Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27952 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. III, 07/12/2020, (ud. 14/09/2020, dep. 07/12/2020), n.27952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 21100 del ruolo generale dell’anno

2018 proposto da:

GENERALI ITALIA S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

rappresentante per procura D.G. rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Anna Paola

Mormino, (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO – INAIL, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura

in calce al controricorso, dagli avvocati Andrea Rossi, (C.F.:

RSSNDR65A18E506S) e Letizia Crippa (C.F.: CRPLTZ70H63H501M);

G.L., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al controricorso, dall’avvocato Roberto Sacco,

(C.F.: SCCRRT41T03H501K);

– controricorrenti –

nonchè

L.D., (C.F.: non indicato);

U.C.I. – Ufficio Centrale Italiano S.c.a.r., (P.I.: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

3029/2018, pubblicata in data 9 maggio 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 14

settembre 2020 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.L. ha agito in giudizio nei confronti di INA Assitalia S.p.A., quale impresa territorialmente designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (oggi Generali Italia S.p.A.), dell’U.C.I., nonchè di L.D. e K.Z., per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale. Nel processo è intervenuto l’INAIL.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma ha dichiarato estinto il giudizio di appello.

Ricorre Generali Italia S.p.A., sulla base di quattro motivi. Resistono con distinti controricorsi il G. e l’INAIL.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U., Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770-01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918-01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745-01; Sez. 6-3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493-01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U., Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622-01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401-01). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

Non è infatti indicato in alcun modo l’oggetto delle domande proposte nei confronti delle varie parti convenute, non vi sono cenni alla vicenda sostanziale sottostante, con la precisazione delle posizioni sostanziali delle diverse parti convenute, nè è chiarito il tenore ed il contenuto dell’atto di intervento dell’INAIL. Nè viene precisato il contenuto della sentenza di primo grado, limitandosi la ricorrente a indicare i motivi del gravame da essa proposto avverso la stessa.

Neanche il contenuto della parte espositiva del ricorso consente peraltro alla Corte di comprendere le reciproche pretese delle parti, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale (almeno in primo grado), nelle sue articolazioni, ed il contenuto e le argomentazioni in fatto e in diritto su cui era fondata la sentenza di primo grado.

Il ricorso è pertanto inammissibile e, di conseguenza, non può pervenirsi all’esame del merito dello stesso.

2. A solo scopo di completezza, la Corte ritiene opportuno precisare che, anche a prescindere dalla sua inammissibilità, e per quanto è possibile evincere dall’esposizione operata nel ricorso, quest’ultimo non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento, per le ragioni sinteticamente di seguito esposte.

2.1 Con il primo motivo si denunzia “Error in procedendo per avere la Corte d’Appello di Roma ritenuta non andata a buon fine la notifica eseguita nei confronti di L.D. e, quindi, per aver inopinatamente dichiarato estinto il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

Il motivo risulta in primo luogo inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, avendo ad oggetto la validità di una notificazione, senza che sia adeguatamente richiamato, in modo specifico, il contenuto della relazione di notificazione.

Inoltre, per quanto si evince dal ricorso, la corte territoriale ha ritenuto che la notificazione non fosse valida, in quanto non correttamente indirizzata alla parte, a causa di un errore nell’indicazione del cognome del destinatario, senza che vi fossero elementi sufficienti a far ritenere che si trattava di un mero errore nella trascrizione di tale cognome, non incidente sull’inequivoca individuazione del soggetto chiamato in giudizio.

La ricorrente sostiene, al contrario, che vi erano sufficienti elementi per ritenere che l’errore nella indicazione del cognome non comportasse incertezza sull’individuazione del soggetto evocato e che la notificazione si era perfezionata per compiuta giacenza.

Orbene, da una parte, in tal modo si contesta inammissibilmente un accertamento di fatto operato dai giudici di merito in ordine all’incertezza sul soggetto destinatario della notificazione mentre, dall’altra parte, l’argomentazione posta a base della decisione impugnata esclude – sul piano logico – ogni rilievo al preteso perfezionamento del procedimento notificatorio per compiuta giacenza (circostanza peraltro neanche allegata in modo adeguato, con specifico richiamo al contenuto della relazione di notificazione, come già visto), in quanto, essendo incerta l’individuazione del destinatario, non potrebbe avere alcun rilievo la eventuale regolare compiuta giacenza in relazione a tale (incerto) soggetto.

2.2 Con il secondo motivo si denunzia “Violazione/falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 156,160 e 331 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Roma erroneamente dichiarato estinto il giudizio nonostante la notifica avesse raggiunto lo scopo (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

La doglianza, che viene prospettata come integrativa e/o alternativa rispetto a quella espressa con il primo motivo, presenta i medesimi profili di inammissibilità di quest’ultima.

La ricorrente ribadisce il proprio assunto secondo cui la eventuale nullità della notificazione al L. sarebbe stata sanata per raggiungimento dello scopo, essendosi di fatto essa perfezionata per compiuta giacenza.

Come già chiarito in relazione al primo motivo del ricorso, (di cui il motivo in esame costituisce effettivamente una sorta di duplicazione), peraltro, avendo ritenuto la corte di appello, sulla base di un accertamento in fatto incensurabile nella presente sede, che vi fosse incertezza nella individuazione del destinatario della notificazione (e cioè che non risultasse con certezza che il soggetto cui era indirizzata la notificazione fosse effettivamente la parte del giudizio nei cui confronti andava integrato il contraddittorio), non può avere (come è ovvio) alcun rilievo sanante l’eventuale perfezionamento per compiuta giacenza della notificazione stessa, facendo difetto il presupposto necessario del suo ricevimento (sia pure virtuale) da parte dell’effettivo destinatario.

2.3 Con il terzo motivo si denunzia “Error in procedendo per non avere la Corte d’Appello proceduto a concedere un nuovo termine per la notifica (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

Il motivo è infondato.

La rinnovazione della notificazione al L. era stata infatti già chiesta dall’appellante e non ritenuta possibile dalla corte di appello, che aveva invece ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., quindi in un termine da ritenersi certamente perentorio.

Di conseguenza, non potendosi ritenere regolarmente effettuata la richiesta di notificazione, in quanto diretta a destinatario incerto, è da condividere la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto non rispettato il termine perentorio per l’integrazione del contraddittorio e, di conseguenza, impossibile la concessione di un nuovo termine.

2.4 Con il quarto motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c. e della L. n. 990 del 1969, art. 18, ovvero, oggi, art. 144 Codice delle Assicurazioni private per aver ritenuto il sig. K.Z. litisconsorte necessario (art. 360, n. 3)”.

Non potendo trovare accoglimento i motivi di ricorso volti a contestare l’estinzione del giudizio per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario L., non può assumere alcun concreto ed effettivo rilievo, in questa sede, la questione della posizione di litisconsorte necessario o facoltativo di K. e della regolare instaurazione del contraddittorio nei suo confronti.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

 

 

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