per l’emissione del decreto ingiuntivo, costituire fonte di prova a favore della parte che l’ha emessa, avuto riguardo per la sua formazione unilaterale e per la sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto. Essa è un atto giuridico a contenuto partecipativo, assume le forme di una dichiarazione indirizzata all’altra parte avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, perciò quando tale rapporto sia oggetto di contestazione tra le parti, la fattura benchè annotata nei libri obbligatori non può, per le sue caratteristiche genetiche, assurgere a prova del contratto, ma al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest’ultimo e dell’esecuzione della prestazione in essa indicata. Nessun valore, nemmeno indiziario, potrebbe essere riconosciuto alla fattura in ordine alta corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita.

3. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta, invocando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per aver omesso di valutare il documento allegato alla memoria autorizzata ex art. 420 c.p.c., dalla quale emergerebbe che le spese tecniche erano state effettuate per consentire alla conduttrice di ottenere l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale.

In particolare, la Corte d’appello di Firenze non si sarebbe pronunciata sulla raccomandata allegata alle note autorizzate ex art. 420 c.p.c., con la quale la conduttrice riferiva: “sono stata costretta a far istruire la pratica da uno studio tecnico per ottenere le dovute autorizzazioni da parte degli enti preposti”. Se il giudice di appello avesse comparato i documenti depositati da St.Ni. con la documentazione fornita dalla locatrice si sarebbe reso immediatamente conto del fatto che la somma di Euro 3723,46, di cui la conduttrice aveva chiesto la compensazione, era relativa ad una spesa spettante proprio alla conduttrice, perchè resasi necessaria per ottenere le autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività commerciale come dalla conduttrice stessa affermato.

4. Con il quarto motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1243 c.c. e dell’art. 615 c.p.c., per avere il giudice di appello pronunciato la compensazione legale tra contrapposti crediti non ancora certi; premesso che la conduttrice aveva pagato gli importi di Euro 11.520,00 per il rifacimento dell’impianto elettrico e di Euro 3.723,46, per ottenere la abitabilità/agibilità, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che St.Ni. avesse, con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, chiesto l’operatività della compensazione per avere presuntivamente sostenuto spese per rendere idoneo l’immobile locato. Nondimeno, la certezza sull’esistenza del diritto opposto in compensazione deve ritenersi requisito essenziale del credito, il quale, per considerarsi liquido ed esigibile, deve essere definito sia nell’an che nel quantum. Ove così non fosse, la determinazione dell’ammontare del credito opposto assumerebbe una valenza meramente provvisoria e quindi verrebbe connotato da gravi profili di incertezza che impedirebbero il soddisfacimento della finalità -estintiva e satisfattoria della compensazione. Tanto troverebbe conferma nelle pronuncia delle Sezioni Unite n. 23225 del 15/11/2016 che hanno affermato il seguente principio di diritto: “se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la compensazione nè legale nè giudiziale”.

5. Con il quinto motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 116 e 184 c.p.c. nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un punto decisivo relativamente alla subordinata di ripristino dello stato dei luoghi ovvero il riconoscimento del maggior valore delle vetrine esistenti alla sottoscrizione del contratto, e poi sostituite dalla conduttrice, previa quantificazione del valore a mezzo di CTU”. Oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte di Appello ha respinto la domanda riconvenzionale considerando che l’art. 7 del contratto prevedeva la sistemazione della vetrina e della porta e che al momento della riconsegna delle chiavi non era stata sollevata alcuna contestazione. Secondo la ricorrente la Corte d’appello avrebbe erroneamente identificato la porta e la vetrina d’ingresso con le vetrine sostituite; non solo: la mancata contestazione al momento del rilascio dell’immobile non troverebbe riscontro negli atti difensivi dai quali al contrario emergerebbe chiaramente la sua presa di posizione specifica in ordine alla difesa della conduttrice. In altri termini, la locatrice, per non gravare oltre sulla conduttrice, già morosa di una somma ingente per canoni di locazione non versati, avrebbe tenuto un comportamento conforme a quanto ritenuto giusto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, in particolare con la decisione n. 6856/1998, ha stabilito che l’art. 1590 c.c. che legittima il locatore a rifiutare la riconsegna dell’immobile ed a pretendere il pagamento del canone fino alla sua remissione in pristino, va coordinato con l’art. 1227 c.c., comma 2, secondo il quale in base alle regole dell’ordinaria diligenza il creditore ha il dovere di non aggravare con fatto proprio il pregiudizio subito pur senza essere tenuto all’esplicazione di un’attività straordinaria e gravosa cioè ad un facere non corrispondente all’id quod plerumque accidit.

