Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27950 del 23/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27950 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MIGLIO FRANCESCA

ORDINANZA
51.1i ricorso 19245 2012 prop(3to da:

C.N.R. – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
persona del legale rappresentante

RICERCHE,

in

pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA ALLA VIA
DEI PORTOGHESI 12;
– ricorrente contro

2017
3240

DE SIMONE MONICA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato
SERGIO VACIRCA,

che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI VENTURA, giusta
delega in atti;

Data pubblicazione: 23/11/2017

- controricorrente

avverso la sentenza n. 131/2012 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 27/04/2012 R.G.N. 140/11;

re——–

Camera di consiglio del 12 luglio 2017 – n.28 del ruolo
RG n. 19245/12
Presidente: Napoletano – Relatore: Miglio

RG. 19245/2012

che con sentenza in data 27.4.2012 la Corte di Appello di Trieste ha
confermato la sentenza del Tribunale della medesima città che, applicato il
principia di non discriminazione, ‘ha accertato il diritto di Monica De Simone,
dipendente del CNR assunta a seguito di procedura di stabilizzazione, al
riconoscimento della anzianità matui-ata nel precedente quinquennio in cui il
rapporto di lavoro si era svolto a tempo determinato;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso il CNR affidato a quattro motivi,
al quale ha opposto difese la De Simone con controricorso;
che è stata depositata memoria ex art. 380 bis c.p.c. da Monica De Simone;
CONSIDERATO CHE
1. 2. con il primo ed il secondo motivo di ricorso, il CNR denuncia la violazione
e falsa applicazione della direttiva n. 1999/70/CEE e dell’art. 36 del d.lgs.
6.9.2001 n. 368, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., affermando l’erroneità della
decisione del giudice di merito, che avrebbe omesso di considerare la
mancanza di presupposti per il riconoscimento di effetti diretti alla direttiva in
esame ed erroneamente interpretato la direttiva medesima in punto di divieto
di discriminazione, applicabile, ad avviso del ricorrente, solo ai lavoratori a
tempo determinato e non anche ai lavoratori a tempo indeterminato, in
precedenza impiegati a tempo determinato;
3. 4. con il terzo e quarto motivo di ricorso, il CNR deduce l’omessa o
comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia,
non avendo i giudici di merito tenuto alcun conto delle deduzioni dell’ente,
volte a dimostrare la esistenza di ragioni oggettive, rinvenibili nella natura
della attività di ricerca per specifici programmi e con specifici requisiti
professionali, ex art. 5 , comma 2, della legge 7 agosto 1997 n. 266, tali da
escludere l’applicabilità al caso di specie della normativa comunitaria. Le
suddette ragioni, ad avviso del ricorrente, avrebbero consentito di escludere la
sussistenza di discriminazione nella mancata considerazione dell’anzianità di
servizio maturata nel servizio pre-ruolo, in un successivo e diverso rapporto di
lavoro con lo stesso ente, non costituente né proroga né prosecuzione del
primo;

RILEVATO

2

1.1. 2.1. 3.1. e 4.1. i motivi di ricorso, in virtù della loro connessione,
possono essere trattati congiuntamente. Il collegio ritiene infondate le censure
in esame, in quanto l’immediata applicabilità della clausola 4 della direttiva
europea 1999/70/CE, riguardante il principio di non discriminazione, è stata
ripetutamente affermata dalla Corte di Giustizia ed, ultimamente, tale principio
è stato chiaramente espresso da questa Corte nelle numerose pronunce in
materia di contratti a tempo determinato nel settore scolastico (ex plurimis,
Cass.n. 22558 del 2016) secondo le quali “la interpretazione delle norme
eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere
vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti
giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze,
infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una
disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione
Europea, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in
quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga
omnes” nell’ambito dell’Unione.
Sul principio di non discriminazione, la Corte di Giustizia ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci
qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti
dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere
incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice
nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti
che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria
disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo
restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137 n.
5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo
determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di
una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato,
allorché proprio l’applicazione di tale principio comporta il pagamento di una
differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del
lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la
conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a
tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza
ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una
norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura
pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo,
perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi
precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di
lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni
espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo
degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);

