Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27952 del 23/11/2017
Civile Ord. Sez. L Num. 27952 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA
ORDINANZA
sul ricorso 28943-2012 proposto da:
EINDATO
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ROMANO
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ZNDTRM43C091537F,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO
MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO
SPINOSO, rappresentato e difeso dall’avvocato UGO
FALCONE, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3304
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla
VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
Data pubblicazione: 23/11/2017
- controricorrente
–
avverso la sentenza n. 673/2012 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 14/06/2012 R.G.N.
1661/2010.
R.G. 28943/2012
RILEVATO CHE
1. la Corte di Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del locale
Tribunale, ha respinto tutte le domande proposte da Italo Romano Zindato il
quale, nel convenire in giudizio l’Agenzia delle Entrate, aveva chiesto:
l’accertamento del diritto ad essere trattenuto in servizio sino al
10 aprile 2010;
l’annullamento dell’atto del 2.3.2009 di recesso dal rapporto, motivato dal
della
massima
anzianità
contributiva;
la
condanna
dell’amministrazione al risarcimento dei danni subiti;
2.
la Corte territoriale, premesso che l’istanza di trattenimento in servizio
presentata dallo Zindato era stata accolta con atto del 21 settembre 2007, ha
evidenziato che era sopravvenuta la normativa dettata dall’art. 72 del d.l.
25.6.2008 n. 112, che aveva modificato l’art. 16 del d.lgs n. 503 del 1992,
prevedendo un regime transitorio e facendo salvi i trattenimenti già disposti;
3. il giudice di appello ha, però, aggiunto che il legislatore aveva anche previsto
la facoltà delle Pubbliche Amministrazioni di risolvere anticipatamente il rapporto
in caso di raggiungimento della massima anzianità contributiva, senza ulteriori
condizioni, sicché detta facoltà, in quanto operante su un piano diverso e distinto
da quello del trattenimento, ben poteva essere esercitata nei confronti dei
dipendenti che avevano esercitato l’opzione ex art. 16 del d.lgs. n. 503 del
1992, nel testo antecedente alla novella;
3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Italo Romano Zindato
sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese l’Agenzia delle Entrate
con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO CHE
1. il ricorso denuncia con un unico motivo «violazione e falsa applicazione
dell’art. 72 d.l. n. 112/2008, convertito in I. n. 133/2008» e sostiene, in sintesi,
che il legislatore nel prevedere, al comma 8, la «salvezza» dei trattenimenti in
servizio già disposti, ha voluto far salvi i diritti quesiti, escludendo, quindi, anche
il potere di risolvere il rapporto ai sensi del comma 11 della stessa disposizione;
2.
preliminarmente occorre rilevare che il vizio della notifica del ricorso,
indirizzato all’Avvocatura Distrettuale anziché a quella Generale, è stato sanato
raggiungimento
dalla costituzione in giudizio di quest’ultima, che ha notificato controricorso in
data 17.1.2013;
3. il ricorso è fondato perché la sentenza impugnata contrasta con il principio di
diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 22790 del 7.10.2013 che,
pronunciando in fattispecie analoga, dopo avere interpretato la disciplina
transitoria dettata in tema di trattenimento in servizio dall’art. 72 del d.l. n. 118
del 2008, ha evidenziato che la “salvezza” dei trattenimenti già disposti ed in
essere alla data di entrata in vigore della nuova normativa, non può non avere
alla Pubblica Amministrazione di avvalersi della facoltà prevista dal comma 11 del
richiamato art. 72;
3.1. la richiamata decisione ha evidenziato che la diversa opzione ermeneutica,
oltre a non trovare riscontro nel dato letterale della legge, che fa salvi i
trattenimenti in essere senza limitazione alcuna, finisce per ledere l’affidamento
riposto dal lavoratore sull’adempimento contrattuale dell’obbligazione assunta
dalla parte datoriale pubblica con l’emanazione del provvedimento di
accoglimento dell’istanza presentata dal dipendente;
3.2. il controricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare
l’orientamento già espresso, al quale va data continuità, perché le ragioni
indicate a suo fondamento, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att.
cod. proc. civ., sono condivise dal Collegio;
4. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte territoriale
indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio
di diritto di cui al punto 3 e provvedendo anche sulle spese del giudizio di
legittimità;
5. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater dPR 115 del 2002
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le
spese alla Corte di Appello di Reggio Calabria in diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 18 luglio 2017
Il Presidente
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riflessi sul conseguente diritto alla prosecuzione del rapporto e, quindi, impedisce