Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27953 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 21/12/2011), n.27953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9817-2010 proposto da:

D.Z.C. (OMISSIS) rappresentato e difeso

dall’avv. LOJODICE OSCAR per procura a margine del ricorso e

domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione;

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) rappresentato e difeso per

legge dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 è domiciliato;

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il

28/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ricorso alla Corte d’appello di Lecce D.Z.C. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio instaurato nei confronti dell’I.N.P.S. dinanzi al Tribunale di Trani-sezione lavoro nell’ottobre 2003, dichiarato estinto all’udienza del 21 maggio 2008 per la mancata comparizione delle parti. La Corte d’appello ha rigettato la domanda, con onere delle spese di lite a carico del ricorrente. Avverso tale decreto, depositato il 28 luglio 2009, D.Z.C. ha proposto ricorso a questa Corte per due motivi, cui resiste il Ministero della Giustizia con controricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo si denunzia la insufficienza e contraddittorietà della motivazione, deducendo che la corte territoriale non avrebbe dato atto della durata di oltre quattro anni del procedimento presupposto, nè avrebbe tenuto conto – nonostante i criteri di valutazione indicati in premessa nel decreto – dei lunghi rinvii inutilmente stabiliti dal giudice, per una causa non complessa che avrebbe potuto essere decisa in una sola udienza.

2.1 Con il secondo motivo, si denunzia la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., della L. n. 89 del 2001, art. 2 e ss., artt. 34 e 35 della C.E.D.U., artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nonchè vizi motivazionali: la corte territoriale ha, in assenza di specifica eccezione sul punto, ritenuto il ricorso irricevibile perchè manifestamente infondato (art. 35 CEDU), dando erroneamente rilevanza all’avvenuto riconoscimento, nel corso del giudizio presupposto, della prestazione vantata in ricorso.

3. Tali doglianze, esaminabili congiuntamente perchè connesse, sono infondate. La Corte d’appello non ha ignorato affatto i parametri di durata del processo normalmente indicati dalla Corte Edu, ma ha respinto la domanda per il fatto che il ricorrente aveva ottenuto il pagamento dell’indennizzo richiesto in meno di due anni, come dichiarato dall’INPS nella comparsa di costituzione in Tribunale dell’ottobre 2005 e confortato dalla circostanza che la controversia è stata poi dichiarata estinta nel maggio 2008 per la mancata comparizione delle parti. Ha pertanto applicato il principio enunciato da questa Corte (cfr. Sez. 1 n. 1049/2007; Sez. 6 n. 13742/2011), secondo cui in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 la durata del processo va commisurata al tempo necessario per il concreto ottenimento del bene della vita dedotto in giudizio, che nel caso in esame consisteva proprio nel pagamento della differenza, in precedenza non riconosciutagli, di indennità di disoccupazione. Bene conseguito dal ricorrente entro un periodo ragionevole, mentre alla prosecuzione del processo per circa due anni e mezzo egli ha mostrato di non avere interesse, non avendo più compiuto alcuna attività processuale, tanto da provocarne l’estinzione. Si è pertanto realizzata (come già ritenuto da questa Corte in caso analogo nella citata pronuncia n. 13742/2011) la fattispecie di carenza di interesse del ricorrente alla celere definizione del giudizio da lui stesso proposto, e quindi di insussistenza di un pregiudizio non patrimoniale: escluso dalla giurisprudenza in tutti i casi nei quali il protrarsi del giudizio appaia, se non rispondente ad uno specifico interesse della parte, destinato comunque a produrre conseguenze che la parte stessa non percepisce come a sè sfavorevoli (ex multis Cass. n. 14053/2007; n. 10124/2006; 8716/2006).

4. Quanto infine alle critiche che il ricorrente muove avverso la condanna al pagamento delle spese del giudizio di merito, esse, ove mai qualificabili in termini di autonomo motivo di impugnazione nonostante la loro formulazione in via meramente incidentale, si palesano generiche (non essendo precisato il vizio dedotto) e comunque prive di fondamento, atteso che: a)la statuizione sulle spese alla luce del criterio della soccombenza discende dall’art. 91 cod. proc. civ. e prescinde quindi da una richiesta della parte vittoriosa (il cui esatto contenuto non risulta peraltro trascritto in ricorso); b) la scelta di non avvalersi della facoltà discrezionale di compensazione delle spese, riservata dall’art. 92 cod. proc. civ. al giudice di merito, è sottratta al controllo di legittimità.

5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, in Euro 900,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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