la verifica della comparabilità delle situazioni al fine di evitare la
discriminazione, spettante all’autorità giudiziaria dello Stato membro, va
effettuata
con
riguardo
alla
natura
delle
funzioni-se
esse,
successivamente alla immissione in ruolo, siano identiche a quelle
precedentemente esercitate nell’ambito dei contratti a termine – non
potendo ritenersi che le lavoratrici si trovino in una situazione differente
a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l’accesso ai
ruoli della pubblica amministrazione, dal momento che le condizioni per
la stabilizzazione fissate dal legislatore nazionale nella normativa
controversa, le quali concernono rispettivamente la durata del rapporto
di lavoro a tempo determinato e il requisito di essere stati assunti a tale
scopo mediante una selezione concorsuale o comunque prevista dalla
legge, mirano appunto a consentire la stabilizzazione dei soli lavoratori a
tempo determinato la cui situazione può essere assimilata a quella dei
dipendenti di ruolo;
sulla base di tali principi il collegio osserva che in questa sede il CNR, pur
affermando l’esistenza di ragioni oggettive a suo dire idonee a giustificare la
diversità di trattamento, ha fatto leva su circostanze che prescindono dalle
caratteristiche intrinseche delle mansioni, le quali sole avrebbero potuto
legittimare la disparità. Ha insistito, infatti, sulla natura non di ruolo del
rapporto di impiego e sulla novità del contratto a tempo indeterminato rispetto
al precedente nonché sulle modalità di reclutamento del personale nel settore
della ricerca e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare;.
le “ragioni oggettive” richiamate nella clausola 4, attengono, invece, alle
condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in
comparazione, in ordine alle quali il ricorrente ha affermato (quarto motivo di
ricorso) che “le attività di ricerca presuppongono una lunga maturazione dei
ricercatori attraverso esperienze effettuate con attività di ricerca
necessariamente svolta nell’ambito di rapporti a tempo determinato, tanto che
l’esperienza specifica almeno triennale costituisce requisito per l’accesso al
concorso per l’inquadramento nel profilo di Ricercatore di III livello.., ne
consegue che l’instaurazione di rapporti di lavoro dei ricercatori a tempo
3

la sentenza del 18.10.2012 della Corte nelle cause riunite da C-302/11 a C305/11 Valenza + 4, con riguardo al mancato riconoscimento dell’anzianità di
servizio maturata precedentemente al collocamento in ruolo a seguito della
procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296 del 2006, ha affermato:
– non risulta dal testo della clausola 4 dell’accordo quadro, né dal contesto
in cui si colloca che essa cessi di essere applicabile una volta che il
lavoratore interessato abbia acquistato lo status di lavoratore a tempo
indeterminato, infatti gli obbiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e
dall’accordo quadro, diretti sia a vietare le discriminazioni, sia a
prevenire gli abusi risultanti da contratti o rapporti di lavoro a tempo
determinato stipulati in successione depongono in senso contrario
(sentenza Rosado Santana);

indeterminato del CNR (come negli altri enti del comparto) è sempre preceduta
da un periodo almeno triennale di esperienza maturata con rapporti di lavoro a
termine”. Dalle stesse deduzioni del ricorrente risulta, dunque, che le
mansioni, sia nel corso del rapporto a tempo determinato, sia nel corso del
rapporto a tempo indeterminato sono quelle di ricercatore, pur essendo le
prime svolte in una fase formativa del lavoratore, sicchè manca, nella specie,
l’allegazione di circostanze idonee a legittimare un trattamento difforme;
5. per le esposte motivazioni il ricorso deve essere respinto;

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso ;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi,
oltre al 15% sui compensi professionali ed accessori di legge.
Così deciso nella Adunanza camerale del 12 luglio 2017
Il Presidente
Giuseppe Napolet

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CORTE SUPREMA N C;k85/41.10C
IV Sezione

6. le spese vengono liquidate come da dispositivo;

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