Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2795 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. un., 09/02/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 09/02/2010), n.2795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini

88, presso lo studio degli avv. PIERETTI Maria Cristina, Luca

Migliore ed Ernesto De Maria, che lo rappresentano e difendono per

procura in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Napoli, elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Denza

50/A, presso lo studio dell’avv. Lucio Laurenti, rappresentato e

difeso per procura in atti dall’avv. FERRARI Fabio Maria;

– controricorrente –

avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data

24/10/2008, n. 30506/08;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

2/2/2 010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

preso atto che il Consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la seguente relazione, “rilevato che assumendo di aver lavorato fino al (OMISSIS) alle dipendenze del Comune di Napoli come vice direttore di convitto, C.L. ne ha chiesto la condanna al pagamento del credito a lui riconosciuto per qualifica funzionale dalla Commissione straordinaria di liquidazione;

che il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha però declinato la giurisdizione, compensando integralmente le spese di lite fra le parti;

che il C. ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, chiedendo alla Suprema Corte di voler dichiarare, “ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 c.p.c.”, la giurisdizione del giudice ordinario sulla causa sopraindicata;

che il Comune di Napoli ha resistito con controricorso con il quale ha eccepito l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza dell’avversa richiesta;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, devesi rilevare che il ricorso del C. appare effettivamente inammissibile sia come regolamento di giurisdizione che, per giurisprudenza costante, non può più essere proposto dopo che nel giudizio di primo grado sia stata pronunciata sentenza, anche se solo sulla giurisdizione o su altra questione processuale (v., fra le più recenti in tal senso, C. Cass. SU 2006/22521 e 2007/14952), sia come impugnazione ordinaria ex art. 360 c.p.c., che in base alla legge può essere direttamente proposta contro una sentenza di primo grado appellabile – com’è quella di specie – soltanto previo accordo con la controparte che però, nel caso in esame, non risulta avervi assentito nelle forme previste dall’art. 366 c.p.c., comma 3;

che sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”;

che condividendo il Collegio le osservazioni del relatore ed essendo manifestamente infondata la tesi, sostenuta in memoria, della possibilità di qualificare la presente causa come denuncia di conflitto negativo di giurisdizione fra la sentenza del Tribunale di Napoli ed altre sentenze pronunciate dal TAR fra parti diverse, il ricorso di cui si discute va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del C. al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara il ricorso inammissibile e condanna il C. al pagamento delle spese di lite, liquidando le stesse in complessivi Euro 2.700,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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