Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27955 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 27955 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso 20260-2012 proposto da:
TOMASINO JACQUELINE MATILDA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA G. BAZZONI 15, presso lo studio dell’avvocato
SACCONE LUCA, che la rappresenta e difende, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO 31 SECURITY INTERNATIONAL SRL in persona
del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SICILIA 137, presso lo studio dell’avvocato SOLDINI PATRIZIA,

Data pubblicazione: 13/12/2013

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del
controricorso;

– controficorrente avverso il decreto n. 249/2012 del TRIBUNALE di ROMA del

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Luca Saccone che si riporta ai motivi
del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato Patrizia Soldini che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 20260 sez. M1 – ud. 05-11-2013
-2-

20.7.2012, depositato il 06/08/2012;

Svolgimento del processo
Tomasino Jacqueline Matilde ha proposto ricorso per Cassazione
sulla base di un motivo ,illustrato con memoria, avverso il

rigettata l’opposizione allo stato passivo del fallimento 31
Security international srl proposta avverso il provvedimento del
giudice delegato che aveva escluso che l’odierna ricorrente fosse
legata da un rapporto di lavoro subordinato con la società fallita.
Il fallimento ha svolto attività difensiva con controricorso.

Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta il mancato
riconoscimento della esistenza del rapporto di lavoro subordinato
per l’attività lavorativa svolta presso la società fallita di cui il
genitore era amministratore e cio in ragione di una parziale ed
erronea interpretazione delle risultanze della prova testimoniale.
Sul punto va osservato che il tribunale ha motivato come segue.
“Nessun elemento a conferma della natura subordinata emerge
dalla documentazione prodotta e dalle prove testimoniali, atteso

decreto del Tribunale di Roma depositata il 6.8.12 con cui, veniva

die nessuno dei testi ha riferito alcunchè in ordine al soggetto
dotato del potere gerarchico verso l’ odierna ricorrente.
In particolare :il teste Nucciarone ha riferito: “stava nell’ufficio

“… non ricordo di averla vista lavorare, ma partecipare a
qualche riunione relativa ai programmi della Società”; che nel
periodo in cui ha lavorato ad Ariccia osservava un orario di
lavoro”; il teste Tolesino ha riferito: “preciso che la busta
paga mi veniva consegnata dalla ricorrente”; “ricordo che non
aveva il cartellino di entrata ed uscita che invece io avevo”; il
teste Petricciolo ha riferito: ” ricevevo le direttive dalla
ricorrente”; “ricevevo lo stipendio dalla ricorrente”; è capitato
di avere visto il Direttore della Banca di Roma nell’ufficio della
ricorrente”; “la ricorrente si tratteneva anche oltre (l’orario di
lavoro);io personalmente chiedevo i permessi o giustcavo le
mie assenze alla ricorrente la quale mi autorizzava direttamente
o giustificava la mia assenza”;

io sono stato assunto

ricevendone la notizia dalla ricorrente con la quale avevo avuto
un colloquio preliminare unitamente ad altro colloquio con il

di amministrazione ma non so in concreto di cosa si occupasse”;

padre; il teste Sandy Langford: “prendevamo direttive da Alfredo
Tomasino che è il padre della ricorrente”; ” dava indicazioni
sulla fatturazione agli addetti al magazzino”; “posso solo dire

paga della ricorrente”; Le testimonianze assunte evidenziano che
vi è stata una prestazione lavorativa, ma non sono, tuttavia,
sufficienti per far ritenere la natura subordinata del rapporto di
lavoro che rimane equivoca.
Non emergono, infatti: gli elementi sintomatici della
subordinazione ( vds. colloqui per l’assunzione del personale,
assenza di cartellino, assenza di busta -paga), atteso che quanto
riferito rimane equivoco per ii rapporto parentale con
l’amministratore e generico nonché contraddittorio per le
modalità di svolgimento della prestazione sotto il profilo della
subordinazione, assumendo, invece, contorni di rilevante
indipendenza nel suo svolgimento”.
Trattasi di motivazione del tutto adeguata che risulta essere del
conforme a quanto ripetutamente affermato da questa Corte
secondo cui la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative

che aveva contatti con le banche”; “non ho mai visto la busta-

rese in ambito familiare,( fattispecie analoga alla presente in cui la
ricorrente lavorava in una società gestita dal genitore) che trova la
sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono

essere superata dalla parte che faccia valere in giudizio diritti
derivanti da tali rapporti solo con una prova rigorosa degli
elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in
particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e
della onerosità (Cass 7845/03; Cass 9043/11).
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato ,in primo luogo, che
non risultava l’esistenza dell’elemento dell’onerosità non
risultando provato che la ricorrente riceveva busta paga ,e, in
secondo luogo, ha rilevato che nessuna prova era stata fornita in
ordine ad un rapporto di subordinazione.
Tale motivazione appare corretta sotto il profilo logico — giuridico
e basata su una attenta e puntuale disamina delle risultanze
probatorie.
Le diverse censure avanzate nel motivo di ricorso nei confronti di
detta motivazione si appalesano inammissibili sotto diversi

normalmente rese affectionis vel benevolentiae causae”, può

profili.
E’ appena il caso di rammentare che il denunziato vizio di
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360

del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla
sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di
punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili
di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni
adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento
logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr.
Cass., 25/2/2004, n. 3803).
Tale vizio non consiste invero nella difformità dell’apprezzamento
dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato
dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass.,
20/10/2005, n. 20322).
La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata
con ricorso per Cassazione conferisce infatti al giudice di
legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera
vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà

c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solamente quando dall’esame

di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della
coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice
del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le

di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le
complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente
idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare
(salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza
all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v., da ultimo v.
Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 20/10/2005, n. 20322; v. Cass.,
27/4/2005, n. 8718;Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 21/3/2001, n.
4025; Cass., 8/8/2000, n. 10417; Cass., 8/8/2000, n. 10414; Cass.,
Sez. Un., 11/6/1998, n. 5802; Cass., 22/12/1997, n. 12960).
Nella specie, la ricorrente si limita invero a dolersi del mancato
esame globale degli elementi probatori acquisiti al processo e
dell’inadeguato esame di alcune testimonianze.
Sul punto è appena il caso di rammentare che quanto al contenuto
dell’onere motivazionale che grava sul giudice dell’impugnazione
questo consiste nell’esplicitazione degli elementi imprescindibili

fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove,

a rendere chiaro il percorso argomentativo che fonda la decisione
(Cass. Sez. un. n. 10892 del 2001), ma l’onere di adeguatezza
della motivazione non comporta che il giudice del merito debba

prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le
argomentazioni da questa svolte. È, infatti, sufficiente che il
giudice dell’impugnazione esponga, anche in maniera concisa, gli
elementi posti a fondamento della decisione e le ragioni del suo
convincimento, così da doversi ritenere implicitamente rigettate
tutte le argomentazioni incompatibili con esse e disattesi, per
implicito, i rilievi e le tesi i quali, se pure non espressamente
esaminati, siano incompatibili con la conclusione affermata e con
l’iter argomentativo svolto per affermarla (Cass., n. 696 del 2002;
n. 10569 del 2001; n. 13342 del 1999); è cioè sufficiente il
riferimento alle ragioni in fatto ed in diritto ritenute idonee a
giustificare la soluzione adottata, tenuto conto dei motivi esposti
con l’atto di impugnazione, ( Cass. n. 9670 del 2003; n. 2078 del
1998).
Nel caso di specie pertanto, la Corte d’appello ha correttamente

occuparsi di tutte le allegazioni della parte, ne’ che egli debba

selezionato gli elementi ritenuti rilevanti ai fini del decidere ed in
base ad essi ha argomentato la propria decisione.
Le censure che il ricorrente propone a tale motivazione tendono in

istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di
merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte
secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito
di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei
giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati
dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso
apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n, 12984 del 2006; Cass.,
14/3/2006, n. 5443).
Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.
La ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle
spese processuali liquidate come da dispositivo
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3600,00
oltre euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.

f

realtà a sollecitare, contra ius e cercando di superare i limiti

Roma 5.11.13

11 Funzionario Giudiziario
—Pargcr-DtVARICO
Z

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

13 DICI 2513

Il Cons.est.

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