Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27951 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. III, 07/12/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 07/12/2020), n.27951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7776/2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RICCARDO GRAZIOLI LANTE N. 70, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIA SASSONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA M. A.

CALDARULO;

– ricorrenti –

contro

BA.BA., IMMOBILIARE LA CATENA SRL, RAPPRESENTATI E DIFESI

DALL’MARCO BACCICHET;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1959/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso notificato il 28/2/2019, avverso la sentenza n. 1959/2018 della Corte d’Appello di Firenze, depositata in data 21/8/2018 e non notificata, il sig. B.A. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Con controricorso notificato il 9/4/2019, resistono la società Immobiliare La Catena s.r.l. e la sig.ra Ba.Ba., in qualità di erede del sig. Ba.Lu.Pi..

2. Per quanto qui d’interesse, il sig. B.A. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Prato, l’allora società Immobiliare La Catena di Ba.Pi. e C. s.a.s. (oggi, Immobiliare La Catena s.r.l.) e il sig. Ba.Lu.Pi. per sentirli condannare in solido al risarcimento del danno, da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, subito a causa della mancata cancellazione della trascrizione del pignoramento insistente sull’immobile acquisito in virtù di atto compravendita. In particolare, l’attore deduceva che, in sede di stipula del contratto di compravendita del 17/10/1990, i convenuti avevano garantito all’attore che il pignoramento era “in corso di estinzione” e, dunque, sarebbe stato loro dovere provvedere al perfezionamento della cancellazione della relativa trascrizione. A motivo dell’omessa cancellazione, dunque, l’attore chiedeva a titolo di risarcimento la somma di Euro 20.000,00, comprensiva dei maggiori interessi passivi ed oneri accessori da lui sopportati per far fronte al finanziamento erogato dalla Banca di Pistoia Credito Cooperativo rispetto agli interessi che sarebbero stati corrisposti sul mutuo, negato dall’Istituto bancario a causa della trascrizione pregiudizievole non cancellata, dei costi sostenuti per provvedere alla cancellazione della trascrizione, dei minori introiti percepiti dalla tabaccheria nel corso del 2005 a causa della mancata pronta disponibilità della somma di Euro 30.500,00 corrispondente alla differenza tra l’importo di cui al denegato mutuo e l’importo del finanziamento ottenuto, del dispendio di tempo impiegato per risolvere la questione della cancellazione del pignoramento immobiliare. I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, proponevano domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Con sentenza n. 283/2013, il Tribunale di Prato rigettava la domanda attorea, nonchè la domanda riconvenzionale per lite temeraria, condannando l’attore alla rifusione delle spese processuali a favore dei convenuti.

3. Avverso la sentenza, il sig. B. proponeva gravame innanzi alla Corte d’Appello di Firenze, che, con la pronuncia qui impugnata, rigettava l’appello e condannava l’appellante alle spese di lite. In particolare, il giudice di secondo grado – ritenendo di condividere la pronuncia del giudice di prime cure, secondo cui era necessaria una lettura del contratto improntata ai canoni di buona fede – qualificava il diritto azionato dall’appellante quale diritto al risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligazione contrattuale gravante sulla società convenuta in base all’art. 4 del contratto di compravendita, che aveva posto a carico della venditrice l’obbligo di perfezionare l’iter burocratico di cancellazione della trascrizione pregiudizievole. Così facendo, escludeva che lo stesso comportamento di inadempimento contrattuale potesse configurare anche una responsabilità extracontrattuale. Tanto premesso, rilevava prescritto il diritto azionato dall’attore per avvenuto decorso del termine di dieci anni da calcolarsi a partire dalla data della stipula del contratto contenente l’impegno di cancellare la trascrizione del pignoramento, avvenuta il 17/10/1990, ritenendo di non accogliere la diversa prospettiva attorea secondo cui il dies a quo coinciderebbe con la data di scoperta del danno, avvenuta nell’ottobre 2004. Infine, rigettava anche la censura attorea avverso la condanna alle spese processuali.

