Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2795 del 06/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 06/02/2020), n.2795
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 16174-2019 proposto da:
PISTILLI MASSIMO difensore di A.L.A.,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, AGENZIA
DELLE ENTRATE;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 8434/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 26/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
CASTORINA ROSARIA MARIA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;
L’Avv. Pistilli Massimo quale procuratore e difensore di A.L.A. ha proposto ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 8434/19 con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 3129/5/2017 depositata il 30.5.2017, ha condannato parte ricorrente alle spese in favore della controricorrente, omettendo tuttavia di distrarle in favore del predetto difensore che ne aveva fatto istanza.
L’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca non hanno svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; non sono state depositate memorie.
L’Avv. Pistilli Massimo, difensore della controricorrente, aveva chiesto, nel controricorso, la distrazione ex art. 93 c.p.c., in suo favore, delle spese legali; in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037; Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578).
Questa Corte ha, peraltro, affermato che “La richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese” (Cass. 8085/2006).
Il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte 8434/19, sia corretto aggiungendo “da distrarsi in favore dell’Avv. Pistilli Massimo ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole “spese processuali”; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 8434/19, sia corretto aggiungendo “da distrarsi in favore dell’Avv. Pistilli Massimo ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole “spese processuali”; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 6 febbraio 2020