Sicchè non avrebbe potuto rifiutare la riconsegna, ma solo pretendere il risarcimento del danno cagionato all’immobile costituito dalle spese necessarie per la rimessione in pristino e dalla mancata percezione del reddito per il periodo di tempo a ciò occorrente.

6. Con il sesto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., la ricorrente lamenta l’errore della Corte d’Appello consistente nell’aver decurtato matematicamente gli importi per i quali ha fatto operare la compensazione perchè trascrive la somma di Euro 240,00, ma di tale importo non vi è alcun riferimento nella sentenza di primo grado nè nell’atto di appello.

7. Il Collegio rileva che l’esposizione del fatto è gravemente carente, in quanto la ricorrente si limita a riferire della vicenda relativa all’ottenimento di un decreto ingiuntivo per Euro 25.929,82, indicando laconicamente il mancato pagamento di canoni scaduti e non corrisposti relativi ad un contratto di locazione commerciale; riferisce dello svolgimento del giudizio di opposizione in maniera sbrigativa, menzionando acconti versati da parte della conduttrice e una richiesta di compensazione per somme versate per lavori di rifacimento dell’impianto elettrico e per ottenere il certificato di abitabilità/agibilità; allude a due sue domande riconvenzionali, l’una per contestare che il locale non avesse gli impianti a norma e che non possedesse tutti i certificati di legge, l’altra per chiedere il pagamento dei canoni dei mesi di (OMISSIS) e per il ripristino dello stato dei luoghi in alternativa “alla maggior somma delle vetrine esistenti all’atto della sottoscrizione del contratto” e sostituite da St.Ni.. E’ del tutto omessa l’indicazione dell’esito e delle ragioni della decisione del giudice di primo grado, perchè si passa subito a descrivere l’esito della sentenza d’appello ed a trascriverne il dispositivo, omettendo di dar conto dell’iniziativa assunta per promuovere l’appello – nel senso che non è specificato chi abbia preso l’iniziativa di impugnare la decisione di primo grado – obliterando i motivi di appello e le ragioni a sostegno degli stessi, e non dando conto della motivazione della decisione della Corte distrettuale.

Non può che trarsi la conseguenza, come anticipato, che il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato da tale norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che sia capace di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. un., 18/05/2006 n. 11653). La prescrizione del requisito risponde, infatti, non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., 20/02/2003 n. 2602). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Tali carenze non sono superate con le argomentazioni a supporto dei motivi, che, infatti, risentono dei limiti sopradescritti; pressochè tutti, tranne l’ultimo che riguarda un asserito errore materiale e non un vizio cassatorio, riferiscono fatti e circostanze, rinviano a documenti e ad argomentazioni difensive che questa Corte ignora e che non è stata messa in condizioni di conoscere – ad esempio, si menziona nel motivo numero quattro, una raccomandata, neppure riportata nel suo contenuto, dalla quale si sarebbe dovuto evincere che l’immobile era agibile, sol perchè si parlava di affidamento ad uno studio tecnico per ottenere le dovute autorizzazioni; con riferimento al ripristino dello stato dei luoghi (motivo numero cinque) non è chiaro di quali vetrine e porte si tratti ed in quale confusione sia incorsa la Corte territoriale indicando come sostituite la porta e la vetrina di ingresso,e peraltro, si fa riferimento ad argomentazioni difensive della conduttrice mai riferite; non sfugge a tale giudizio il motivo numero quattro, perchè non sono indicate le argomentazioni difensive su cui si è basata la richiesta di compensazione -.

Nè dette lacune possono considerarsi colmate con la produzione documentale allegata alla memoria difensiva depositata in vista della odierna Camera di Consiglio, contenente la raccomandata citata col motivo numero quattro e la sentenza del giudice di prime. Deve reputarsi pacifico, infatti, che la funzione della memoria è solo quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso.

9. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

10. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

 

 

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