Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27950 del 13/10/2021

Cassazione civile sez. I, 13/10/2021, (ud. 14/07/2021, dep. 13/10/2021), n.27950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24303/2017 R.G. proposto da:

Avv. C.M., da sé medesimo rappresentato e difeso,

con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore p.t. Dott.

L.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Neri, con

domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Reggio Emilia depositato il 16

settembre 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio

2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. L’Avv. C.M. propose opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) S.r.l., approvato il 9 giugno 2015, chiedendo l’ammissione al passivo, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751-bis c.c., n. 2, dell’importo complessivo di Euro 736.857,88, preteso a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali rese in favore della società fallita, ivi compresi a) Euro 1.800,00 per attività giudiziale svolta nell’ambito di un procedimento penale nei confronti dell’Alufer S.a.s., b) Euro 8.330,13 per attività stragiudiziale svolta ai fini della registrazione presso il Ministero del Trade dell’Iraq, c) Euro 716.756,96 per attività di assistenza e consulenza legale prestata nell’ambito della procedura di aggiudicazione dei lavori di costruzione di due stadi da parte del Ministero della Gioventù e dello Sport dello Iraq, e d) Euro 8.320,79 per attività stragiudiziale svolta ai fini della registrazione presso il Ministero della Sanità dell’Iraq.

Si costituì il curatore del fallimento, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con decreto del 16 settembre 2017, il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato la domanda.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha ritenuto non provati i crediti fatti valere dal ricorrente, osservando che dalle testimonianze assunte non emergeva lo svolgimento di un’attività di consulenza legale diversa ed ulteriore rispetto a quella riguardante la conclusione di un accordo commerciale stipulato il 1 dicembre 2011 e da quella già riconosciuta in sede di verificazione del passivo mediante l’ammissione di un credito di Euro 10.358,00. Ha precisato infatti che, come riferito dai testi, il ricorrente aveva certamente svolto attività di consulenza per la società fallita, curandone gl’interessi nei confronti dell’Alufer, mentre non risultava dimostrata l’attività di assistenza e consulenza asseritamente prestata nella fase precontrattuale che aveva condotto alla costituzione delle associazioni temporanee d’imprese per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione. Ha evidenziato inoltre la difficoltà di distinguere, nell’ambito dell’attività di assistenza svolta in funzione del radicamento della società fallita in Iraq, quella relativa all’accordo del 1 dicembre 2011 da quella di consulenza vera e propria, avente ad oggetto la materia giuridica, di cui non vi era allegazione. Ha rilevato infine che la corrispondenza e la documentazione prodotte riguardavano la gestione della trattativa per l’assegnazione dei lavori di costruzione di due stadi in Iraq, rispetto ai quali il curatore aveva eccepito, nell’ambito di un giudizio precedentemente promosso dal ricorrente ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., che un ruolo significativo era stato svolto dal Cap. Cr..

2. Avverso il predetto decreto l’Avv. C. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, illustrati anche con memoria. Il curatore ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, rilevando che il decreto impugnato ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di ammissione al passivo del credito da lui vantato per le prestazioni giudiziali rese nell’ambito del procedimento penale svoltosi nei confronti dell’Alufer dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, essendosi limitato a prendere in considerazione i crediti per attività stragiudiziali.

1.1. Il motivo è fondato.

La natura processuale del vizio lamentato consente di procedere all’esame diretto degli atti, dal quale si evince che i crediti per prestazioni professionali di cui il ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo comprendevano il corrispettivo non solo di attività stragiudiziali, ma anche di attività giudiziali inerenti ai rapporti tra la società fallita e l’Alufer, e segnatamente dell’assistenza prestata in favore della (OMISSIS) nell’ambito di un procedimento penale che aveva coinvolto l’altra società. Quest’ultima attività, riportata nella nota n. 2 allegata all’istanza di insinuazione al passivo, non è stata presa in considerazione dal decreto impugnato, il quale, nel ritenere non provate le prestazioni stragiudiziali allegate a sostegno della domanda, ha distinto le stesse dall’attività di consulenza svolta nei rapporti con l’Alufer, riguardante denaro depositato in Libia e ritenuta invece provata, senza fare alcun cenno alle prestazioni rese nell’ambito del procedimento penale. Il mancato riconoscimento del credito relativo alla predetta attività di consulenza, ritenuta verosimilmente diversa da quelle allegate a sostegno della domanda, esclude d’altronde la possibilità di riferire il rigetto di quest’ultima al credito derivante dalle prestazioni giudiziali, in ordine al quale deve ritenersi pertanto sussistente la denunciata omissione di pronuncia. Ai fini della configurabilità di quest’ultima, è infatti necessario che il giudice abbia omesso di adottare qualsiasi decisione in ordine ad un capo di domanda, per tale dovendosi intendere ogni richiesta delle parti volta ad ottenere, come nella specie, l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto, ed in genere ogni istanza che abbia un contenuto formulato in conclusione specifica, sulla quale dev’essere emessa una pronuncia di accoglimento o rigetto (cfr. Cass., Sez. VI, 16/07/2018, n. 18797; 27/11/2017, n. 28308).

