Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27950 del 21/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 21/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 21/12/2011), n.27950
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso n. 9064 dell’anno 2011 proposto da:
B.G. Elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour
presso la Corte di Cassazione rappresentato e difeso dell’avv.
Lojodice Oscar ((OMISSIS)), giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12,
è per legge domiciliato;
avverso il decreto della Corte di Appello di Lecce, depositato in
data 30 settembre 2010;
sentita la relazione all’udienza del 5 dicembre 2011 del consigliere
dott. Pietro Campanile;
Sentito per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto
dott., il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con decreto depositato in data 30 settembre 2010 la Corte di appello di Lecce condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di B.G. della somma di Euro 1.600,00, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, in conseguenza del superamento del termine di ragionevole durata di un processo (introdotto nel febbraio 2002 e ancora pendente il 20 agosto 2009, data di presentazione del ricorso) relativo a una vertenza in materia di lavoro, per la mancata corresponsione di buoni pasto.
La Corte territoriale, in particolare, individuava, a fronte di una durata complessiva pari ad anni sette, mesi sei e giorni 17, in anni due la durata non ragionevole del procedimento.
1.1 – Per la cassazione di tale decreto, con il quale veniva disposta anche la compensazione delle spese processuali, propone ricorso il B., sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
il primo motivo, con il quale si deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e segg. è infondato. La determinazione del periodo ragionevole tiene conto della specificità della vicenda processuale ed è conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza CEDU e da quella nazionale per la determinazione della ragionevole durata del processo, secondo i quali il limite massimo di ragionevole durata del processo è di circa tre anni in primo grado e di circa due anni in appello, (cfr. Cass., Sez. 1, 24 settembre 2009, n. 20546; Cass., Sez. 1, 6 aprile 2011, nn. 7914 e 7915);
il secondo motivo, con il quale ci si duole della compensazione delle spese processuali, è del pari infondato, in quanto del decreto impugnato la relativa statuizione è sorretta da esplicita quanto adeguata motivazione;
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 230,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^-1 sezione civile, il 5 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011