Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27950 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 31/10/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 31/10/2018), n.27950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10473-2016 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE

CAROLIS 77, presso lo studio dell’avvocato LUCIO LAURITA LONGO, che

lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO

giusta delega in atti;

– controricorrente –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO, senza numero di R.g. proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO

giusta delega in atti;

– ricorrente successivo –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE

CAROLIS 77, presso lo studio dell’avvocato LUCIO LAURITA LONGO, che

lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 630/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/10/2015 R.G.N. 1344/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/06/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, inammissibile ricorso incidentale;

udito l’Avvocato LAURITA LONGO LUCIO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 630/2015, ha respinto gli appelli, principale ed incidentale, proposti avverso la sentenza del Tribunale di Vigevano che, nel decidere su azione dell’avv. B.A., introdotta in reazione ad una nota I.N.P.S. di pretesa del pagamento del dovuto a titolo di contribuzione per la Gestione Separata relativamente all’esercizio 2004, ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente ed ha accolto invece la domanda del medesimo di applicazione delle minori sanzioni previste per il caso di omissione contributiva (L. n. 388 del 2000, art. 116,comma 8, lett. a) in luogo di quelle previste per l’evasione (art. 116, comma 8, lett. b).

2. La Corte territoriale sottolineava come l’ente avesse potuto conoscere i redditi del ricorrente solo con la relativa dichiarazione, da lui presentata il 26.10.2005, sicchè al momento della trasmissione della menzionata nota di pretesa della contribuzione (3.8.2010) non era maturata la prescrizione quinquennale. Quanto alle sanzioni, veniva valorizzato il fatto che comunque la dichiarazione dei redditi fosse stata presentata, elemento ritenuto indicativo dell’assenza di un’intenzione specifica di non versare i contributi.

3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia il B., con quattro motivi, sia l’I.N.P.S., con un motivo.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il B. adduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 e del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, per non essersi ritenuto che la prescrizione decorra già dal momento in cui i contributi dovevano essere versati.

Con il secondo motivo egli sostiene poi, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione ancora della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, in relazione all’art. 2935 c.c., per avere la Corte erroneamente ritenuto che le difficoltà di accertamento del diritto previdenziale prima della dichiarazione dei redditi non costituissero ostacoli di mero fatto, come tali irrilevanti ed avere infondatamente ritenuto che si trattasse di ostacoli giuridici all’esercizio del diritto.

Con il terzo motivo di ricorso principale si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4., l’omessa pronuncia rispetto al motivo di appello attinente all’applicabilità della disciplina della decadenza dal potere di accertamento rispetto alle dichiarazioni dei redditi (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, in relazione al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 ed al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10).

Con il quarto motivo è infine affermata la violazione dell’art. 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 per non essersi pronunciato sul motivo di appello relativo alla mancata integrale compensazione delle spese in primo grado (ove è stata disposta la compensazione solo in misura di un terzo, con condanna del B. per il residuo) e per non essersi disposta tale compensazione integrale in sede di appello (ove vi è stata compensazione per metà e condanna a carico del B. per il residuo).

L’I.N.P.S., ha proposto autonomo (e successivo) ricorso, riunito al primo ex art. 335 c.p.c., con un unico motivo che censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2935 c.c., L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e 31, D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10, 13 e 18 e D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 1 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 2, lett. f., il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo di non aver potuto esercitare il proprio diritto prima del 26.10.2005, sicchè al 3.8.2010, data dell’atto interruttivo, non vi era stata prescrizione.

2. Il motivo addotto dall’I.N.P.S., che assume la sostanza dell’impugnazione incidentale, è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata ha escluso che fosse maturata la prescrizione e quindi l’ente previdenziale non poteva proporre impugnazione, come ha fatto, adducendo ragioni finalizzate a sostenere appunto che la prescrizione non si era determinata.

3. I primi due motivi sviluppati dal ricorrente principale vanno esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi.

3.1 Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463).

E’ peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui “in cui i singoli contributi dovevano essere versati” (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55).

In proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.

Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dalla D.P.R. n. 435 del 2011, art. 17, comma 1,, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l’anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti; mentre la dichiarazione dei redditi, sempre secondo le cadenze del tempo (redditi 2004) doveva essere presentata “tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre” dell’anno successivo (2005) a quello di chiusura del periodo di imposta.

3.2 La dichiarazione dei redditi, d’altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.

Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all’esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell’esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054).

Non diversamente, anche i successivi atti con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1,un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell’ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell’I.N.P.S. (Cass. 13463/2017 cit.).

3.3 Tutto ciò posto è chiaro che tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l’accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all’accertamento dei diritti contributivi.

Non è vero infatti quanto affermato dalla Corte territoriale, ovverosia che il diritto dell’ente previdenziale sorgerebbe solo nel momento in cui il professionista si iscriva alla Gestione Separata, in quanto l’obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall’iniziativa dell’interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi; e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti.

D’altra parte, allorquando non vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi (dichiarazione dei redditi, contenente l’indicazione dell’obbligo contributivo) o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa in ipotesi avere – in particolare tra il momento della scadenza dell’obbligo di pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi – un accertamento tributario da cui possano emergere, ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 ss. i presupposti del diritto dell’ente previdenziale, il che conferma l’esclusione del ricorrere di un caso di impedimento giuridico.

Vale dunque la consolidata regola secondo cui “l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto, nè il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026).

3.4 Rispetto al caso di specie non può quindi essere condivisa la conclusione della Corte d’Appello secondo cui il termine avrebbe avuto corso solo dal momento della presentazione delle dichiarazione dei redditi e dunque si impone la cassazione della sentenza per un nuovo esame, su basi giuridiche corrette, della questione sulla prescrizione.

3.5 La fondatezza dei primi due motivi sollecita evidentemente il ragionamento, cui non a caso (v. pag. 17 ss, del ricorso per cassazione) si estendono le difese dello stesso ricorrente, in ordine alla rilevanza dell’incompletezza della dichiarazione dei redditi sotto il profilo dell’omessa individuazione, al suo interno, degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la Gestione Separata (c.d. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) e ciò non tanto sotto il già menzionato profilo dell’efficacia interruttiva di tale dichiarazione, quale atto ricognitivo del debito, evidentemente insussistente nel momento in cui essa risulti carente proprio degli aspetti attinenti al debito contributivo, quanto sotto il profilo, su cui appunto si soffermano le argomentazioni del B., della ricorrenza dell’ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941 c.c., n. 8).

Sul punto, le difese in ordine all’assenza di allegazione nei gradi di merito, da parte dell’ente previdenziale, di una condotta dolosa di occultamento non hanno pregio, dovendosi condividere l’orientamento per cui “l’eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 8 integra un’eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice” (Cass. 30 settembre 2016, n. 19567).

Nè vi è preclusione data dal fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto l’assenza di intenzionalità specifica, nel ragionare sulle sanzioni applicabili rispetto all’inadempimento verificatosi. Infatti la cassazione che deriva dall’accoglimento dei primi due motivi comporta la caducazione ex art. 336 c.p.c., comma 1, anche di tale capo, in quanto dipendente dal primo.

Pertanto la questione qui in esame resta assorbita e come tale rimessa alle valutazioni del giudice cui, nei termini di seguito specificati, viene rinviata la causa.

4. Il ricorrente principale, con il terzo motivo, denuncia il fatto che la Corte distrettuale non si sia pronunciata sulla eccezione di decadenza dal potere di accertamento prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, secondo cui gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione oppure, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Sicchè, risalendo la dichiarazione al 2005, gli atti di pretesa avrebbero dovuto intervenire entro il 31.12.2009, mentre come detto la nota I.N.P.S. è del 2010.

4.1 In effetti la pronuncia di secondo grado nulla dice sul punto.

4.2 E’ indubbio che i diritti contributivi degli enti previdenziali riconnessi ai redditi dipendano giuridicamente, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, dagli accertamenti reddituali operati dall’Amministrazione Finanziaria ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31 ss..

Ciò non toglie tuttavia che i crediti contributivi e quelli tributari mantengano connotati autonomi.

In particolare, solo i crediti contributivi restano soggetti alla prescrizione per essi stabilita dalla L. n. 335 del 1995, art. 2,comma 9 ss, mentre i crediti tributari soggiacciono alle regole decadenziali di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43.

Quest’ultima decadenza è però dettata in relazione all’avviso di accertamento quale atto fiscale che acclara l’esistenza di redditi e può coinvolgere i profili contributivi solo nella misura in cui la maturazione di essa, impedendo l’accertamento del reddito, non consenta il correlato accertamento contributivo.

Se tuttavia non vi sia necessità di diversi accertamenti dei redditi a fini fiscali, come accade allorquando, come nel caso di specie, i redditi siano stati integralmente dichiarati e sia solo necessaria l’individuazione di quanto di essi riguardi l’attività autonoma assoggettata a contribuzione, la questione assume

natura esclusivamente previdenziale e non vi è luogo all’applicazione delle regole di decadenza inerenti l’avviso di accertamento, quale atto fiscale in senso stretto, ma solo le regole di prescrizione che riguardano le contribuzioni previdenziali.

4.3. Ciò premesso, va quindi fatta applicazione del principio secondo cui “la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta” (Cass., S.U., 23 febbraio 2017, n. 2731).

Ipotesi che tangibilmente ricorre nel caso di specie, in quanto sono assolutamente pacifici i dati di fatto, temporali e non, su cui si deve ragionare nella valutazione sulla decadenza di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e solo è stata omessa una valutazione di diritto che tuttavia non avrebbe portato all’accoglimento della relativa eccezione.

Il terzo motivo va quindi rigettato.

5. Da tutto quanto precede consegue dunque la cassazione della sentenza impugnata, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, la quale si atterrà ai principi affermati al punto 3 della presente sentenza, nelle sue varie articolazioni. Resta invece assorbito il quarto motivo in quanto attinente a questioni sulla regolazione delle spese di lite nel corso dei gradi di merito, sulle quali dovrà pronunciarsi il giudice del rinvio in ragione delle determinazioni sull’intero oggetto del contendere che saranno dallo stesso adottate.

6. Nei riguardi dell’I.N.P.S. il cui ricorso (successivo) è integralmente inammissibile, va assunta la statuizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, rigetta il terzo, assorbito il quarto e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’I.N.P.S., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il proprio ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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