Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2795 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2795 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 28692-2015 proposto da:
ARMOCIDA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIORGIO SCALIA 39 SC A INT 10, presso lo studio dell’avvocato
CARMEN PERONACE, rappresentata c difesa dall’avvocato MARIA
CARMELA MIRARCHI;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI,
EMANUELA CAPANNOLO;
– controrícorrente –

Data pubblicazione: 06/02/2018

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580;

– intimato –

REGGIO CALABRIA, depositata il 12/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

RILEVATO
che, con sentenza del 12 novembre 2014, la Corte di appello di
Reggio Calabria, riformando in parte la decisione di primo grado,
condannava l’INPS al pagamento in favore di Maria Armocida (erede,
unitamente ad altri, di Teresa Daqua) dei ratei dell’indennità di
accompagnamento prestazione questa riconosciuta spettante alla Daqua
con decorrenza dal marzo 2009;
che, ad avviso della Corte territoriale, non vi erano elementi per
retrodatare il decadimento cognitivo della Daqua e non era condivisibile
il giudizio del c.t.u. nominato in grado di appello avendo questi errato
nell’indicare la data in cui era stato diagnosticato il morbo di Alzheimer;
che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’Armocida
affidato a due motivi cui resiste l’INPS con controricorso mentre il
Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

CONSIDERATO
Ric. 2015 n. 28692 sez. ML – ud. 06-12-2017
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avverso la sentenza n. 1716/2014 della CORTE D’APPELLO di

che con l’unico motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli
artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in
relazione all’art. 360, primo comma nn. 3 e 5 , cod. proc. civ.) per avere
la Corte di appello individuato la decorrenza della malattia di Alzheimer

che il motivo è inammissibile perché la dedotta violazione dell’art. 115
cod. proc. civ. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di
merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior
forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto
nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non
introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in
cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo
probatorio (Cass., sez. un., n. 16598/2016, n. 11892/2016) così come
la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è configurabile solo allorché il
giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga
vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass. n. 11892/2016,
n. 13960/2014, n. 20119/2009, n. 26965/2007); inoltre, riguardo al
lamentato esame di un fatto decisivo per il giudizio il motivo non
presenta i requisiti di ammissibilità fissati dall’art. 360, primo comma,
n. 5, nella nuova formulazione (introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. b)
D.L. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12) in quanto i fatti
controversi da indagare (da non confondersi con la valutazione delle
relative prove) sono stati manifestamente presi in esame dalla Corte
territoriale sicché neppure potrebbe trattarsi di omesso esame, ma di
accoglimento di una tesi diversa da quella sostenuta dall’odierno
ricorrente; peraltro, il vizio di motivazione è ora confinato sub specie

nullitatis, in relazione al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. il quale, a sua
volta, ricorre quando vi sia una sostanziale carenza del requisito di cui
Ric. 2015 n. 28692 sez. ML – ud. 06-12-2017
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con una motivazione apparente e contraddittoria;

all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., configurabile solo nel caso di ‘mancanza
assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, di ‘motivazione
apparente’, di ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e di
‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della

in esame, la motivazione esiste e, peraltro, risulta adeguata, priva delle
denunciate contraddizioni;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va
dichiarato inammissibile;

che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio
sussistendo le condizioni per l’esonero della ricorrente dal rimborso a
norma dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo risultante a seguito
delle modifiche apportate dall’art. 42 u.c. del D.L. n. 269/2003, conv.
in legge n. 326/2003;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame
(Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e
numerose successive conformi);

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del
presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto del
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente

Ric. 2015 n. 28692 sez. ML – ud. 06-12-2017
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motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053/14) laddove, invece, nel caso

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017

Il residente

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