2. Con il secondo motivo, il ricorrente insiste sulla violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, osservando che il decreto impugnato ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di ammissione al passivo di uno dei due crediti vantati per l’attività stragiudiziale prestata ai fini dell’accreditamento della società fallita presso i Ministeri del Trade e della Sanità dell’Iraq. Premesso che uno dei due crediti era stato ammesso al passivo dal Giudice delegato, rileva l’incomprensibilità della mancata ammissione dell’altro, sostenendo che gli stessi riguardavano prestazioni simili per natura, cronologia, importo e contesto di riferimento.

3. Le predette censure vanno esaminate congiuntamente a quelle di cui al quinto motivo, riflettente l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con cui il ricorrente si duole del rigetto della domanda di ammissione al passivo del medesimo credito, sostenendo che il decreto impugnato non ha fatto alcun cenno all’intervenuta ammissione al passivo dell’altro, essendosi limitato a ritenere non dimostrata l’effettuazione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle finalizzate alla stipulazione dell’accordo del 1 dicembre 2011, senza considerare che quest’ultimo costituiva il fondamento di entrambi i crediti.

4. Il secondo motivo è infondato, mentre il quinto è inammissibile.

Il vizio di omessa pronuncia, attenendo al momento decisorio del provvedimento adottato dal giudice, del quale integra una carenza, escludendone l’idoneità a definire la controversia dedotta in giudizio, postula infatti che sia stata completamente pretermessa la statuizione indispensabile per la soluzione del caso concreto; ciò accade quando il giudice abbia omesso di decidere su alcuni capi della domanda, autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero abbia pronunciato soltanto nei confronti di alcune parti, e non anche ove abbia omesso di esaminare le argomentazioni delle parti o le abbia disattese sulla base di una motivazione inidonea a consentire la ricostruzione del ragionamento seguito per giungere alla decisione; in tal caso, è infatti configurabile non già una violazione dell’art. 112 c.p.c., ma un vizio diverso, concernente la correttezza giuridica della decisione o la ricostruzione dei fatti, censurabili rispettivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 o n. 5 o ancora la sussistenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, censurabile ai sensi dell’art. 360 cit., n. 4 (cfr. Cass.. Sez. VI, 3/03/2020, n. 5730; Cass., Sez. I, 18/08/2006, n. 18190; 18/02/2005, n. 3388).

Nella specie, il decreto impugnato non ha affatto omesso di statuire in ordine alla domanda di ammissione al passivo del credito relativo al corrispettivo dovuto per le prestazioni professionali rese ai fini dell’accreditamento, avendola presa specificamente in esame, ma avendone escluso la fondatezza, in virtù della mancata dimostrazione dell’avvenuto svolgimento di un’attività stragiudiziale ulteriore, rispetto a quella prestata per la stipulazione dell’accordo commerciale del 1 dicembre 2011 e di quella il cui corrispettivo era stato già ammesso al passivo in sede di verificazione. Nel censurare tale statuizione, il ricorrente si limita ad insistere sulla diversità delle prestazioni indicate dal decreto da quelle fatte valere con l’opposizione allo stato passivo, nonché sull’avvenuta ammissione al passivo del credito relativo al corrispettivo dovuto per le prestazioni rese nell’ambito di una delle due procedure di accreditamento, senza tuttavia riportare, a corredo delle proprie censure, né il testo dell’accordo, né il contenuto delle note prodotte a sostegno dell’istanza di insinuazione al passivo, indispensabili per poter verificare la distinta identificazione delle prestazioni allegate, con la conseguenza che il quinto motivo.

5. Con il terzo motivo, il ricorrente ribadisce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che il decreto impugnato ha omesso di pronunciare in ordine alla doglianza formulata con l’atto di opposizione, secondo cui vi era un’evidente differenza aritmetica tra l’importo complessivo per il quale egli era stato ammesso al passivo e quello dei singoli crediti ammessi, nonché tra l’importo complessivo per il quale egli aveva chiesto di essere ammesso al passivo e la somma dei crediti ammessi e di quelli esclusi.

5.1. Il motivo è infondato.

Come si è detto, infatti, ai fini della configurabilità del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, la quale non ricorre allorquando, come nella specie, la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto, nonostante l’omesso esame di una specifica argomentazione di parte (cfr. Cass., Sez. III, 29/01/2021, n. 2151; Cass., Sez. I, 9/05/2007, n. 10636; Cass., Sez. I, 1/04/2003, n. 4972).

6. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, censurando il decreto impugnato per averlo condannato al pagamento dell’ulteriore importo previsto da quest’ultima disposizione, in considerazione della soccombenza, senza considerare che il giudizio di opposizione allo stato passivo non è configurabile come un giudizio d’impugnazione, ma come un giudizio di primo grado, avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata dal Giudice delegato sulla base di un cognizione sommaria.

6.1. Non merita consenso l’eccezione d’inammissibilità sollevata in proposito dalla difesa della controricorrente, secondo cui l’attestazione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater non è impugnabile con il ricorso per cassazione, costituendo un capo della decisione non avente contenuto condannatorio né declaratorio, la cui erroneità può essere fatta valere esclusivamente in sede di riscossione.

La questione concernente la natura dell’attestazione, che ha costituito oggetto di pronunce contrastanti delle Sezioni semplici di questa Corte, è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite, le quali, precisato che l’obbligo di corrispondere un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, è normativamente condizionato alla sussistenza di due presupposti, uno dei quali di natura processuale, costituito dall’aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, e l’altro appartenente al diritto sostanziale tributario, consistente nella sussistenza dell’obbligo della parte che ha proposto l’impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo, hanno affermato che l’attestazione del giudice dell’impugnazione riguarda esclusivamente la sussistenza del primo presupposto, spettando invece all’amministrazione finanziaria l’accertamento del secondo (cfr. Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). Risulta in tal modo confermata la natura dichiarativa dell’attestazione, la cui spettanza al giudice dell’impugnazione, sia pure limitata alla sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo in questione, esclude la possibilità di considerarla sottratta all’impugnazione con il ricorso per cassazione, non potendosi privare la parte della tutela giurisdizionale in sede di legittimità, né ritenere che l’eventuale erroneità dell’accertamento possa essere fatta valere in sede di riscossione, senza che risultino violati l’art. 6 della CEDU e l’art. 47 della Carta fondamentale dell’Unione Europea (cfr. Cass., Sez. 6, 22/02/2021, n. 4731; 5/10/2017, n. 23281; Cass., Sez. lav., 5/06/2017, n. 13935).

6.2. Il motivo è peraltro fondato.

Come già ripetutamente affermato da questa Corte, l’opposizione allo stato passivo, pur configurandosi, a seguito delle modifiche apportate al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 98 e ss. dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, come un giudizio a carattere impugnatorio, costituisce a tutti gli effetti un giudizio di primo grado, avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata in sede di verifica sulla base di una cognizione sommaria (cfr. Cass., Sez. 6, 30/11/2016, n. 24489; 26/01/2016, n. 1342; Cass., Sez. 1, 6/11/2013, n. 24972), con la conseguenza che non si pone, rispetto ad esso, l’esigenza di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, che costituisce la ratio della sanzione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (cfr. Cass., Sez. 6, 5/10/2017, n. 23281; 2/07/2015, n. 13636).

7. Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che, nella parte in cui ha ritenuto impossibile distinguere l’attività di consulenza legale da quella finalizzata alla stipulazione dell’accordo del 1 dicembre 2011, la motivazione del decreto impugnato risulta gravemente illogica e contraddittoria, non avendo tenuto conto del carattere stragiudiziale di quest’ultima attività, consistente essenzialmente in prestazioni di consulenza ed assistenza, né delle risultanze della prova testimoniale, da cui emergeva la sua partecipazione alla trattativa per l’affidamento dei lavori di costruzione dei due stadi.

7.1. Il motivo è inammissibile.

Le censure proposte dal ricorrente si risolvono infatti nella mera denuncia d’illogicità e contraddittorietà della motivazione, non accompagnata dalla specifica indicazione delle lacune argomentative o delle incongruenze del ragionamento seguito dalla Corte territoriale, ma dall’insistenza sul carattere stragiudiziale dell’attività svolta per la stipulazione dell’accordo, comune a quella cui si riferisce il credito fatto valere con l’opposizione allo stato passivo, nonché sulla valenza attribuita alle deposizioni rese dai testi, non sindacabile in sede di legittimità, non spettando a questa Corte il compito di riesaminare il materiale probatorio, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della valutazione compiuta dal giudice di merito, cui sono demandate in via esclusiva l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. VI, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547; Cass., Sez. lav., 14/ 11/2013, n. 25608).

8. Il decreto impugnato va in conclusione cassato nei limiti segnati dai motivi accolti, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Reggio Emilia, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, rigetta il secondo ed il terzo, dichiara inammissibili il quinto ed il sesto; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Reggio Emilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA