Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27955 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 21/12/2011), n.27955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9820-2010 proposto da:

B.C. (OMISSIS), rappresentato e difeso

dall’avv. LOJODICE OSCAR per procura a margine del ricorso e

domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione;

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) rappresentato e difeso per

legge dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 è domiciliato;

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il

03/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ricorso alla Corte d’appello di Lecce B.C. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio instaurato nei confronti dell’I.N.P.S. dinanzi al Tribunale di Bari-sezione lavoro nell’agosto 2005, definito in primo grado con sentenza del 7 febbraio 2008, depositata il 2 aprile successivo. La Corte d’appello, ritenuta la durata ragionevole del giudizio presupposto, ha rigettato la domanda, con onere delle spese di lite a carico del ricorrente. Avverso tale decreto, depositato il 3 febbraio 2010, B.C. ha proposto ricorso a questa Corte per due motivi, cui resiste il Ministero della Giustizia con controricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo si denunzia la insufficienza e contraddittorietà della motivazione, deducendo che la corte territoriale avrebbe considerato decisiva la sola durata complessiva di “poco più di due anni” del procedimento presupposto senza tener conto nonostante i criteri di valutazione indicati in premessa nel decreto – dei lunghi rinvii inutilmente stabiliti dal giudice, per una causa non complessa che avrebbe potuto essere decisa in una sola udienza.

2.1 Con il secondo motivo, si censurano le ulteriori considerazioni esposte nel decreto impugnato a maggior supporto del rigetto della domanda di equa riparazione, con riguardo alla sua irricevibilità per manifesta infondatezza (art. 35 C.E.D.U.), anche sotto il profilo della irrilevante entità della pretesa azionata nel giudizio presupposto, denunciando la violazione dell’art. 35 C.E.D.U. e della L. n. 89 del 2001, art. 2 degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nonchè vizio motivazionale.

3. La doglianza espressa con il primo motivo è infondata. La determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, onde verificare la sussistenza della violazione del diritto azionato, costituisce oggetto di una valutazione che il giudice di merito deve compiere caso per caso tenendo presenti gli elementi indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 anche alla luce dei criteri di determinazione applicati dalla Corte europea e da questa corte.

Criteri ai quali nel provvedimento impugnato la corte territoriale ha fatto rettamente riferimento, rilevando come la durata di poco più di due anni (esattamente due anni e otto mesi) del processo presupposto in esame rientri ampiamente nello standard di tre anni normalmente considerato per cause non complesse. Posto che nessuna censura risulta formulata circa tale rilievo, deve anche considerarsi come la corte di merito, nella valutazione ad essa riservata circa la insussistenza nel caso in esame di elementi tali da giustificare uno scostamento da tale standard, abbia tenuto anche conto della circostanza di fatto costituita dalla situazione di “ingolfamento” del ruolo del giudice del lavoro di Bari determinato dalla “serie estremamente numerosa” di giudizi aventi il medesimo oggetto di quello in esame. Il riferimento a tale circostanza pacifica non appare privo di logica o intrinsecamente contraddittorio, specie ove sia posto in collegamento con la considerazione, pure contenuta nel decreto, secondo la quale anche nell’apparato giudiziario più efficiente l’incremento consistente e repentino del numero delle controversie che il medesimo giudice è tenuto a trattare provoca inevitabilmente conseguenze sulla durata di ciascuna di esse.

Considerazione, questa, che, se non rileva ai fini della qualificazione (inesattamente espressa dalla corte) del singolo procedimento come complesso, ben può incidere sulla valutazione complessiva demandata al giudice di merito dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2.

4. Come già esposto, il secondo motivo ha ad oggetto ulteriori ragioni illustrate nel decreto impugnato a sostegno della statuizione di rigetto. Ne deriva che le critiche che parte ricorrente muove avverso tali ulteriori rationes decidendi, ove anche fondate (con riguardo alla ininfluenza della entità della posta in gioco sulla sussistenza del diritto alla riparazione), non potrebbero comunque produrre in nessun caso l’annullamento del provvedimento impugnato, che resta validamente sorretto dalla ratio infondatamente criticata con il primo motivo. Ciò esime la corte dal relativo esame.

5. Quanto infine alle critiche che il ricorrente muove avverso la condanna al pagamento delle spese del giudizio di merito, esse, ove mai qualificabili in termini di autonomo motivo di impugnazione nonostante la loro formulazione in via meramente incidentale, si palesano generiche (non essendo precisato il vizio dedotto) e comunque prive di fondamento, atteso che: a) la statuizione sulle spese alla luce del criterio della soccombenza discende dall’art. 91 cod. proc. civ. e prescinde quindi da una richiesta della parte vittoriosa (il cui esatto contenuto non risulta peraltro trascritto in ricorso); b) la scelta di non avvalersi della facoltà discrezionale di compensazione delle spese, riservata dall’art. 92 cod. proc. civ. al giudice di merito, è sottratta al controllo di legittimità.

6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, in Euro 495,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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