4. Il ricorso è stato discusso in adunanza camerale ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si censura – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., per avere la Corte d’Appello escluso che, nel caso di specie, potesse trovare applicazione la tutela ex art. 2043 c.c., ritenendo applicabile soltanto quella per le ipotesi di responsabilità da inadempimento contrattuale. Di contro, il ricorrente assume che il giudice di secondo grado avrebbe errato nel non ammettere il cumulo tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in quanto l’omissione della cancellazione della trascrizione del pignoramento costituirebbe un grave fatto illecito, fonte, quindi, anche di responsabilità aquiliana, posto il fatto che il venditore dell’immobile – per giunta società immobiliare e quindi professionalmente avvezza a compravendite immobiliari – pur essendosi contrattualmente impegnato a completare la pratica di cancellazione e pur avendo riscosso l’integrale corrispettivo della compravendita, non si era minimamente preoccupato della dovuta cancellazione, così palesemente violando il diritto assoluto dell’acquirente ad acquistare ed essere proprietario di un bene immobile libero da vincoli giuridici e, quindi, il generale dovere del neminem laedere, con conseguente applicabilità dell’art. 2043 c.c..

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Nel caso di specie, l’inadempimento de quo è stato valutato in relazione alla specifica obbligazione contrattuale di liberazione dell’immobile dalla trascrizione di pignoramento, contenuta nel contratto di compravendita inter partes, e il danno prospettato e, dunque, la richiesta risarcitoria è stata riferita a un danno patrimoniale inerente a una diminuita capacità di negoziazione del ricorrente con la banca ai fini dell’ottenimento di un mutuo fondiario.

1.3. In riferimento a tale vicenda, tuttavia, nel motivo non si prospettano le conseguenze della diversa qualificazione della responsabilità (extracontrattuale) rispetto a quella (contrattuale) data dal giudice. L’argomentazione circa la sovrapponibilità della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale è infatti infondata per come proposta, poichè in materia di compravendita, in caso di inadempimento o inesatto adempimento del venditore, oltre alla corrispondente responsabilità contrattuale, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso solo quando il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest’ultimo che siano sorti al di fuori del contratto ed abbiano la consistenza di diritti assoluti.

1.4. E, sul punto, questa Corte, nel delineare una distinzione tra le due ipotesi, ha indicato che appartengono alla categoria dei danni di natura contrattuale “il minor valore obiettivo del bene, la sua distruzione, la mancata realizzazione del lucro nella rivendita del bene stesso”, mentre appartengono all’altra categoria “la distruzione o il deterioramento di cose diverse da quella acquistata, il danno alla salute del compratore e simili” (cfr. Cass., sentenza n. 1696 del 1980; così anche v. Cass. sentenza n. 11410 del 2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3021 del 11/02/2014; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 16654 del 06/07/2017 e Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 4002 del 18/02/2020).

2. Con il secondo motivo si denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218,2935 e 2946 c.c., nonchè dell’art. 112 c.p.c.. Il ricorrente prospetta la violazione delle norme de quibus per avere la Corte d’Appello ritenuto prescritto il diritto azionato dall’attore per avvenuto decorso del termine decennale calcolato a partire dalla data della stipula del contratto, avvenuta il 17/10/1990, ritenendo – per converso – di non poter accogliere la prospettazione attorea secondo cui il dies a quo coinciderebbe con la data di scoperta del danno avvenuta, nel caso di specie, nei mesi di gennaio-febbraio 2005,quando l’Istituto bancario ha erogato all’attore il prefinanziamento per l’attività di tabaccheria (per il minore importo di Euro 119.000,00 anzichè di Euro 150.000,00, con condizioni molto più onerose in termini di interessi) in luogo di un ordinario mutuo ipotecario, avendo scoperto che sull’immobile di proprietà dell’attore era trascritto un pignoramento.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. In merito, il giudice dell’appello, nel respingere le argomentazioni dell’appellante qui ricorrente, ha ritenuto che l’avere egli ottenuto nel 1996 un mutuo ipotecario non può essere inteso quale ostacolo giuridico impeditivo del diligente comportamento del titolare del diritto, al fine di uno spostamento in avanti del dies a quo, posto che detto comportamento è qualificabile come mero impedimento soggettivo dovuto a colpevole ignoranza.

2.3. Sul punto, invero, vi è stato un accertamento in concreto della negligenza dell’attuale ricorrente tale da condurre il giudice del merito a ritenere l’irrilevanza dell’ignoranza della mancata cancellazione del pignoramento e del ritardo del titolare del diritto nel rilevarla (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 22059 del 22/09/2017); accertamento in punto di fatto e scevro da quei vizi gravissimi oramai rilevanti solo in caso violazione del minimo costituzionale con riguardo alla motivazione (SSUU n. 8053/2014).

2.4. La stessa sentenza n. 1889/18, invocata dal ricorrente, esclude la decorrenza del termine di prescrizione dalla conoscenza effettiva del danno, ancorandola invece all’oggettiva percepibilità dell’evento. Difatti, a livello contrattuale rileva il tempo dell’inadempimento e quando si concreta la manifestazione oggettiva del danno, avendo comunque riguardo all’epoca di accadimento del fatto lesivo, per come obiettivamente percepibile e riconoscibile, e non al dato soggettivo della conoscenza della mancata attuazione della prestazione dovuta e del maturato diritto al risarcimento, potendo tale conoscenza essere colpevolmente ritardata dall’incuria del titolare del diritto (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 1889 del 25/01/2018).

2.5. Ed invero, agli effetti previsti dall’art. 2935 c.c., il termine di prescrizione del diritto dell’acquirente al risarcimento del danno, derivante dalla vendita, decorre non dalla data in cui si verifica l’effetto traslativo ma dal momento in cui, rispettivamente, ha luogo l’inadempimento e si concreta la manifestazione oggettiva del danno, avendo, cioè, riguardo all’epoca di accadimento del fatto lesivo, per come obiettivamente percepibile e riconoscibile, e non al dato soggettivo della conoscenza della mancata attuazione della prestazione dovuta e del maturato diritto risarcitorio da parte del creditore, conoscenza che potrebbe essere colpevolmente ritardata pure per incuria del medesimo titolare del diritto (arg. ancora da Cass. Sez. 2, 28/01/2004, n. 1547; nonchè da Cass. Sez. 2, 07/04/2016, n. 6747; Cass. Sez. 2, 15/11/2016, n. 23236; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 22059 del 22/09/2017).

2.6. Inoltre, la condotta di colui che ha fatto inutilmente decorrere il termine di prescrizione deve essere valutata alla stregua della diligenza da quest’ultimo esigibile ai sensi dell’art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass.-. Sez. 3 -, Sentenza n. 22059 del 22/09/2017). E sul punto, il giudice di merito ha argomentato, con argomenti incensurabili, che l’avere ottenuto nel 1996 un mutuo ipotecario in relazione al medesimo immobile non può essere inteso un ostacolo giuridico impeditivo del diligente comportamento del titolare del diritto, al fine di uno spostamento in avanti del dies a quo, posto che detto comportamento è qualificabile come mero impedimento soggettivo dovuto a colpevole ignoranza.

3. Con il terzo motivo si denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 113,115 e 116 c.p.c., per aver il giudice di secondo grado ritenuto assorbiti i motivi di appello spiegati dall’attuale ricorrente ed inerenti all’entità dei danni e alle istanze istruttorie formulate, ritenendo superfluo il loro esame vista la prescrizione del diritto azionato. Deduce che, nel caso di accoglimento dei motivi precedenti, questa Corte dovrà cassare anche in questo punto la sentenza di appello e, sempre che non ritenga già provati i danni subiti, i motivi e le istanze istruttorie dovranno essere demandate al Giudice del rinvio.

3.1. Il motivo è assorbito da quanto sopra detto in termini di inutile decorrenza del termine di prescrizione, considerato – in ogni caso – che il giudice di merito ha correttamente escluso l’esame del materiale sull’an e sul quantum debeatur in un caso in cui il diritto è stato in via dirimente dichiarato estinto per prescrizione.

4. Con il quarto ed ultimo motivo si prospetta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente rigettato il quarto motivo di appello dell’odierno ricorrente, ove lo stesso denunciava la non compensazione, nemmeno parziale, delle spese di causa disposta in prime cure, quandanche la domanda riconvenzionale dei convenuti ex art. 96 c.p.c., fosse stata rigettata, così come la principale eccezione da essa spiegata con la quale veniva addotta l’insussistenza di alcun obbligo in capo agli stessi convenuti di provvedere alla cancellazione della trascrizione. Dunque, il ricorrente chiede, nell’ipotesi di rigetto dei precedenti motivi, che questa Corte accolga quantomeno il presente e, cassata sul punto la sentenza di secondo grado, disponga la compensazione integrale o parziale delle spese di tutti i gradi del giudizio o di alcuni di esso.

4.1. Il motivo è infondato.

4.2. Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, nè in primo grado nè in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 11792 del 15/05/2018). Inoltre il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese di lite non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Sez. 6-3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017).

5. Conclusivamente, il ricorso va rigettato con riferimento al terzo e quarto motivo, in parte qua, e dichiarato inammissibile per la restante parte, con ogni conseguenza in ordine alle spese, come di seguito liquidate. Raddoppio del c.u..

PQM

La Corte rigetta il terzo e quarto motivo, in parte qua, e dichiara il ricorso inammissibile per la restante parte;

condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 2.300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e ulteriori oneri;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

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