Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27955 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 30/10/2019), n.27955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28591/2018 proposto da:

T.K., elettivamente domiciliato in Roma presso l’avvocato

Giovanni Maria Facilla che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto 5872/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI depositato il

13/9/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/07/2019 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.K., cittadino ivoriano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con il quale i6 Tribunale di Napoli, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria decretato dalla Commissione territoriale e, previa sospensione dei suoi effetti, ne chiede la cassazione sul rilievo: 1) della “mancata assunzione dell’onere probatorio”, gravando sul ricorrente un onere probatorio attenuato dalla situazione di pericolo; 2) dell'”erronea e parziale valutazione di fatti dichiarati dal ricorrente” in merito ai conflitti interreligiosi e politici esistenti nel paese di origine; 3) della “sussistenza del diritto di asilo”, apparendo evidente la fondatezza della relativa richiesta; 4) dell'”applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 19 e 5″, non potendo disporsi l’espulsione o il respingirnento verso un paese in Lui se lo straniero possa essere sottoposto a persecuzione.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Premesso che non compete a questa Corte alcuna potestà dispositiva circa l’esecuzione della sentenza impugnata, il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili.

Posto invero che il giudizio di cassazione, veicolato tassitativamente attraverso uno dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., impone che nell’esposizione del motivo trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione, ne discende che difetta manifestamente di specificità, tanto da costituire, come si è detto, un non motivo, il motivo che si astiene dal declinare qualsivoglia ragione di specifica censura riguardo al deliberato impugnato e si limiti, come qui, ad una mera esposizione dei principi informatori della materia senza darsi alcuna cura di indicare in che modo essi sarebbero stati violati o malamente applicati dalla sentenza gravata.

3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile poichè esso enuncia una violazione motivazionale estranea all’attuale perimetro di denunciabilità per cassazione del vizio di motivazione, noto essendo, secondo l’esegesi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, compiuta dalle SS.UU., che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato – come avvenuto appunto qui (la situazione interna della Costa d’Avorio è esaminata alle pagg. 6 e 7 del decreto) – comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto riguardo ad esso di tutte le risultanze istruttorie.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Nulla spese in difetto di costituzione avversaria e doppio contributo.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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