Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27951 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 30/10/2019), n.27951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29767/2018 proposto da:

T.B., elettivamente domiciliato in Roma Via B. Tortolini, n.

30 presso lo studio dell’avvocato Placidi Alfredo che lo rappresenta

e difende, unitamente all’avvocato Zorzella Nazzarena, giusta

procura rilasciata con separato atto allegato al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 676/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/07/2019 dal Dott. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Bologna, T.B. chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con ordinanza del 18 maggio 2015, l’adito Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, concedendo all’immigrato il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

2. Avverso la decisione di primo grado proponeva appello il Ministero dell’interno, che veniva accolto dalla Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 676/2018, depositata il 9 marzo 2018, mentre veniva disatteso l’appello incidentale dello straniero, diretto ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria. La Corte territoriale escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo della protezione sussidiaria, ed anche della protezione umanitaria, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, reputando non credibili le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che lo avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, ritenendo che non sussistesse in Senegal una situazione di violenza indiscriminata, e rilevando che non erano state allegate dall’immigrato specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso T.B. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a tre motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, T.B. denuncia la violazione degli artt. 101,112 e 342 c.p.c., nonchè l’omesso esame di fatti decisivi per la controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

1.1. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte d’appello abbia rigettato l’eccezione di inammissibilità del gravame proposto dal Ministero dell’interno avverso la decisione di prime cure, sebbene l’atto di appello fosse generico e si limitasse a riprodurre le valutazioni operate, in ordine alla credibilità del richiedente, dalla competente Commissione territoriale.

1.2. Il motivo è infondato.

1.2.1. Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012 (applicabile ratione temporis), vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U., 16/11/2017, n. 27199).

1.2.2. Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha anzitutto rilevato – ed il rilievo già vale ad escludere la dedotta genericità del gravame – che “L’appello ministeriale denuncia l’errato riconoscimento dei presupposti della tutela a uno straniero presentatosi senza documenti e con un racconto incoerente e stereotipato, del quale la Commissione aveva correttamente rilevato la pretestuosità e la violazione dell’obbligo di collaborazione”. La Corte ha, dipoi, osservato che, a supporto della critica mossa alla sentenza di primo grado, l’Amministrazione ha, del tutto ammissibilmente riportato, al solo fine di avvalersene sul piano argomentativo, le dichiarazioni rese dall’immigrato e le considerazioni della Commissione territoriale.

1.2.3. Deve, quindi, escludersi che il richiamo agli atti della Commissione territoriale, peraltro esclusivamente ai fini di supportare l’impianto argomentativo dell’appello, possa determinare di per sè l’inammissibilità del gravame, trattandosi – come correttamente rilevato dalla Corte d’appello – di atti che appartengono al processo, e che quindi sono utilizzabili nelle varie fasi del giudizio. E ciò, sia in quanto la Commissione che ha adottato il provvedimento impugnato può depositare tali atti e la documentazione che ritiene necessaria, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8 (applicabile ratione temporis), sia in quanto la decisione di detta Commissione costituisce proprio il provvedimento oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35.

1.2.4. Ad ogni buon conto, vertendosi in ipotesi di error in procedendo, la Corte ha effettuato l’accesso agli atti, riscontrando che effettivamente l’appello del Ministero dell’Interno è assolutamente specifico, recando una dettagliata e diffusa contestazione della sentenza emessa in primo grado.

1.3. Per tali considerazioni, pertanto, il mezzo va disatteso.

2. Con il secondo e terzo motivo di ricorso, T.B. denuncia la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Il ricorrente censura l’impugnata sentenza, per non avere ravvisato nella specie – al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, dovendo le dichiarazioni ritenersi, per contro, nel complesso attendibili, e comunque non potendo il diniego della protezione umanitaria discendere automaticamente dalla inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente.

2.2. Le censure sono inammissibili.

2.2.1. Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria è invero evidente che l’attendibilità della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese svolge un ruolo rilevante, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito nel paese d’origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, la situazione oggettiva del paese d’origine deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente, la cui attendibilità soltanto consente l’attivazione dei poteri officiosi (Cass. 4455/2018).

2.2.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha diffusamente ed adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali non ha ritenuto attendibile la narrazione dei fatti operata dal richiedente, rilevando una totale difformità – in reazione alla reale causa dell’espatrio – tra le dichiarazioni rese nel modello C/3 e quelle contenute nel verbale della Commissione territoriale, quanto alle date della partenza (in un caso avvenuta nel 2011, nell’altro nel 2008), e dell’emigrazione africana, al numero dei figli, che, non soltanto, è raddoppiato nel passaggio dal modello al verbale succitati, ma ne è mutata la residenza, mentre la stessa data della nascita è incompatibile con i tempi dell’espatrio. Inoltre, la Corte ha rilevato un ulteriore dato fondamentale ai fini del diniego della protezione umanitaria, costituito dalla impossibilità di stabilire l’esatta provenienza dell’immigrato, sfornito di documenti di identità, con ulteriori conseguenti ricadute sulla possibilità di accertamento delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine.

Ad ogni buon conto, la Corte ha, altresì, accertato – con l’ausilio di numerose fonti internazionali citate nella motivazione, che nella zona di “autoattribuita provenienza” dell’immigrato, non vi sono palesi violazioni di diritti umani, che il richiedente è giovane ed in ottima salute, e che le condizioni economiche del Paese di appartenenza non sono tali da precludere al medesimo una vita dignitosa. Per contro, il motivo di ricorso, non solo non impugna specificamente tutte le rationes decidendi poste a fondamento pronuncia di appello – in particolare il rilievo della mancanza di documenti, ai fini della identificazione e dell’esatta collocazione geografica del richiedente – ma si traduce, altresì, in un’allegazione di circostanze di fatto, tese ad ottenere una rivisitazione del merito, inammissibile in questa sede Cass., 04/04/2017, n. 8758).

2.3. Le censure vanno, pertanto, disattese.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato. Essendo stata la parte ammessa al gratuito patrocinio non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA