Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27950 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 30/10/2019), n.27950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29754/2018 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Sesto Rufo, n.

23 presso lo studio dell’avvocato Taverniti Bruno che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Mastrangelo Vincenzo, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Per il Riconoscimento

Della Protezione Internazionale Di Bologna, Sezione Distaccata di

Forlì-Cesena.

– intimato –

avverso la sentenza n. 1704/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/07/2019 dal Dott. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Bologna, N.A. chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con ordinanza del 31 gennaio 2017, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Avverso la decisione di primo grado proponeva appello lo straniero, che veniva, a sua volta, disatteso dalla Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1704/2018, depositata il 20 giugno 2018. La Corte territoriale escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non credibili le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che lo avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, e rilevando che non erano state allegate dal medesimo specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso N.A. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, N.A. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto non credibile la narrazione degli eventi che lo avrebbero indotto ad abbandonare il suo Paese, operata dall’appellante, ossia il timore di vessazioni e violenze derivanti dalla ingiusta accusa di essere omosessuale. E ciò, sebbene l’istante avesse compiuto ogni sforzo ragionevole, al fine di precisare e di dettagliare la vicenda alla base della propria fuga dal Senegal.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.2.1. Ai fini della concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), è invero indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione. Il vizio di violazione di legge consiste, invece, nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, e come tale è inammissibile in subiecta materia (Cass. 3340/2019).

In mancanza di credibilità dell’istante, deve, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti.

1.2.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ampiamente motivato circa le ragioni per le quali ha ritenuto non credibili le dichiarazioni del richiedente, per le numerose lacune ed incongruenze relative alle modalità delle presunte aggressioni fisiche e verbali, che il richiedente afferma essere state perpetrate nei suoi confronti, ed al numero dei pretesi assalitori. Per contro, non soltanto il motivo di ricorso è stato inammissibilmente – per le ragioni suindicate – dedotto come vizio di violazione di legge, e non ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ma esso si traduce in una, del tutto generica, allegazione circa l’esistenza di errori materiali nella dichiarazione dei fatti, senza alcuna contestazione specifica delle statuizioni della Corte territoriale sul punto.

2. Con il secondo motivo di ricorso, N.A. denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello abbia omesso di verificare la situazione socio-politica del Paese di appartenenza, connotata da conflitti armati interni, in special modo etnico-religiosi, diffusi su tutto il territorio del Senegal.

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.2.1. La proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae, invero, all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., 28/09/2015, n. 19197). Pertanto, soltanto quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c), (Cass., 28/06/2018, n. 17069; Cass., 31/01/2019, n. 3016).

2.2.2. Nel caso concreto, i fatti allegati alla Corte d’appello non attengono a situazioni di violenze indiscriminate, derivanti da un conflitto armato interno o internazionale, trattandosi di un soggettivo timore – peraltro ritenuto non credibile dal giudice di merito – di subire vessazioni, nel Paese di origine, per la sua condizione di omosessuale. La censura è, per contro, del tutto generica, fondandosi esclusivamente su di un sintetico richiamo a principi giurisprudenziali in materia.

2.3. La censura, in quanto inammissibile, va, pertanto, disattesa.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA