Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2795 del 07/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2795 Anno 2014
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 8029-2007 proposto da:
FUSCO

RAFFAELE

(C.F.

FSCRFL62S25A064H),

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA REGINA
MARGHERITA 27, presso l’avvocato MIELE NAZZARENO,
rappresentato e difeso dall’avvocato SENESE
FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente-

2013
1671

contro

COMUNE DI AFRAGOLA, in persona del Commissario
Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 07/02/2014

in ROMA, PIAllA CAVOUR 17, presso l’avvocato BAROCCO
m-

FERDINANDO, rappresentato e difeso dall’avvocato

..

CIANCIO MARIO,

giusta procura a margine del

controricorso;

248/2006 della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n.

controricorrente

I

2

Svolgimento del processo
Con decreto in data 7 novembre 1996 il Tribunale di Napoli
ingiunse al Comune di Napoli di pagare al sig. Fusco
Raffaele, nella qualità di rappresentante del condominio
sito in Afragola, piazza Ciampa n. 7, ed erede del sig.

Fusco Aniello, la somma di £. 48.119.548, oltre interessi,
a titolo di saldo finale del contributo per la
ricostruzione post-terremoto (legge 14 maggio 1981 n. 219)
del predetto fabbricato, assegnatogli con provvedimento
del Sindaco di Afragola del 6 gennaio 1990 n. 127, che
contestualmente aveva autorizzato l’esecuzione dei lavori
di consolidamento dell’edificio; nel ricorso monitorio
egli aveva dedotto di avere presentato il III SAL
comprensivo dello stato finale per il completamento dei
lavori e, tuttavia, di avere ricevuto soltanto la somma
inferiore di £. 116.718.709.
Il Comune si oppose deducendo, tra l’altro, che lo stato
finale dei lavori non era corredato dalla documentazione
prevista dalla legge; che non era idoneo lo stato finale
inserito nel III SAL; che, con delibera di giunta n. 241
del 1991, era stato stabilito che le pratiche per la
determinazione del contributo definitivo dovessero
ricevere il parere dell’apposita Commissione di cui
all’art. 14 delle legge n. 219 del 1981; che l’interessato
era incorso in decadenza, non avendo osservato i termini

di inizio e ultimazione dei lavori.
-.

3

L’opposizione del Comune veniva rigettata dal Tribunale di
Napoli ma accolta dalla Corte di appello di Napoli, con
sentenza 27 gennaio 2006, che revocava il decreto
ingiuntivo e compensava le spese di entrambi i gradi del
giudizio. Per quanto ancora interessa in questa sede, la

corte, pur giudicando infondate le deduzioni del Comune di
Napoli in ordine alla mancata acquisizione del citato
parere, alla decadenza e all’irrituale inserimento dello
stato finale nel III SAL, riteneva che il sig. R. Fusco
non avesse assolto all’onere della prova in ordine alla
completezza della documentazione amministrativo-contabile
posta a corredo della pratica per la liquidazione del
contributo a consuntivo, non rilevando che le risultanze
probatorie testimoniali acquisite su istanza del Comune
fossero generiche, posto che l’onere probatorio non
ricadeva su di esso.
Il sig. R. Fusco propone ricorso per cassazione articolato
in un motivo, cui resiste il Comune di Afragola con
controricorso illustrato da memoria.
Motivi della decisione
Il ricorrente, imputando alla sentenza in esame violazione
e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 20 e 21 del
d. lgs. 30 marzo 1990 n. 76, nonché omessa o insufficiente
motivazione, assume di avere diritto al pagamento del
saldo del contributo già deliberato, avendo presentato in
data 3 dicembre 1990 la documentazione acquisita dal
4

Comune di Afragola al prot. n. 17988 (III SAL comprensivo
dello stato finale), ma il Comune era stato silente
sull’istanza dell’interessato, non l’aveva esaminata e
quindi non aveva potuto accertarne la regolarità, né aveva
richiesto di regolarizzarla. La ragione della mancata

liquidazione del saldo finale del contributo, quindi, non
sarebbe quella ufficialmente espressa dal Comune, come si
desumeva dalla testimonianza – travisata dalla corte
territoriale – del geom. Paolo Sibilio, il quale aveva
riferito che la Giunta aveva deciso di non liquidare il
saldo per mancanza del parere della Commissione.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
La sentenza impugnata ha ritenuto che dalla testimonianza
del teste escusso nel primo giudizio non potesse desumersi
la prova dei fatti costitutivi del diritto dell’attore al
saldo finale del contributo, non già perché quel teste
fosse stato indicato dalla parte (il Comune di Napoli)
sulla quale non ricadeva l’onere della prova dei fatti
costitutivi della domanda, ma in considerazione della
“genericità del dictum testimoniale”.
In base al principio di acquisizione probatoria, che la
stessa corte del merito ha richiamato, le risultanze
istruttorie comunque ottenute, quale che sia la parte ad
iniziativa o ad istanza della quale siano formate,
concorrono tutte indistintamente alla formazione del
convincimento del giudice (tra le altre, Cass. n.
5

21885/2012,

n.

15300/2011). Logico sviluppo di tale

.,-

affermazione è che il giudice ha il dovere di pronunciare

z

nel merito della causa sulla base del materiale probatorio
ritualmente acquisito – da qualunque parte processuale
provenga – con una valutazione non atomistica ma globale

nel quadro di una indagine unitaria ed organica,
suscettibile di sindacato in sede di legittimità – che il
ricorrente ha sollecitato – per vizi di motivazione e, ove
ne ricorrano gli estremi, per scorretta applicazione delle
norme riguardanti l’acquisizione della prova (Cass. n.
21909/2013).
Com’è noto, si parla di omessa motivazione in caso di
difetto assoluto o apparenza di motivazione, quando il
giudice di merito apoditticamente neghi che sia stata data
la prova di un fatto ovvero, al contrario, affermi che sia
stata fornita, omettendo un qualsiasi riferimento sia al

1)

mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la
circostanza controversa, sia al relativo risultato,
rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sulla
esattezza e logicità del suo ragionamento.
E’ proprio questo il vizio che inficia la sentenza
impugnata, la quale ha omesso di valutare in concreto la
dichiarazione (trascritta nel ricorso per cassazione) del
teste Sibilio, il quale ha riferito che la ragione che
indusse il Comune a non provvedere alla liquidazione del
contributo non fu l’incompletezza della documentazione
-.,

6

prodotta dal sig. Fusco, ma una circostanza, come la
mancanza del parere della commissione di cui all’art. 14
della legge n. 219/1981, che la stessa corte di appello ha
giudicato irrilevante, rigettando l’eccezione difensiva
del Comune. Si tratta di un elemento di prova

potenzialmente favorevole alla parte opposta a quella che
ne aveva chiesto l’assunzione e non averlo valutato si
traduce in una elusione del pur richiamato principio di
acquisizione probatoria.
Inoltre, la Corte territoriale, giustificando il diniego
dell’istanza del privato di liquidazione del saldo del
contributo, in ragione della non superata eccezione del
Comune di incompletezza della documentazione
amministrativo-contabile posta a corredo dell’istanza del
privato, non ha tenuto conto del principio, enunciato
dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, di
collaborazione, efficacia ed economicità dell’azione
dell’Amministrazione pubblica, che vale anche nei
procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento di
contributi, sussidi e finanziamenti pubblici.
L’Amministrazione, infatti, nell’ipotesi di documentazione
incompleta od erronea, ha l’obbligo di precisare quali
documenti siano eventualmente carenti e di invitare
l’interessato ad integrare quelli mancanti, non potendo
limitarsi a respingere la richiesta, a distanza di anni,
rappresentando genericamente che la documentazione era
7

incompleta. L’art. 21, comma 3, del d. lgs. n. 76 del
1990, nel prevedere che l’Amministrazione accerta la
regolarità della documentazione amministrativo-contabile a
corredo della pratica per la liquidazione del contributo
in esame, pone un obbligo a suo carico, avente

g

ad

essa è tenuta a rendere conto,
procedimento amministrativo nel

nell’ambito del

contraddittorio con il

privato.
La mancata disamina logica e giuridica di tali elementi
corrobora il giudizio di motivazione apparente. Il profilo
concernente la dedotta violazione di legge risulta
assorbito.
La sentenza impugnata è pertanto cassata, con rinvio alla
• Corte territoriale, in diversa composizione, cui è
demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio
di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in
diversa composizione, anche per le spese del giudizio di
cassazione.
Roma 6 novembre 2013.
r–

I cons. est.

Il Presidente

oggetto lo svolgimento di un’attività di verifica, di cui

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