Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27954 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 27954 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso 17337-2012 proposto da:
HIPO ALPE ADRIA BANK SPA in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 16, presso lo
studio dell’avvocato FORTE LUCIANA, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MALVESTIO MASSIMO, LILLO
ANTONELLA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO SEPPELFRICKE SD SRL;
– intimato –

Data pubblicazione: 13/12/2013

avverso il decreto nel procedimento R.G. 126/2011 del TRIBUNALE
di TREVISO del 12.6.2012, depositato il 13/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Antonella Lillo che insiste per

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 17337 sez. M1 – ud. 05-11-2013
-2-

l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
La Hipo Alpe Adria Bank spa ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di un motivo, illustrato con memoria,

Treviso aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo del
fallimento della Seppelfricke SD srl ritenendo che la domanda
di insinuazione era sprovvista di idoneo titolo ad essere
opponibile al fallimento in quanto il decreto ingiuntivo posto a
base dell’istanza non aveva acquistato efficacia di cosa
giudicata in senso sostanziale essendo stata apposta la
dichiarazione di esecutività ex art 647 cpc dopo la dichiarazione
di fallimento.
La curatela fallimentare non ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso la banca ricorrente sostiene che,
ai fini della opponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento,
non è necessario il decreto di esecutività di cui all’art 647 cpc

avverso il decreto depositato il 13.6.12 con cui il tribunale di

essendo sufficiente che il decreto non sia opposto nei termini
divenendo così definitivo.
Il motivo appare manifestamente infondato dovendosi ritenere
elementi

per discostarsi

dall’orientamento ripetutamente espresso da questa Corte
secondo cui il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato
sostanziale solo a seguito della dichiarazione di esecutività ai
sensi dell’art. 647 cod. proc. e, dunque, è inopponibile alla
massa dei creditori concorsuali se non dichiarato esecutivo
prima della sentenza dichiarativa di fallimento, ancorché
l’effetto preclusivo di carattere processuale (giudicato formale)
si produca anche a prescindere dalla dichiarazione ( vedi in
termini Cass 6198/09; ;Cass 28553/11 cfr. anche Cass
23202/13; Cass. n. 4510 del 2006, resa a sezioni unite; Cass. n.
6085 del 2004; Cass. n. 7272 del 2003; Cass. n. 11602 del
2002; n. 9335 del 2000; n. 8026 del 2000 ;Cass 2627/71;).
Il ricorso va dunque rigettato.Nulla per le spese.
PQM
rigetta il ricorso

che non siano stati addotti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, ………..

1.i; . .413. ……

.[

li Funzionario Giudiziario
0

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